CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 28998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30450/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e DELLA CORTE ANTONIETTA, con elezione di domicilio digitale d all’indirizzo PEC: dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura notarile unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonchécontro FIORILLO ROSARIAe [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1597/2019, pubblicata i l 25 . 11 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 23.9.2004 , [OSCURATO:PERSONA], proprietario insieme alla moglie, Della Corte Antonietta, di un immobile - consistente in un appartamento al primo piano di due vani con sovrastante sottotetto, accessibile da un terrazzo di proprietà esclusiva raggiungibile attraverso una scala a due rampe che partiva dalla sottostante corte identificata come particella 2474 del foglio 16 e cantina al piano terra - sito in Cava dei Tirreni, frazione di Passiano, via Coda, per acquisto in comunione legale da [OSCURATO:PERSONA] (che lo aveva a sua volta ricevuto in donazione da [OSCURATO:PERSONA] con atto del notaio Maiorino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) con atto di compravendita del 23.12.1986, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo era proprietario di un altro fabbricato – costituito da un appartamento ubicato al primo piano di cinque vani con terrazzo coperto in lamiera che permetteva di accedere a due sovrastanti vani sottotetto, identificato con la particella 1188/3, raggiungibili attraverso la scala a due rampe già indicata, il terrazzo di proprietà Flauto-Della Corte ed un'ulteriore rampetta di scale di nove gradini, oltre ad un ripostiglio di 2 mq accessibile dalla sottostante corte - in base all'atto di cessione e divisione dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA] (o Cesare) tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Ermelinda, Luigi, Olmina e Silvio a rogito del notaio Maiorino del 28.4.1986, rep. n. 11994, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di immobili adiacenti alla summenzionata corte aventi accesso da essa. Essendo insorto un contrasto tra il Flauto e [OSCURATO:PERSONA], sia sull'individuazione del confine orientale della corte, sul quale il Flauto aveva apposto una recinzione metallica precaria, sia sull'utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] della scala a due rampe che da essa si dipartiva, del terrazzo di proprietà esclusiva dei Flauto-Della Corte,che dava accesso al loro sottotetto, e della rampetta che da tale terrazzo raggiungeva il terrazzo a quota superiore che consentiva l’accesso ai vani sottotetto di [OSCURATO:PERSONA], l'attore esercitava azione di regolamento dei confini per stabilire l'esatto confine tra la menzionata corte ed i fabbricati di proprietà delle parti che la circondavano su più lati e, nel contempo , actio negatoria servitutis per negare la sussistenza di una servitù di passaggio,a favore della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sulla scala a due rampe, sul suo terrazzo di proprietà esclusiva e sulla rampetta di nove gradini che da quest'ultimo conduceva al terrazzo ed ai vani sottotetto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre a richiedere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti per le molestie e turbative. Si costituiva in giudizi o [OSCURATO:PERSONA], che , oltre a d insistere per il rigetto delle domande del Flauto, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dello stesso e della chiamata in causa, Della Corte Antonietta, alla rimozione della rete di recinzione provvisoria apposta, con reintegrazione nel possesso della porzione di corte così interclusagli, nonché al risarcimento dei danni subiti da liquidare in via equitativa; in subordine, chiedeva di accertare la sussistenza della servitù di passaggio a favore del terrazzo e dei sottotetti di sua proprietà attraverso la scala a due rampe ed il terrazzo di proprietà Flauto-Della Corte. Si costituivano in giudizio anche gli altri due convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto delle domande del Flauto e la loro estromissione rispetto all'azione di regolamento dei confini. Si costituiva in giudizio pure la chiamata in causa Della Corte Antonietta, che aderiva alla posizione processuale del coniuge, quale attore. Soppressa la sezione distaccata di Cava dei Tirreni, il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1141/2017, disattesa la richiesta di estromissione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così decideva: - accoglieva l'azione di regolamento dei confini, individuando il confine orientale della corte nella rete di recinzione precaria collocata dal Flauto e riportata in dettaglio nella planimetria del CTU ing. [OSCURATO:PERSONA]Anna, che comunque non precludeva l'accesso di [OSCURATO:PERSONA] alla scala a due rampe, ritenuta di proprietà comune tra i Flauto-Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] in base alla specifica indicazione dell'atto di divisione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] del 1986; - rigettava le altre domande avanzate sia dal Flauto che da Fiorill o Luigi; -dichiarava assorbite le riconvenzionali di quest'ultimo relative alla costituzione per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, della servitù di passaggio per l'accesso al terrazzo ed ai vani sottotetto di sua proprietà; -poneva a carico dei Flauto-Della Corte e di [OSCURATO:PERSONA], per metà ciascuno, le spese della CTU, e compensava tra le parti le spese processuali. 