CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2408/2023Numero sezionale 3239/2026Data pubblicazione 31/08/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] (poiESACRI) dal 2003 al 2016, sino al 2008 a tempo determinato inforza di reiterati contratti a termine, dal 2008 a tempoindeterminato in forza di intervenuta stabilizzazione accertatadal Tribunale di Rimini con sentenza n. 80/2014, agiva ingiudizio per ottenere l’ammissione allo stato passivo di uncredito pari a € 33.291,51 derivante dalla sentenza suddetta.2. Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, rigettaval’opposizione al passivo per carenza di prova dell’ammontare delcredito di cui era postulata l’ammissione al passivo, ossia permancata prova del quantum chiesto in ammissione. Rilevavache la suddetta sentenza aveva condannato l’ente all’assunzionedel ricorrente in organico e alla corresponsione del trattamentoretributivo dovuto in ragione della riconosciuta stabilizzazionesoltanto in via generica; che essa non recava condanna deldatore di lavoro al pagamento di una somma determinatanell’ammontare, né indicava i parametri necessari al relativocalcolo; che il lavoratore, in sede di ammissione al passivo,avrebbe dovuto rendere allegazione e prova degli elementi(quali inquadramento secondo le fonti negoziali collettive,ammontare degli importi già conseguiti) in forza dei qualipotere, se del caso anche a mezzo CTU, operare la relativaquantificazione, ma ciò non era avvenuto.3. La pronuncia del Tribunale di Roma viene impugnata inquesta sede dal lavoratore con unico articolato motivo. ESACRIè rimasto intimato.Numero registro generale 2408/2023Numero sezionale 3239/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 24880/2026Data pubblicazione 31/08/20261. Il ricorrente deduce: errore di fatto risultante dagli atti odocumenti di causa (art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.), violazionee falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 207, commi1 e 4, Legge Fallimentare, 1175, 1375, 2697 c.c., degli artt. 24e 113 Cost.; sostiene che il credito derivante dalla sentenza delTribunale di Rimini risulta provato in atti in quanto riconosciutodalla controparte, per mancata contestazione dello stesso.2. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.3. In primo luogo, perché la giurisprudenza di legittimità hachiarito che l'interpretazione del giudicato esterno (nella speciel’invocata sentenza del Tribunale di Rimini) può essereeffettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione concognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato siariprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principiodi autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con laconseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato ilgiudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportareil testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato,con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo,comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508/2018,conf. a Cass. n. 26627/2006). Nel caso di specie, il ricorso nonrisulta autosufficiente in relazione alle critiche espresseall’interpretazione del giudicato esterno come operata nellapronuncia impugnata.4. In secondo luogo, perché, in tema di accertamento delpassivo nell'amministrazione straordinaria, l'avviso ai creditoriper la verifica, previsto dall'art. 207 l. fall. (che parte ricorrenteinterpreta come prova del credito per mancata contestazione) ,Numero registro generale 2408/2023Numero sezionale 3239/2026costituisce un atto dovuto a carico del commissario, deNsumtienroa dti ora ccolta generale 24880/2026Data pubblicazione 31/08/2026ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultinocreditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essisiano informati della pendenza della procedura e possano farevalere i propri diritti in concorso; pertanto, con tale avviso, ilcommissario non esprime alcun giudizio preventivosull'eventuale futura ammissione al passivo, né compie unaricognizione del credito (Cass. n. 18522/2024, conf. a Cass. n.24316/2011).5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio di legittimità per mancata costituzione della LCA. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi