CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 08446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato FERRARA Fabiano per il reato di cui all'art. 187 c. 8, in relazione all'art. 186, c. 7, codice strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione dopo avere assunto sostanze stupefacenti. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e/o mancanza della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicare al caso di specie la previsione di cui all'art. 131-bis, cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso ripropone un tema sul quale consta un congruo vaglio da parte dei giudici del merito, coerente con le risultanze fattuali esposte nella sentenza censurata e con i principi di matrice giurisprudenziale. In particolare, quel giudice, richiamata la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza appellata, in questa sede non contestata, ha affermato che, pur difettando il requisito della abitualità del comportamento del FERRARA, tuttavia, le modalità della condotta non consentivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità e quindi non punibile: l'imputato, infatti, era stato visto dagli organi accertatori mentre procedeva a zig zag nel centro di una cittadina densamente abitata, ponendo dunque in essere una condotta potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità, avendo vieppiù tentato di nascondere, all'atto del controllo, durante il quale mostrava evidenti segni di assunzione di sostanze stupefacenti, una sigaretta contenente hashish. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Intanto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul contenuto dell'atto d'impugnazione (cfr., in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e sulla natura del sindacato di legittimità, cui è estraneo ogni aspetto del giudizio che si traduca nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Inoltre, quanto alla motivazione del diniego di riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, è stato già ritenuto legittimo quello che si fondi addirittura su una motivazione implicita (cfr. sez. 5 n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033, in fattispecie in cui la Corte ha ravvisato, nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto; n. 15658 del 14/12/2018, dep.2019, D., Rv. 275635), essendosi pure precisato che il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri fissati nell'art. 133, c. 1, cod. pen., pur non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274647). Nella specie, la decisione censurata, oltre ad essere del tutto conforme alla legge, avendo il giudice valorizzato elementi di sicuro rilievo per accertare il concreto disvalore del fatto, nei termini previsti dall'art. 131-bis cod. pen., risulta coerente con i principi sopra richiamati ed è sorretta da un percorso argomentativo non contraddittorio e neppure manifestamente illogico. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia Ciampi /favbryv-e-