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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45720/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", società dichiarata fallita il 20 luglio 2010; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce il "travisamento dei fatti" in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato.

Con il terzo si duole della mancata derubricazione della condotta nel reato di bancarotta semplice documentale.

Con il quarto contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In generale va osservato che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

2.1. Il primo motivo è generico, poiché non indica il profilo di decisività della prova che il Tribunale prima e la Corte di appello poi avrebbero dovuto assumere di ufficio.

Al riguardo va rammentato che le "nuove prove" ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere- dovere può essere sindacato in sede di legittimità solo nel caso «manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 4 n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149 - 01).

2.2. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi consentiti.

Il ricorso svolge una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio.Tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo.

Infatti alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

L'oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione dell'intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni.

2.3. Il terzo motivo è privo di specificità, poiché evita di misurarsi con gli argomenti spesi dalla Corte di appello sull'omologa censura proposta in sede di gravame.

Il ricorrente non tiene conto che la Corte di appello: - ha escluso che l'omessa consegna di parte della documentazione contabile fosse imputabile al commercialista o a terzi; - ha rilevato che quella documentazione era esistente ed è stata occultata dall'imputato; - ha osservato che la condotta di occultamento era sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori: la sottrazione di quella documentazione contabile poteva ragionevolmente collegarsi all'intento di impedire agli organi fallimentari di conoscere l'effettiva consistenza patrimoniale della fallita su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi.

2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 7).

Circa la dedotta violazione dell'art. 133 cod. pen., è sufficiente osservare, come ha già fatto la Corte di appello, che la pena inflitta corrisponde al minimo edittale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", società dichiarata fallita il 20 luglio 2010; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce il "travisamento dei fatti" in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Con il terzo si duole della mancata derubricazione della condotta nel reato di bancarotta semplice documentale. Con il quarto contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In generale va osservato che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 2.1. Il primo motivo è generico, poiché non indica il profilo di decisività della prova che il Tribunale prima e la Corte di appello poi avrebbero dovuto assumere di ufficio. Al riguardo va rammentato che le "nuove prove" ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere- dovere può essere sindacato in sede di legittimità solo nel caso «manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 4 n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149 - 01). 2.2. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi consentiti. Il ricorso svolge una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio.Tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L'oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione dell'intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni. 2.3. Il terzo motivo è privo di specificità, poiché evita di misurarsi con gli argomenti spesi dalla Corte di appello sull'omologa censura proposta in sede di gravame. Il ricorrente non tiene conto che la Corte di appello: - ha escluso che l'omessa consegna di parte della documentazione contabile fosse imputabile al commercialista o a terzi; - ha rilevato che quella documentazione era esistente ed è stata occultata dall'imputato; - ha osservato che la condotta di occultamento era sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori: la sottrazione di quella documentazione contabile poteva ragionevolmente collegarsi all'intento di impedire agli organi fallimentari di conoscere l'effettiva consistenza patrimoniale della fallita su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 7). Circa la dedotta violazione dell'art. 133 cod. pen., è sufficiente osservare, come ha già fatto la Corte di appello, che la pena inflitta corrisponde al minimo edittale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila
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