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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31504/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della stessa per i reati di cui agli artt. 495, 477 - 482 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag.3 della sentenza impugnata ove la questione è stata affrontata in maniera approfondita sia in diritto che in fatto con espressi riferimenti alla fattispecie concreta che riflette l'intervenuta consumazione della falsa attestazione nella fase antecedente all'esibizione del documento di identità); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. - come avvenuto nel caso di specie a pag. 4 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della stessa per i reati di cui agli artt. 495, 477 - 482 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag.3 della sentenza impugnata ove la questione è stata affrontata in maniera approfondita sia in diritto che in fatto con espressi riferimenti alla fattispecie concreta che riflette l'intervenuta consumazione della falsa attestazione nella fase antecedente all'esibizione del documento di identità); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. - come avvenuto nel caso di specie a pag. 4 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 31504/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris