Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2022

Cassazione n. 47329/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Pordenone, in data 11.4.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, ciascuno alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai più fatti di bancarotta e ai reati tributari in rubrica loro ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine al reato, di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole agli imputati, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, i suddetti imputati.

2.1. In particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], la Turi lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non avendo la corte considerato il ruolo di secondo piano svolto dalla Turi, formale titolare di tre società cartiere, nella sua qualità di mero prestanome del vero dominus dell'intera vicenda, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza tacere l'ulteriore violazione di legge, con riferimento al disposto dell'art. 192, c.p.p., in ordine alle dichiarazioni con cui il Lombardi ha affermato di avere condiviso i proventi del reato con i coniugi Barina-Turi; 2) violazione di legge in ordine al ritenuto concorso del reato ex art. 10, clAgs n. 74 del 2000, con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non configurabile nel caso, come quello in esame, in cui l'Erario è l'unico creditore; 3) violazione di legge in punto di affermazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo alla Turi; 4) violazione di legge in punto di mancata qualificazione della condotta in termini di bancarotta documentale semplice; 5) violazione di legge con riferimento al ritenuto concorso tra i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di bancarotta impropria per operazioni dolose; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, n. 2),

I. fall. e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 7) violazione di legge in punto di determinazione della pena, essendo eccessivo l'aumento operato a titolo di continuazione sulla pena-base

2.2. Nel ricorso del Barina, marito della Turi, sempre a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono reiterati gli stessi motivi di ricorso, con l'aggiunta di un motivo specifico con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza in capo all'imputato della qualità di amministratore di fatto delle società fallite.

3. Con requisitoria scritta del 27.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili

4. I motivi posti a fondamento di entrambi i ricorsi appaiono inammissibili, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" per le ragioni di seguito indicate.

4.1. Iniziando con i motivi comuni a entrambi i ricorrenti, non può non rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono poste questioni sul merito della dosimetria della pena, non scrutinabili in sede di legittimità.

La corte territoriale, del resto, nella parte della motivazione della sentenza oggetto di ricorso dedicata alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ha fatto specifico riferimento alla particolare gravità dei reati per cui si procede, alla gravità del danno arrecato con essi, alla intensità del dolo degli imputati e alla mancanza di condotte risarcitorie da questi ultimi poste in essere successivamente alla commissione dei reati, con una valutazione che dimostra con assoluta evidenza come i criteri di cui all'art. 133, c.p., siano stati osservati non solo ai fini della determinazione degli aumenti applicati sulla pena-base ai fini della continuazione e della esclusione dei benefici contemplati dagli artt. 163 e 175, c.p., ma anche della dosimetria della stessa pena- base (cfr. pp. 16-17).

Inammissibile appare anche il secondo rilievo, articolato nel primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità della chiamata di correo del Lombardi nei confronti dei ricorrenti, per violazione del disposto dell'art. 192, co. 3, c,p.p., posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).

Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti viene attribuito ai seguenti elementi di fatto "le modalità della condotta tenuta dagli imputati; l'intestazione all'estero dei conti correnti sui quali venivano fatti confluire i profitti delle operazioni illecite ordite dal Lombardi; la piena collaborazione del Barina alla movimentazione delle ingenti somme di denaro".

Elementi tali, evidenzia la corte di appello, da confermare "pienamente un concorso consapevole dei due imputati, che non si può ritenere avvenisse senza alcun corrispettivo", con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, rispetto alla quale i rilievi difensivi appaiono generici e di natura meramente fattuale (cfr. pp. 12-13).4.2.

Manifestamente inammissibile, oltre che generico, appare il secondo motivo del ricorso Turi (terzo motivo del ricorso Barina), posto che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2),

I. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penai-tributaria l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare - oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative (cfr. Sez. 3, n. 18927 del 24/02/2017, Rv. 269910).

4.3. Anche il terzo e quarto motivo del ricorso Turi (quarto e quinto motivo del ricorso Barina) non sfuggono alla censura di inammissibilità, risolvendosi nella semplice reiterazione di censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto in realtà i ricorrenti non si confrontano, dovendosi, pertanto, le suddette censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

E invero, la corte territoriale, a fronte di una contestazione di bancarotta fraudolenta documentale specifica, ha correttamente evidenziato come le circostanze di fatto emerse nel corso delle indagini della Guardia di Finanza e, in particolare, "l'assenza di qualsivoglia documentazione contabile", in uno con "la natura delle fatture occultate, corrispondenti ad operazioni inesistenti", metta in luce "il fine specifico della condotta in esame, che era quello di rendere impossibili le operazioni di ricostruzione" del patrimonio e del movimento degli affari delle tre imprese fallite amministrate dai ricorrenti, "a discapito dei creditori delle imprese" (cfr. p. 13).