2. Contro la citata sentenza di primo grado proponevano appello principale i Flauto –Della Corte, che, per quanto ancora rileva nella presente sede, quanto all'azione di regolamento dei confini, chiedevano che per il lato orientale della corte si tenesse conto, in difetto dei titoli e di capisaldi presenti in loco, delle mappe catastali, ed in particolare di quella allegata al tipo frazionamento n. 49/85 allegato all'atto di donazione del 1985, col quale la proprietà, che poi sarebbe stata loro venduta, era pervenuta a [OSCURATO:PERSONA], dal padre [OSCURATO:PERSONA], originario unico proprietario dell'intero compendio, in modo tale da far ricadere nella loro proprietà esclusiva, e non sulla corte, l'accesso alla scala a due rampe. Quanto all'actio negatoria servitutis ribadivano che sia la scala a due rampe che il terrazzo di arrivo della stessa e di accesso al loro sottotetto erano beni di loro esclusiva proprietà, non gravati da servitù a favore di [OSCURATO:PERSONA], osservavano che il Tribunale aveva costituito sul loro terrazzo una servitù coattiva di passaggio a favore della proprietà di quest'ultimo neppure richiesta e che l'atto di divisione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] del 1986 non poteva avere ad oggetto i beni che già erano stati da lui donati al figlio [OSCURATO:PERSONA] nel 1985 e la relativa disposizione doveva considerarsi nulla per mancanza di causa e comunque improduttiva di effetti giuridici, come pure nullo doveva ritenersi il titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato da quell'atto di divisione, in quanto avente ad oggetto beni immobili abusivi e non accatastati, pretesamente individuati in primo grado come fondo dominante beneficiato dalla servitù di passaggio contestata. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedeva di accertare che il confine orientale della corte cadeva circa due metri oltre la recinzione metallica posta dal Flauto ed intersecava la seconda rampa della scala che immetteva al terrazzo di proprietà Flauto-Della Corte; domandava , quindi, il rilascio della porzione di corte di circa 16 mq della quale gli appellanti si erano appropriati, ed il risarcimento dei danni subiti. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, poi , che erano state tardivamente formulate in primo grado, ed erano quindi nuove ed inammissibili, le domande avversarie di accertamento della nullità dell'atto di divisione del 1985, perché relativo ad immobili non più compresi nella massa ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] ein quanto asseritamente abusivi; negava che fosse stata costituita coattivamente in suo favore dalla sentenza di primo grado una servitù di passaggio sul terrazzo degli appellanti principali, domandando in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, di accertare la costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio sulla scala a due rampe per l'accesso al suo sottotetto. Si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che evidenziavano l'inammissibilità dell'appello principale ed aderivano alle richieste dell'appellante incidentale. La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1597/2019 (pubblicata il 25.11.2019), rigettava l'appello principale e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], accertava, relativamente all'azione di regolamento dei confini, che il confine orientale della corte si trovava due metri al di là della recinzione con rete metallica posta dal Flauto, individuata come confine dalla sentenza di primo grado, ed intersecava la seconda rampa della scala che immetteva al terrazzo degli appellanti, che condannava quindi al rilascio della porzione di 16 mq della corte, meglio individuata nella planimetria allegata alla CTU. Compensava le spese processuali del grado. In particolare, per quanto ancora rileva, la sentenza di secondo grado accertava che la scala con due rampe, espressamente indicata nell'atto di divisione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] del 1985 come bene comune ai soli coeredi [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dei Flauto-Della Corte) e [OSCURATO:PERSONA], ricadeva, per effetto dello spostamento riconosciuto in secondo grado del confine orientale, al di là della recinzione con rete metallica collocata dal Flauto, su una porzione della corte comune a tutte le parti in causa. Relativamente all'azione di regolamento dei confini ed al controverso confine orientale della corte, la sentenza di secondo grado, in mancanza di univoche indicazioni nei titoli di acquisto delle parti e di capisaldi presenti in loco, ed in considerazione del fatto che nei titoli di acquisto la corte comune (particella 595/b poi 2474) risultante dal tipo frazionamento n. 49 del 17.6.1985 allegato all'atto di donazione del notaio Maiorino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non era mai indicata con la sua esatta estensione, in quanto su di essa erano stati realizzati dei manufatti poi assegnati a [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di donazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riteneva indispensabile procedere all'accertamento sussidiario tramite le mappe catastali e,sulla base della tavola planimetrica n. 2 allegata alla CTU dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]Anna con la lettera E, individuava il confine orientale della corte ad oltre due metri della recinzione metallica posta dal Flauto, con intersezione della seconda rampa della scala che partiva dalla corte, condannando gli appellanti al rilascio in favore della comunione della porzione di circa 16 mq della corte. La Corte d'Appello rigettava l'appello principale relativo all'actio negatoria servitutis riproposta dai Flauto-Della Corte, osservando che la scala menzionata nell'atto di divisione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA]) non era, come sostenuto dagli appellanti, la scala che dal loro terrazzo conduceva al terrazzo ed ai sottotetti di [OSCURATO:PERSONA], bensì la scala con due rampe che partiva dalla corte comune, che non era stata menzionata nell'atto di donazione compiuto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli appellanti) in quanto il donante era all'epoca ancora proprietario dei beni, serviti anch'essi dalla stessa scala, che sarebbero pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] solo con l'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come confermato dal fatto che la scala con due rampe in tale ultimo atto era indicata come comune a [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli appellanti) e [OSCURATO:PERSONA], e dal fatto che senza di essa i predetti non avrebbero potuto raggiungere gli immobili che gli erano stati rispettivamente donati e trasferiti per divisione, per cui era infondata la tesi degli appellanti secondo la quale la scala con due rampe sarebbe stato un bene accessorio agli immobili di loro esclusiva proprietà. La Corte d'Appello negava, poi , che il Tribunale avesse costituito coattivamente, in violazione del principio della domanda, una servitù di passaggio a favore della proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] sul terrazzo degli appellanti, in quanto dove aveva parlato di “necessario attraversamento del terrazzo di proprietà dell'attore” si era limitata a descrivere lo stato dei luoghi e le conseguenze dell'accertata proprietà comune della scala a due rampe, che terminava proprio sul terrazzo dei Flauto-Della Corte, limitandosi a compiere una constatazione conseguente alla conformazione dei luoghi ed in particolare all'ubicazione delle proprietà Flauto-Fiorillo, un tempo appartenenti ad un unico soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). Da ultimo, la Corte d'Appello rigettava la domanda di risarcimento danni, riproposta da [OSCURATO:PERSONA] contro gli appellanti principali, in quanto la rete di recinzione bassa e precaria apposta non aveva concretamente impedito il passaggio degli altri comproprietari della corte e non era stato allegato alcuno specifico pregiudizio derivante dal mancato utilizzo della piccolissima porzione di corte. 3. Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso a questa [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte Antonietta con otto motivi. Ha resist ito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li patrocinava congiuntamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, i ricorrenti sono difesi, giusta procura autenticata da notaio, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (unitamente allo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo i ricorrenti lamentano - in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 950, comma 2° , cod. civ. e – con riguardo all'art. 360 comma primo n. 4) e 5) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c., la valutazione di prove non dedotte dalle parti, la considerazione come piena prova di elementi di prova soggetti a valutazione e l'omessa e/o contraddittoria motivazione. Si dolgono i ricorrenti che la Corte d'Appello, spostando il confine orientale della corte, dalla rete metallica di recinzione considerata dalla sentenza di primo grado e dalla CTU, ad una linea posta due metri oltre che interseca a metà la seconda rampa della scala che dalla corte comune arriva al terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti, tratta acriticamente ed immotivatamente dal rilievo topografico del CTU, che si discosterebbe dalle mappe catastali, non abbia seguito la giurisprudenzadi legittimità , secondo la quale in difetto di sufficienza dei titoli di acquisto, occorre prendere in considerazione ex art. 950 ultimo comma cod. civ. le mappe catastali (Cass. n. 28103/2009) e nella specie,in particolare, il tipo frazionamento n. 49/85 che si trovava allegato all'atto di donazione compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dei ricorrenti) per atto del notaio Maiorino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], col quale l'originaria unica proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era stata per la prima volta frazionata, dando luogo alla corte comune individuata come particella 2474, avente una superficie di 213 mq, in tal modo ponendo a base della sua decisione una prova non allegata dalle parti, determinante un'estensione della corte da 213 mq a 230 mq, in spregio del menzionato frazionamento. 2) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano - in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 950 comma 2° e 2702 cod. civ., nonché – con riferimento all'art. 360 , comma primo , n. 4) e 5) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 215 e 132 c.p.c., l'omessa e/o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio e la valutazione discrezionale del tipo frazionamento, non soggetto a valutazione discrezionale, nonché l'omessa e/o contraddittoria motivazione. Si dolgono i ricorrenti che l'impugnata sentenza si sia discostata dal tipo frazionamento n. 49/85, che doveva considerarsi vincolante per l'estensione (mq 213) della particella 2474, attribuendo alla corte col confine orientale individuato un'estensione di 230 mq. 2.1) I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi relativi alla rideterminazione del confine orientale della corte comune (particella 2474) compiuta dalla Corte d'Appello, e sono infondati. La sentenza della Corte d'Appello – basatasi sull’espletata CTU – ha, infatti, sottolineato che dai titoli di acquisto delle parti era desumibile solo un riferimento alla corte comune (particella 595/b poi 2474), ma non alla sua estensione (mq 213 secondo il tipo frazionamento n. 49/95 del 17.6.1985 allegato all'atto di donazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti), resa incerta dalla realizzazione su di essa dei fabbricati assegnati in proprietà dall'originario unico proprietario, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di donazione sopra citato, ed a [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che il tipo frazionamento non consentiva di ricostruire esattamente il confine della corte in questione in quanto uno dei caposaldi, rappresentato dallo spigolo di un fabbricato vicino di proprietà di terzi, era stato modificato e non era più individuabile sui luoghi di causa, per cui si é fatto riferimento per il confine orientale al rilievo topografico del CTU, basato sulle mappe catastali, come consentito dall'ultimo comma dell'art. 950 cod. civ. (vedi Cass. n. 14020/2017; Cass. n. 28103/2009). 3) Col terzo motivo i ricorrenti lamentano- in relazione all'art. 360 , comma primo, n. 4) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. e - in ordine all'art. 360 , comma primo, n. 5) c.p.c. - l'omessa e/o errata valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, nonché l'omessa, incongrua, perplessa e/o contraddittoria motivazione. Lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello abbia considerato di proprietà comune la scala, che si diparte dalla corte benché nell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA] si parli solo di “scala” e non di “scala a due rampe”, e ripropongono la propria interpretazione, secondo la quale nell'atto di divisione suddetto sarebbe stata indicata come comune alle parti solo la rampetta di nove gradini che dal loro terrazzo, accessibile dalla corte tramite la scala a due rampe, conduce al terrazzo di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la scala a due rampe sarebbe un accessorio del loro immobile, servendo a raggiungere il terrazzo ed il sottotetto di loro esclusiva proprietà. 3.1) Il terzo motivo é inammissibile, sia perché cumula indistintamente doglianze in fatto e motivazionali, sia, soprattutto, perché ripropone una autonoma interpretazione dei ricorrenti dell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza confronta rsi con l'articolata motivazione addotta dalla sentenza impugnata a giustificazione della riconosciuta comproprietà tra gli attuali ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] sulla scala a due rampe che dalla corte conduce al terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti, basata oltre che sul testo dell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche sull'ubicazione della stessa in prevalenza sulla corte comune e, in particolar modo, sul fatto che solo detta scala era funzionale al raggiungimento sia della proprietà dei ricorrenti, sia della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (sia pure previo attraversamento del terrazzo dei ricorrenti), laddove la rampetta di nove gradini che sale dal terrazzo dei ricorrenti raggiunge solo il terrazzo ed i sottotetti di [OSCURATO:PERSONA], per cui nessun senso avrebbe avuto indicare essa, anziché la scala sottostante a due rampe, come comune, dato che la rampetta non sarebbe stata di nessuna utilità per [OSCURATO:PERSONA] (ed i suoi aventi causa). 4) Col quarto motivo i ricorrenti lamentano - in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 817, 818, 832, 922, 1325, 1362, 1392, 1418 e 1421 cod. civ., l'errata interpretazione dell'atto di donazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e dell'atto di divisione dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che sarebbe nullo nella parte dispositiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] perché avente ad oggetto immobili abusivi e non accatastati, non ricompresi nella denuncia di successione dei beni di [OSCURATO:PERSONA]. Deducono i ricorrenti che l'impugnata sentenza abbia considerato la scala a due rampe che parte dalla corte comune ed arriva al terrazzo di loro esclusiva proprietà, come bene comune tra loro e [OSCURATO:PERSONA], anziché come bene accessorio rispetto ai beni principali donati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, costituiti dall'appartamento con terrazzo e dal sottotetto da esso accessibile. 4.1) Il motivo é inammissibile, in quanto pretenderebbe di ottenere da questa Corte, giudice di legittimità, una diversa interpretazione in fatto dell'atto di divisione e dell'atto di donazione sopra indicati, che é riservata al libero convincimento del giudice di merito e sarebbe censurabile in questa sede solo attraverso specifiche doglianze inerenti alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (tuttavia non debitamente denunciate) , rapportate alla motivazione fornita dal giudice di merito. Quanto alle riproposte domande di nullità dell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la parte in cui avrebbe avuto ad oggetto immobili abusivi e non censiti assegnati a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello ha già evidenziato la tardività ed inammissibilità di tali domande, peraltro relative ad immobili che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'originario atto di citazione aveva indicato come di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in base all'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va aggiunto solo che gli attuali ricorrenti non hanno richiesto l'adempimento di quell'atto di divisione, né lo ha fatto [OSCURATO:PERSONA], per cui eventuali nullità dello stesso non erano rilevabili d'ufficio. 5) Col quinto motivo i ricorrenti lamentano - in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 778, 1325, 1392, 1418 e 1421 cod. civ., nonché della L. n. 89/1913, nonché –con riferimento all'art. 360, comma primo , n. 4) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 132 e 345 c.p.c., l'omessa e/o errata valutazione di prove agli atti di causa, la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre all'omessa, o meramente apparente,motivazione fornita. Si dolgono i ricorrenti che la Corte d'Appello, che ha ritenuto comune ai ricorrenti ed a [OSCURATO:PERSONA] la scala a due rampe che dalla corte comune raggiunge il terrazzo dei ricorrenti sulla base dell'espressa disposizione dell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia considerato nuove ed inammissibili le domande da loro proposte nell'atto di appello volte a fare dichiarare la nullità del suddetto atto di divisione nella parte in cui si era disposto di beni immobili, che essendo già stati donati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (loro dante causa) con atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (tra essi anche la scala a due rampe riportata nella scheda planimetrica dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] allegata alla donazione), non potevano fare parte della massa dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA] da dividere, trattandosi di nullità rilevabile anche d'ufficio, in tal modo omettendo di pronunciarsi su un loro specifico motivo di appello e violando il principio del tantum devolutum quantum appellatum, ed aggiungono che, anche ove ai fini della validità della divisione del 28.4.1986 si fosse intesa valorizzare la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] (loro dante causa), la disposizione relativa alla scala con doppia rampa sarebbe stata nulla per vizio di forma e comunque improduttiva di effetti. 5.1.) Tale motivo é inammissibile per le ragioni già esposte nel trattare il motivo precedente. Peraltro, é appena il caso di notare che la Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello principale proposto, avendo correttamente ritenuto che, per la novità della domanda, non dovesse pronunciarsi nel merito, avendo, oltretutto, riconosciuto che la scala a doppia rampa non figurava tra i beni immobili donati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con l'atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo rimasta a servizio anche dei beni residuati in capo al donante, che solo col successivo atto di divisione del 28.4.1986 sarebbero pervenuti a [OSCURATO:PERSONA]. 6) Col sesto motivo i ricorrenti lamentano - in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 949 e 342 cod. civ. e - in relazione all'art. 360 , comma primo, n. 4) c.p.c. - la violazione del giudicato interno e l'omessa, o meramente apparente,motivazione. Deducono i ricorrenti che con l'atto di appello (pagine 13-19) essi avevano lamentato che il Tribunale avesse omesso qualsiasi motivazione sul fatto che a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato concesso il diritto di utilizzare la scala con due rampe per arrivare al loro terrazzo ed al suo sottotetto e che, utilizzando l'avverbio “necessariamente”, avesse fatto pensare ad una costituzione coattiva della servitù di passaggio, che però non era mai stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA]. Deducono, quindi , i ricorrenti che la Corte d'Appello ha espressamente escluso che il Tribunale aveva costituito coattivamente una servitù di passaggio a favore del terrazzo e del sottotetto di [OSCURATO:PERSONA], avendo solo rappresentato quale era lo stato dei luoghi, non ha accolto gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento di tale servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (motivi riproposti comunque in modo incompleto perché riferiti solo alla servitù di passaggio sulla scala a due rampe, e non sul terrazzo dei ricorrenti), domande ritenute assorbite dal Tribunale in primo grado con conseguente giudicato interno, ma ha poi confermato il rigetto dell'actio negatoria servitutis da loro riproposta in secondo grado, avente lo scopo di fare accertare l'inesistenza di diritti reali di passaggio di [OSCURATO:PERSONA], non solo sulla scala a due rampe ritenuta comune, ma anche sul terrazzo di proprietà esclusiva degli attuali ricorrenti, dal quale partiva poi la rampetta di nove gradini che conduceva al terrazzo ed ai due vani sottotetto di [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo individuato alcun titolo legittimante il diritto di passaggio di quest'ultimo sul loro terrazzo, rendendo così una decisione priva di motivazione, o comunque dotata di una motivazione meramente apparente. La riconosciuta comunanza della scala a due rampe, che si dipartiva dalla corte comune, infatti, non giustificava in alcun modo il successivo passaggio di [OSCURATO:PERSONA] sul terrazzo di loro esclusiva proprietà ai fini del raggiungimento del terrazzo e dei due sottotetti di sua esclusiva proprietà, tramite la rampetta di nove gradini, che partiva dal terrazzo dei ricorrenti. 7) Col settimo motivo i ricorrenti denunciano - in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 922, 948, 949, 1325, 1418, 1421 e 2697 cod. civ., dell'art. 31 della L. n. 1150/1942 e degli artt. 1 e 2 della L. n.10/1977, ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che, ove le statuizioni della Corte d'Appello dovessero considerarsi come tacitamente istitutive di una servitù coattiva di passaggio per l'attraversamento del terrazzo di loro proprietà, le stesse violerebbero l'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e che tale servitù non poteva neppure ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova della proprietà del preteso fondo dominante, un fabbricato abusivo e non accatastato, individuato per la prima volta nell'atto di divisione del 1986 come particella 1183/3, ma mai intestato in precedenza a [OSCURATO:PERSONA], e non presente negli atti del notaio D'Ursi del 2.5.1929 e nella scrittura privata del 2.5.1929 (atti di provenienza dei beni di [OSCURATO:PERSONA]) che essi avevano depositato con la memoria ex art. 184 c.p.c. in primo grado. 7.1.) Il sesto e settimo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente perché entrambi inerenti al confermato rigetto dell'actio negatoria servitutis, che era stata esercitata dagli attuali ricorrenti allo scopo di fare accertare l'insussistenza di diritti di passaggio a favore della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sulla scala a due rampe che si diparte dalla corte comune, sul loro terrazzo di proprietà esclusiva nel quale arriva quella scala e sulla rampetta di nove gradini che da quest'ultimo conduce al terrazzo ed ai vani sottotetto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], sono fondati nei termini che seguono. Si é visto che la sentenza impugnata ha riconosciuto che la scala a due rampe che si diparte dalla corte comune ed arriva al terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti é di proprietà comune dei ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA] in base a specifica previsione dell'atto di divisione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'ubicazione della scala su un bene comune ed alla sua funzionalità al raggiungimento di beni di proprietà esclusiva dei comproprietari (nel caso di [OSCURATO:PERSONA], però, previo attraversamento del terrazzo dei ricorrenti), per cui su tale scala a due rampe l'actio negatoria servitutis dei ricorrenti é stata motivatamente respinta dalla Corte d'Appello. Dal momento, però , che l'impugnata sentenza ha espressamente escluso che la sentenza di primo grado abbia costituito coattivamente una servitù di passaggio a favore del terrazzo e dei sottotetti di [OSCURATO:PERSONA] sul terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti, e non ha accolto appelli incidentali di quest'ultimo intesi a riproporre le domande di accertamento di quella servitù per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, domande ritenute erroneamente assorbite dalla sentenza di primo grado in ragione della riconosciuta proprietà comune della scala a due rampe, che dalla corte comune arriva al terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti, come se quella scala permettesse direttamente di accedere al terrazzo ed ai sottotetti di [OSCURATO:PERSONA], in realtà raggiungibili una volta percorsa la scala a due rampe solo mediante la rampetta di nove gradini e previo attraversamento del terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti, la Corte d'Appello per la necessaria coerenza della sua motivazione, non avrebbe potuto rigettare l'actio negatoria servitutis riproposta dagli appellanti, attuali ricorrenti, relativamente al diritto di passaggio di [OSCURATO:PERSONA] sul terrazzo di proprietà esclusiva dei ricorrenti, non avendo riconosciuto alcun titolo giudiziale, legale, o convenzionale che legittimasse quel passaggio ed avendo il Flauto e la Della Corte fornito prova del loro titolo di possesso dei beni immobili gravati dalla servitù contestata. 8) Con l'ottavo motivo i ricorrenti lamentano - in relazione all'art. 360, comma primo , n. 3) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della L.n.47/1985, nonché – in ordine all'art. 360 , comma primo, n. 4) c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione ad un motivo di appello, unitamente al vizio di omessa motivazione. Si dolgono i ricorrenti che la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata sul loro secondo motivo di appello, contrassegnato col n. 5, col quale avevano sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto di divisione del 1986, avente ad oggetto beni non in regola con la normativa urbanistica, quali quelli assegnati a [OSCURATO:PERSONA] indicati come edificati prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma in realtà successivi e privi di titolo edilizio, per cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi proprietario dell'appartamento con sovrastante sottotetto pretesamente beneficiato da servitù di passaggio, trattandosi comunque di vizio rilevabile anche d'ufficio. 8.1) L'ultimo motivo é infondato, in quanto la Corte d'Appello , riconoscendo a pagina 9 [OSCURATO:PERSONA] come proprietario esclusivo dell'appartamento al primo piano di cinque vani con terrazzo coperto in lamiera che permette di accedere a due sovrastanti vani sottotetto, identificato con la particella 1188/3, e di un ripostiglio di 2 mq accessibile dalla sottostante corte in base all'atto di cessione e divisione dei beni relitti da [OSCURATO:PERSONA] (o Cesare) tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo, Ermelinda, Luigi, Olmina e Silvio a rogito del notaio Maiorino del 28.4.1986, rep. n. 11994, sulla base di quanto peraltro prospettato da [OSCURATO:PERSONA] nell'originario atto di citazione nel quale aveva individuato [OSCURATO:PERSONA] come destinatario dell'azione di regolamento dei confini e negatoria servitutis, e riportando nella descrizione del fatto a pagina 6, all'indicativo, la precisazione di [OSCURATO:PERSONA] che il thema decidendum non atteneva alla proprietà delle parti, ha implicitamente respinto il secondo motivo di appello degli attuali ricorrenti contrassegnato col numero 5, rilevando che la proprietà degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] non era stata tempestivamente contestata dai ricorrenti. 9)In definitiva, la sentenza impugnata, rigettati gli altri motivi del ricorso, v