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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47016/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] e nota spese, letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. ed ha insistito nell'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 2 ottobre 2020, il Tribunale di Lecce, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 39293/2018, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di C 1.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui all'art. 590 cod.pen. comma 1 e 3 cod.pen. per avere cagionato per colpa, nonché in violazione degli artt. 140,141, 158 e 191 del codice della strada, lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] (capo a) e di cui all'art. 612 cod.pen. per avere minacciato un danno ingiusto al medesimo Cretì. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con la medesima sentenza il Giudice di pace aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale di C 1.500,00.

2. Nel ripercorrere brevemente la vicenda processuale, deve darsi atto che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39293 del 2018, su impugnazione del Procuratore generale, aveva annullato la sentenza del Giudice di pace di Maglie di assoluzione dell'imputato sul rilievo che la motivazione di assoluzione risultava insuperabilmente contrastata dalle riprese video e dei fermo immagine, pienamente utilizzabili, ed era errata in diritto là dove aveva negato valenza probatoria a tale prova che aveva anche travisato.

La motivazione, secondo la pronuncia di annullamento, era del tutto apodittica e fondata su mere asserzioni e proposizioni prive di valenza dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lecce, nel giudizio di rinvio, è pervenuto al diverso epilogo di condanna sulla scorta della visione del video, dell'acquisizione di una perizia giurata dell'Ing.

Biocca e dell'ascolto dei testimoni ed ha conseguentemente condannato l'imputato alla pena sopra indicata e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'impugnazione, ha confermato la sentenza impugnata.

Ha confermato la valenza probatoria delle riprese video dalle quali risultava la prova che l'imputato, a bordo del furgone [OSCURATO:PERSONA], era sul luogo teatro degli eventi, smentendo così la contraria testimonianza del teste Colizzi che aveva dichiarato che l'imputato si trovava in altro luogo, nonché l'autenticità dei documenti video versati in atti dal Cretì, oggetto di accertamento tecnico, elementi inoppugnabili che dimostravano che la mattina del fatto l'imputato, a bordo del suo mezzo, si trovava nella piazza ove era avvenuto l'investimento, seppur non ripreso direttamente dal video, ma che trovava sicura dimostrazione sulla scorta del testimoniale (Pedio e [OSCURATO:PERSONA]) che aveva dichiarato di avere visto la persona offesa sul ciglio della strada e un furgone che gli passava accanto con a bordo l'imputato, che parcheggiava il mezzo poco distante, testimoni che avevano dichiarato di aver sentito litigare l'imputato e la persona offesa e che quest'ultima aveva lamentato un dolore al piede.

3. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un unico motivo di ricorso di violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod.proc.pen.in punto accertamento della genuinità della prova "regina" ovvero del video che attestava la presenza del furgone dell'imputato nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fondata su un accertamento tecnico in realtà insussistente.

Il giudice sarebbe incorso in un errore rappresentato dall'affermazione dell'esistenza di un accertamento tecnico in atti a conferma della genuinità del video, essendovi in atti una mera relazione di parte a firma ing.

Sbocca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base della prova tratta dalla ripresa video ritenuta genuina in forza di un mero accertamento di parte e in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio, non potendo accordarsi alla prima alcun valore probatorio.

Il giudice avrebbe dovuto disporre una perizia volta ad accertare la genuinità del video e ciò in quanto, in altro procedimento, sarebbe stata acclarata la non genuinità di questo.

L'assenza di accertamento dell'autenticità della prova, ritenuta decisiva, costituisce vizio di motivazione rilevabile nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di un motivo manifestamente infondato.

Lamenta il ricorrente il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice leccese dal momento che avrebbe ritenuto genuino il video, che aveva ripreso il furgone dell'imputato mentre si trovava nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA], nel giorno e nell'ora dell'incidente, sulla scorta di un accertamento tecnico in realtà insussistente, da cui il dedotto travisamento probatorio.

4. La censura appare manifestamente infondata.

Il Tribunale di Lecce ha dato atto dell'esistenza, in atti, di una ripresa video, la cui genuinità è stata verificata tramite accertamento tecnico (cfr. pag. 14), che attestava la presenza del furgone dell'imputato la mattina del fatto nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA], luogo teatro del fatto, ripresa video che smentiva la testimonianza del teste Colizzi che aveva dichiarato che il furgone si trovava presso una officina di riparazioni in altro luogo, da cui la falsità della testimonianza che aveva offerto l'alibi all'imputato.

Dunque, risulta per tabulas smentito l'assunto difensivo di travisamento della prova che il ricorrente assume insistente.

Cosa diversa è la sua valutazione rispetto la quale il ricorrente si limita a rilevare l'assenza di valenza probatoria della consulenza di parte.

Proprio per dare seguito alla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, che aveva richiesto al giudice del rinvio di basare le proprie convinzioni su un accertamento tecnico specifico, il Giudice di pace di Lecce, quale giudice del rinvio, aveva acquisito la perizia giurata, redatta dall'ing.

Biocca, accertamento tecnico sulla base del quale ha argomentato la genuinità della prova.

Più che di travisamento probatorio il ricorrente mostra di non condividtla valutazione di tale accertamento tecnico presente in atti, ma tale prospettazione è fuori dal perimetro di rilevanza del vizio di travisamento della prova rientrando, invece, nella interpretazione di questa.

Anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. dalla

I. n. 46 del 2006, la Corte di legittimià ha precisato che il vizio di travisamento probatorio consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione dovendo avere il carattere di decisività del fatto travisato, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652).

Sul punto la censura del ricorrente è generica essendosi limitata a negare la valenza dimostrativa dell'accertamento.

5. Peraltro, la sentenza impugnata rilevava che il video dimostrava solamente che il furgone dell'imputato si trovava nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA] la mattina del fatto, così smentendo la testimonianza del teste Colizzi che collocava il furgone in altro luogo.

Ma poi riteneva dimostrato il fatto contestato sulla base delle dichiarazioni di due testi, presenti sul luogo del fatto, che avevano riferito di avere notato la presenza del Cretì sul bordo della strada, quando gli passava accanto il furgone dell'imputato, e che il Creti lamentava, subito dopo, un dolore al piede perché calpestato dal furgone (cfr. pag. 16-17).