Si tratta di una conclusione del tutto in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, da un lato, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630); dall'altro, in una prospettiva di ulteriore approfondimento del concreto atteggiarsi del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale previsto dall'art. 216, comma primo, lett. b), solo la omessa tenuta delle scritture contabili (a differenza della diversa ipotesi di fraudolenta tenuta delle stesse) integra un'ipotesi di reato a dolo specifico, la cui sussistenza va desunta da circostanze di fatto, in grado di rivelare la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

D'altro canto, con particolare riferimento alla posizione della Turi, non può non rilevarsi come, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera": cfr. Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 263225; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225), consapevolezza, come si è detto, desunta dalla corte territoriale da indici sintomatici specificamente individuati e valutati.

4.4. Manifestamente infondato, oltre che generico, si appalesa anche il quinto motivo del ricorso Turi (sesto motivo del ricorso Barina).

Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (cfr, ex plurimis, Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Rv. 269019).

Tali autonomi comportamenti sono consistiti, nel caso in esame, dall'avere omesso ogni dichiarazione dei redditi, accumulando ingenti debiti tributari nei confronti dell'Erario, che hanno condotto al fallimento delle società, come correttamente rilevato dalla corte territoriale (cfr. pp. 15-16), con argomentare che trova conferma, anche sotto questo profilo, nei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492).

4.5. Manifestamente infondato e assolutamente generico deve ritersi il sesto motivo del ricorso Turi (settimo motivo del ricorso Barina), con cui i ricorrenti, da un lato, ritenendo che la fattispecie di cui all'art. 219, co. 2, n. 1, I.fall. non integri una circostanza aggravante, lamentano che le circostanze attenuanti generiche, pur concesse, andavano riconosciute con giudizio di prevalenza; dall'altro, invocano, senza alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta, il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo affermato il principio alla luce del quale la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146; Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182; Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020, Rv. 279974).

Nel caso in esame la corte territoriale ha reso sul punto una motivazione affatto carente, manifestamente illogica o contraddittoria, evidenziando come il giudizio in termini di equivalenza si giustifichi in ragione degli elevati importi sottratti alla massa dei creditori (cfr. p. 16).4.6.

In ordine al settimo motivo del ricorso Turi (ottavo motivo del ricorso Barina), già ne è stata rilevata l'inammissibilità per le ragioni indicate in precedenza al punto 4.1., cui si rimanda.

5. Con riferimento al secondo motivo del ricorso Barina, con cui si contesta la ritenuta qualità di amministratore di fatto dell'imputato, non può non rilevarsene l'inammissibilità, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione (cfr. pp. 12-13) sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, come si è già evidenziato, considerare le stesse non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

6. In ordine, infine, alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez.

V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413).

Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).

Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez.

U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Trieste, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216,

I. fall.

Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti dei ricorrenti, per quel che riguarda l'affermazione della loro penale responsabilità e la dosimetria della pena principale.

La non totale soccombenza degli imputati comporta che essi non siano condannati al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Pordenone, in data 11.4.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità, ciascuno alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai più fatti di bancarotta e ai reati tributari in rubrica loro ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine al reato, di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole agli imputati, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, i suddetti imputati. 2.1. In particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], la Turi lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non avendo la corte considerato il ruolo di secondo piano svolto dalla Turi, formale titolare di tre società cartiere, nella sua qualità di mero prestanome del vero dominus dell'intera vicenda, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza tacere l'ulteriore violazione di legge, con riferimento al disposto dell'art. 192, c.p.p., in ordine alle dichiarazioni con cui il Lombardi ha affermato di avere condiviso i proventi del reato con i coniugi Barina-Turi; 2) violazione di legge in ordine al ritenuto concorso del reato ex art. 10, clAgs n. 74 del 2000, con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non configurabile nel caso, come quello in esame, in cui l'Erario è l'unico creditore; 3) violazione di legge in punto di affermazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo alla Turi; 4) violazione di legge in punto di mancata qualificazione della condotta in termini di bancarotta documentale semplice; 5) violazione di legge con riferimento al ritenuto concorso tra i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di bancarotta impropria per operazioni dolose; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, n. 2), I. fall. e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 7) violazione di legge in punto di determinazione della pena, essendo eccessivo l'aumento operato a titolo di continuazione sulla pena-base 2.2. Nel ricorso del Barina, marito della Turi, sempre a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono reiterati gli stessi motivi di ricorso, con l'aggiunta di un motivo specifico con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza in capo all'imputato della qualità di amministratore di fatto delle società fallite. 3. Con requisitoria scritta del 27.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili 4. I motivi posti a fondamento di entrambi i ricorsi appaiono inammissibili, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" per le ragioni di seguito indicate. 4.1. Iniziando con i motivi comuni a entrambi i ricorrenti, non può non rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono poste questioni sul merito della dosimetria della pena, non scrutinabili in sede di legittimità. La corte territoriale, del resto, nella parte della motivazione della sentenza oggetto di ricorso dedicata alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ha fatto specifico riferimento alla particolare gravità dei reati per cui si procede, alla gravità del danno arrecato con essi, alla intensità del dolo degli imputati e alla mancanza di condotte risarcitorie da questi ultimi poste in essere successivamente alla commissione dei reati, con una valutazione che dimostra con assoluta evidenza come i criteri di cui all'art. 133, c.p., siano stati osservati non solo ai fini della determinazione degli aumenti applicati sulla pena-base ai fini della continuazione e della esclusione dei benefici contemplati dagli artt. 163 e 175, c.p., ma anche della dosimetria della stessa pena- base (cfr. pp. 16-17). Inammissibile appare anche il secondo rilievo, articolato nel primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità della chiamata di correo del Lombardi nei confronti dei ricorrenti, per violazione del disposto dell'art. 192, co. 3, c,p.p., posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti viene attribuito ai seguenti elementi di fatto "le modalità della condotta tenuta dagli imputati; l'intestazione all'estero dei conti correnti sui quali venivano fatti confluire i profitti delle operazioni illecite ordite dal Lombardi; la piena collaborazione del Barina alla movimentazione delle ingenti somme di denaro". Elementi tali, evidenzia la corte di appello, da confermare "pienamente un concorso consapevole dei due imputati, che non si può ritenere avvenisse senza alcun corrispettivo", con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, rispetto alla quale i rilievi difensivi appaiono generici e di natura meramente fattuale (cfr. pp. 12-13).4.2. Manifestamente inammissibile, oltre che generico, appare il secondo motivo del ricorso Turi (terzo motivo del ricorso Barina), posto che, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), I. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penai-tributaria l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare - oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative (cfr. Sez. 3, n. 18927 del 24/02/2017, Rv. 269910). 4.3. Anche il terzo e quarto motivo del ricorso Turi (quarto e quinto motivo del ricorso Barina) non sfuggono alla censura di inammissibilità, risolvendosi nella semplice reiterazione di censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto in realtà i ricorrenti non si confrontano, dovendosi, pertanto, le suddette censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). E invero, la corte territoriale, a fronte di una contestazione di bancarotta fraudolenta documentale specifica, ha correttamente evidenziato come le circostanze di fatto emerse nel corso delle indagini della Guardia di Finanza e, in particolare, "l'assenza di qualsivoglia documentazione contabile", in uno con "la natura delle fatture occultate, corrispondenti ad operazioni inesistenti", metta in luce "il fine specifico della condotta in esame, che era quello di rendere impossibili le operazioni di ricostruzione" del patrimonio e del movimento degli affari delle tre imprese fallite amministrate dai ricorrenti, "a discapito dei creditori delle imprese" (cfr. p. 13). Si tratta di una conclusione del tutto in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, da un lato, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630); dall'altro, in una prospettiva di ulteriore approfondimento del concreto atteggiarsi del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale previsto dall'art. 216, comma primo, lett. b), solo la omessa tenuta delle scritture contabili (a differenza della diversa ipotesi di fraudolenta tenuta delle stesse) integra un'ipotesi di reato a dolo specifico, la cui sussistenza va desunta da circostanze di fatto, in grado di rivelare la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). D'altro canto, con particolare riferimento alla posizione della Turi, non può non rilevarsi come, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera": cfr. Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 263225; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225), consapevolezza, come si è detto, desunta dalla corte territoriale da indici sintomatici specificamente individuati e valutati. 4.4. Manifestamente infondato, oltre che generico, si appalesa anche il quinto motivo del ricorso Turi (sesto motivo del ricorso Barina). Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (cfr, ex plurimis, Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Rv. 269019). Tali autonomi comportamenti sono consistiti, nel caso in esame, dall'avere omesso ogni dichiarazione dei redditi, accumulando ingenti debiti tributari nei confronti dell'Erario, che hanno condotto al fallimento delle società, come correttamente rilevato dalla corte territoriale (cfr. pp. 15-16), con argomentare che trova conferma, anche sotto questo profilo, nei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). 4.5. Manifestamente infondato e assolutamente generico deve ritersi il sesto motivo del ricorso Turi (settimo motivo del ricorso Barina), con cui i ricorrenti, da un lato, ritenendo che la fattispecie di cui all'art. 219, co. 2, n. 1, I.fall. non integri una circostanza aggravante, lamentano che le circostanze attenuanti generiche, pur concesse, andavano riconosciute con giudizio di prevalenza; dall'altro, invocano, senza alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta, il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo affermato il principio alla luce del quale la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146; Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182; Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020, Rv. 279974). Nel caso in esame la corte territoriale ha reso sul punto una motivazione affatto carente, manifestamente illogica o contraddittoria, evidenziando come il giudizio in termini di equivalenza si giustifichi in ragione degli elevati importi sottratti alla massa dei creditori (cfr. p. 16).4.6. In ordine al settimo motivo del ricorso Turi (ottavo motivo del ricorso Barina), già ne è stata rilevata l'inammissibilità per le ragioni indicate in precedenza al punto 4.1., cui si rimanda. 5. Con riferimento al secondo motivo del ricorso Barina, con cui si contesta la ritenuta qualità di amministratore di fatto dell'imputato, non può non rilevarsene l'inammissibilità, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione (cfr. pp. 12-13) sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, come si è già evidenziato, considerare le stesse non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 6. In ordine, infine, alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413). Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Trieste, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall. Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti dei ricorrenti, per quel che riguarda l'affermazione della loro penale responsabilità e la dosimetria della pena principale. La non totale soccombenza degli imputati comporta che essi non siano condannati al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annull
Sentenza Cassazione n. 47329/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris