CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni 2 relativa al resto di cui all'art. 5 D.L. 74/2000; Rilevato che con il ricorso, così come ribadito nella memoria pervenuta il 28/4/2023 con la quale si chiede l'assegnazione ad altra sezione, si denuncia il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla valutazione effettuata circa il "passato criminale" del ricorrente e quanto alla condotta dallo stesso tenuta dall'anno 2015 a oggi; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento agli elementi emersi (la precedente inutile concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in termini di insussistenza dei presupposti di affidabilità per concedere al ricorrente una misura esterna al carcere; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.