CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 31166/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20437/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 38/2022 , pubblicata il 25/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione che ha sanzionato la violazione dell’art. 14, comma 6-bis, del regolamento attuativo della legge regionale 63/1993, in quanto in data 13 giugno 2016 [OSCURATO:PERSONA] conduceva un motoscafo in servizio di noleggio con otto passeggeri a bordo senza avere il foglio di servizio o cosiddetto voucher. Con la sentenza n. 984/2019 il Giudice di pace di Venezia ha rigettato l’opposizione, confermando la legittimità della sanzione amministrativa. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 38/2022 il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello e ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, ritenendo che alla data del 13 giugno 2016 l’efficacia della disposizione violata fosse sospesa e dunque non fosse vigente l’obbligo di compilazione e di tenuta a bordo da parte del conducente del foglio di servizio di cui all’art. 29, comma 1-quater, lett. d), del d.l. 207/2008. 2. Avverso la sentenza il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 20 ottobre 2025 l’ente ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. I controricorrenti hanno depositato memoria con la quale insistono per l’accoglimento del controricorso e per la condanna del Comune al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA] rileva come l’atto di rinuncia risponda ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Si rileva, inoltre , come i controricorrenti non abbiano aderito a tale rinuncia e abbiano chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in loro favore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti. Infatti, la questione oggetto di causa, relativa all’efficacia della disposizione di cui al d.l. 207/2008, che impone l’obbligo di compilazione e di tenuta a bordo da parte del conducente del foglio di servizio, è stata oggetto di rimessione alle Sezioni unite di questa Corte sotto il profilo della sospensione di tale efficacia fino al dicembre 2017 ed è stata risolta dalle Sezioni unite con la sentenza n. 17541/2023. Alla luce della risoluzione della questione ad opera di una decisione delle sezioni unite, resa per “la mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti” e successiva alla proposizione del ricorso, il Collegio considera che ricorrano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., che, al secondo comma, prevede la possibilità per il giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o comunque – così come ha prescritto la Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, ne