In tale contesto, la censura oggi mossa alla sentenza impugnata di avere fondato il giudizio di penale responsabilità sulla scorta di un accertamento inesistente, neppure si confronta con la motivazione resa dal Giudice territoriale e il ricorso che non si confronta con l'intera i ratio decidendi, è inammissibile per difetto di specificità.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che ha depositato memoria scritta, che si liquidano in C 3.015,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] e nota spese, letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. ed ha insistito nell'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 ottobre 2020, il Tribunale di Lecce, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 39293/2018, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di C 1.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui all'art. 590 cod.pen. comma 1 e 3 cod.pen. per avere cagionato per colpa, nonché in violazione degli artt. 140,141, 158 e 191 del codice della strada, lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] (capo a) e di cui all'art. 612 cod.pen. per avere minacciato un danno ingiusto al medesimo Cretì. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la medesima sentenza il Giudice di pace aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale di C 1.500,00. 2. Nel ripercorrere brevemente la vicenda processuale, deve darsi atto che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39293 del 2018, su impugnazione del Procuratore generale, aveva annullato la sentenza del Giudice di pace di Maglie di assoluzione dell'imputato sul rilievo che la motivazione di assoluzione risultava insuperabilmente contrastata dalle riprese video e dei fermo immagine, pienamente utilizzabili, ed era errata in diritto là dove aveva negato valenza probatoria a tale prova che aveva anche travisato. La motivazione, secondo la pronuncia di annullamento, era del tutto apodittica e fondata su mere asserzioni e proposizioni prive di valenza dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lecce, nel giudizio di rinvio, è pervenuto al diverso epilogo di condanna sulla scorta della visione del video, dell'acquisizione di una perizia giurata dell'Ing. Biocca e dell'ascolto dei testimoni ed ha conseguentemente condannato l'imputato alla pena sopra indicata e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'impugnazione, ha confermato la sentenza impugnata. Ha confermato la valenza probatoria delle riprese video dalle quali risultava la prova che l'imputato, a bordo del furgone [OSCURATO:PERSONA], era sul luogo teatro degli eventi, smentendo così la contraria testimonianza del teste Colizzi che aveva dichiarato che l'imputato si trovava in altro luogo, nonché l'autenticità dei documenti video versati in atti dal Cretì, oggetto di accertamento tecnico, elementi inoppugnabili che dimostravano che la mattina del fatto l'imputato, a bordo del suo mezzo, si trovava nella piazza ove era avvenuto l'investimento, seppur non ripreso direttamente dal video, ma che trovava sicura dimostrazione sulla scorta del testimoniale (Pedio e [OSCURATO:PERSONA]) che aveva dichiarato di avere visto la persona offesa sul ciglio della strada e un furgone che gli passava accanto con a bordo l'imputato, che parcheggiava il mezzo poco distante, testimoni che avevano dichiarato di aver sentito litigare l'imputato e la persona offesa e che quest'ultima aveva lamentato un dolore al piede. 3. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un unico motivo di ricorso di violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod.proc.pen.in punto accertamento della genuinità della prova "regina" ovvero del video che attestava la presenza del furgone dell'imputato nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fondata su un accertamento tecnico in realtà insussistente. Il giudice sarebbe incorso in un errore rappresentato dall'affermazione dell'esistenza di un accertamento tecnico in atti a conferma della genuinità del video, essendovi in atti una mera relazione di parte a firma ing. Sbocca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base della prova tratta dalla ripresa video ritenuta genuina in forza di un mero accertamento di parte e in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio, non potendo accordarsi alla prima alcun valore probatorio. Il giudice avrebbe dovuto disporre una perizia volta ad accertare la genuinità del video e ciò in quanto, in altro procedimento, sarebbe stata acclarata la non genuinità di questo. L'assenza di accertamento dell'autenticità della prova, ritenuta decisiva, costituisce vizio di motivazione rilevabile nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di un motivo manifestamente infondato. Lamenta il ricorrente il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice leccese dal momento che avrebbe ritenuto genuino il video, che aveva ripreso il furgone dell'imputato mentre si trovava nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA], nel giorno e nell'ora dell'incidente, sulla scorta di un accertamento tecnico in realtà insussistente, da cui il dedotto travisamento probatorio. 4. La censura appare manifestamente infondata. Il Tribunale di Lecce ha dato atto dell'esistenza, in atti, di una ripresa video, la cui genuinità è stata verificata tramite accertamento tecnico (cfr. pag. 14), che attestava la presenza del furgone dell'imputato la mattina del fatto nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA], luogo teatro del fatto, ripresa video che smentiva la testimonianza del teste Colizzi che aveva dichiarato che il furgone si trovava presso una officina di riparazioni in altro luogo, da cui la falsità della testimonianza che aveva offerto l'alibi all'imputato. Dunque, risulta per tabulas smentito l'assunto difensivo di travisamento della prova che il ricorrente assume insistente. Cosa diversa è la sua valutazione rispetto la quale il ricorrente si limita a rilevare l'assenza di valenza probatoria della consulenza di parte. Proprio per dare seguito alla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, che aveva richiesto al giudice del rinvio di basare le proprie convinzioni su un accertamento tecnico specifico, il Giudice di pace di Lecce, quale giudice del rinvio, aveva acquisito la perizia giurata, redatta dall'ing. Biocca, accertamento tecnico sulla base del quale ha argomentato la genuinità della prova. Più che di travisamento probatorio il ricorrente mostra di non condividtla valutazione di tale accertamento tecnico presente in atti, ma tale prospettazione è fuori dal perimetro di rilevanza del vizio di travisamento della prova rientrando, invece, nella interpretazione di questa. Anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, la Corte di legittimià ha precisato che il vizio di travisamento probatorio consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione dovendo avere il carattere di decisività del fatto travisato, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652). Sul punto la censura del ricorrente è generica essendosi limitata a negare la valenza dimostrativa dell'accertamento. 5. Peraltro, la sentenza impugnata rilevava che il video dimostrava solamente che il furgone dell'imputato si trovava nella Piazza del Popolo di [OSCURATO:PERSONA] la mattina del fatto, così smentendo la testimonianza del teste Colizzi che collocava il furgone in altro luogo. Ma poi riteneva dimostrato il fatto contestato sulla base delle dichiarazioni di due testi, presenti sul luogo del fatto, che avevano riferito di avere notato la presenza del Cretì sul bordo della strada, quando gli passava accanto il furgone dell'imputato, e che il Creti lamentava, subito dopo, un dolore al piede perché calpestato dal furgone (cfr. pag. 16-17). In tale contesto, la censura oggi mossa alla sentenza impugnata di avere fondato il giudizio di penale responsabilità sulla scorta di un accertamento inesistente, neppure si confronta con la motivazione resa dal Giudice territoriale e il ricorso che non si confronta con l'intera i ratio decidendi, è inammissibile per difetto di specificità. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che ha depositato memoria scritta, che si liquidano in C 3.015,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte c
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