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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14773/2026

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in Roma, via GerolamoBelloni n. 78, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona della legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Paris, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Baroffio- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 49/2023 della Corte d’Appello di Napoli,depositata il 28.6.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Su istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale diNola dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]Contro la sentenza la società propose reclamo, che fu peròdichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Napoli, inquanto tardivo, essendo trascorsi – prima del suo deposito – piùdi trenta giorni a decorrere dalle due diverse date in cui lasentenza venne notificata, dapprima mediante deposito incancelleria dopo un inutile tentativo di consegna a mezzo PEC,successivamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi,entrambi volti a contestare la validità delle notifiche dellasentenza del tribunale e, quindi, la decorrenza del termine breveper la sua impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso,mentre la procedura concorsuale liquidatoria è rimasta intimata.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16, comma 6, legge n. 221 del 2012nonché dell’art. 16, comma 4, d.m. n. 44 del 2011, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si contesta alla corte d’appello di non avere indicato lacausa dell’omessa consegna all’indirizzo della destinataria delmessaggio di posta elettronica certificata contenente lasentenza; causa che potrebbe non essere imputabile alladestinataria, come anzi sarebbe desumibile proprio dal fatto chela cancelleria procedette poi a una nuova notifica nelle formeordinarie.

Inoltre, la ricorrente rileva la mancanza di provadell’avvenuto deposito in cancelleria dopo l’inutile tentativo diconsegna della PEC.2.

Il secondo motivo prospetta, sempre avuto riguardoall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità oggettiva deldestinatario della notificazione».Oggetto di censura è, in questo caso, l’accertamento dellavalidità della seconda notifica della sentenza del tribunale,contestandosi il presupposto dell’oggettiva irreperibilità dellegale rappresentante nella sua residenza, che legittima ilricorso alla procedura di cui all’art. 143 c.p.c.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Il primo motivo, laddove prospetta l’ipotesi che laimpossibilità della consegna della PEC non fosse imputabile alladestinataria, confligge con l’esplicito e motivato accertamentodel fatto contenuto nella sentenza della corte d’appello, ove silegge che tale impossibilità fu «certamente imputabileall’odierna reclamante, da tempo resasi, quanto menocolposamente, “telematicamente irreperibile” a dispettodell’obbligo di tenere attivo e funzionante il proprio indirizzo diposta elettronica certificata sulla stessa incombente».Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026Lo stesso dicasi per il conseguente deposito della sentenzain cancelleria: «[La notificazione,] secondo quanto risulta dalfascicolo informatico del procedimento di primo grado, deveritenersi nella specie eseguita il 17 gennaio 2023 ai sensidell’art. 16, co. 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertitocon modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,mediante il deposito di detta sentenza nella Cancelleria delTribunale di Nola, stante l’impossibilità di eseguirlatelematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata».La critica portata con questo primo motivo non riguarda,pertanto, una violazione o falsa applicazione di legge (comedovrebbe essere in base alla intenzione dichiarata in rubrica),ma soltanto una diversa ricostruzione della vicenda processuale.Oltretutto senza alcuna allegazione circa l’effettiva ed efficientedisponibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata alladata della tentata consegna.3.2.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché –ancora una volta nell’impropria veste della denuncia di unaviolazione di legge – punta a mettere in discussione il datooggettivo e fidefacente risultante dalla relata di notifica.Secondo quanto si legge nella sentenza, l’ufficiale giudiziario,recatosi presso la residenza anagrafica del legalerappresentante della società, assunse informazioni in loco, sullabase delle quali accertò che egli era irreperibile «poichétrasferitosi altrove».

È evidente che «trasferitosi altrove»significa che nella residenza anagrafica non fu reperita unaabitazione riferibile al destinatario e tale accertamento fa statofino a querela di falso.Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026Anche in questo caso si ravvisa il contrasto tra rubrica delmotivo di ricorso (violazione di legge processuale) e contenutodella censura (contestazione dell’accertamento del fatto); conl’aggravante che il fatto risulta da un atto fidefacente.4.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano comemeglio in dispositivo.La condanna deve essere estesa in solido al legalerappresentante della società, ai sensi dell’art. 51, comma 15,c.c.i.i.

Infatti, l’inammissibilità del ricorso, dimostra la mala fededel legale rappresentante della società, che ha conferito laprocura al difensore per proporre una impugnazionepalesemente destinata all’insuccesso, evidentementeconfidando nella responsabilità limitata collegata al tipo socialeprescelto, che farebbe ricadere soltanto sui creditori concorsualiil costo dell’improvvida iniziativa giudiziale, nonostante lacondanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite.Deve pertanto trovare applicazione l’art. 51, comma 15,c.c.i.i., che impone al giudice, proprio in questo caso («malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura»), dicondannare il legale rappresentante al pagamento in solido conla società sia delle spese legali, che dell’ulteriore importo pari aquello dovuto a titolo di contributo unificato.La norma vale anche per il giudizio di legittimità e spettaalla Corte di cassazione applicarla, sia per il tenore generaledella rubrica dell’art. 51 e dello stesso comma 15 – che siriferiscono alle impugnazioni, senza alcuna distinzione –, siaperché il ricorso per cassazione è espressamente previsto eNumero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 (conf.

Cass. n.28483/2025).

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna in solido la società ricorrente e il suo legalerappresentante, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese dilite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in €10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente e del legalerappresentante, in solido, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del31.3.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, via GerolamoBelloni n. 78, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona della legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Paris, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Baroffio- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 49/2023 della Corte d’Appello di Napoli,depositata il 28.6.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Su istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale diNola dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]Contro la sentenza la società propose reclamo, che fu peròdichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Napoli, inquanto tardivo, essendo trascorsi – prima del suo deposito – piùdi trenta giorni a decorrere dalle due diverse date in cui lasentenza venne notificata, dapprima mediante deposito incancelleria dopo un inutile tentativo di consegna a mezzo PEC,successivamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi,entrambi volti a contestare la validità delle notifiche dellasentenza del tribunale e, quindi, la decorrenza del termine breveper la sua impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso,mentre la procedura concorsuale liquidatoria è rimasta intimata.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16, comma 6, legge n. 221 del 2012nonché dell’art. 16, comma 4, d.m. n. 44 del 2011, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si contesta alla corte d’appello di non avere indicato lacausa dell’omessa consegna all’indirizzo della destinataria delmessaggio di posta elettronica certificata contenente lasentenza; causa che potrebbe non essere imputabile alladestinataria, come anzi sarebbe desumibile proprio dal fatto chela cancelleria procedette poi a una nuova notifica nelle formeordinarie. Inoltre, la ricorrente rileva la mancanza di provadell’avvenuto deposito in cancelleria dopo l’inutile tentativo diconsegna della PEC.2. Il secondo motivo prospetta, sempre avuto riguardoall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità oggettiva deldestinatario della notificazione».Oggetto di censura è, in questo caso, l’accertamento dellavalidità della seconda notifica della sentenza del tribunale,contestandosi il presupposto dell’oggettiva irreperibilità dellegale rappresentante nella sua residenza, che legittima ilricorso alla procedura di cui all’art. 143 c.p.c.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Il primo motivo, laddove prospetta l’ipotesi che laimpossibilità della consegna della PEC non fosse imputabile alladestinataria, confligge con l’esplicito e motivato accertamentodel fatto contenuto nella sentenza della corte d’appello, ove silegge che tale impossibilità fu «certamente imputabileall’odierna reclamante, da tempo resasi, quanto menocolposamente, “telematicamente irreperibile” a dispettodell’obbligo di tenere attivo e funzionante il proprio indirizzo diposta elettronica certificata sulla stessa incombente».Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026Lo stesso dicasi per il conseguente deposito della sentenzain cancelleria: «[La notificazione,] secondo quanto risulta dalfascicolo informatico del procedimento di primo grado, deveritenersi nella specie eseguita il 17 gennaio 2023 ai sensidell’art. 16, co. 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertitocon modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,mediante il deposito di detta sentenza nella Cancelleria delTribunale di Nola, stante l’impossibilità di eseguirlatelematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata».La critica portata con questo primo motivo non riguarda,pertanto, una violazione o falsa applicazione di legge (comedovrebbe essere in base alla intenzione dichiarata in rubrica),ma soltanto una diversa ricostruzione della vicenda processuale.Oltretutto senza alcuna allegazione circa l’effettiva ed efficientedisponibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata alladata della tentata consegna.3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché –ancora una volta nell’impropria veste della denuncia di unaviolazione di legge – punta a mettere in discussione il datooggettivo e fidefacente risultante dalla relata di notifica.Secondo quanto si legge nella sentenza, l’ufficiale giudiziario,recatosi presso la residenza anagrafica del legalerappresentante della società, assunse informazioni in loco, sullabase delle quali accertò che egli era irreperibile «poichétrasferitosi altrove». È evidente che «trasferitosi altrove»significa che nella residenza anagrafica non fu reperita unaabitazione riferibile al destinatario e tale accertamento fa statofino a querela di falso.Numero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026Anche in questo caso si ravvisa il contrasto tra rubrica delmotivo di ricorso (violazione di legge processuale) e contenutodella censura (contestazione dell’accertamento del fatto); conl’aggravante che il fatto risulta da un atto fidefacente.4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano comemeglio in dispositivo.La condanna deve essere estesa in solido al legalerappresentante della società, ai sensi dell’art. 51, comma 15,c.c.i.i. Infatti, l’inammissibilità del ricorso, dimostra la mala fededel legale rappresentante della società, che ha conferito laprocura al difensore per proporre una impugnazionepalesemente destinata all’insuccesso, evidentementeconfidando nella responsabilità limitata collegata al tipo socialeprescelto, che farebbe ricadere soltanto sui creditori concorsualiil costo dell’improvvida iniziativa giudiziale, nonostante lacondanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite.Deve pertanto trovare applicazione l’art. 51, comma 15,c.c.i.i., che impone al giudice, proprio in questo caso («malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura»), dicondannare il legale rappresentante al pagamento in solido conla società sia delle spese legali, che dell’ulteriore importo pari aquello dovuto a titolo di contributo unificato.La norma vale anche per il giudizio di legittimità e spettaalla Corte di cassazione applicarla, sia per il tenore generaledella rubrica dell’art. 51 e dello stesso comma 15 – che siriferiscono alle impugnazioni, senza alcuna distinzione –, siaperché il ricorso per cassazione è espressamente previsto eNumero registro generale 16009/2023Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 14773/2026Data pubblicazione 18/05/2026disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 (conf. Cass. n.28483/2025). P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna in solido la società ricorrente e il suo legalerappresentante, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese dilite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in €10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente e del legalerappresentante, in solido, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del31.3.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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