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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21345/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 64, n. 4, cod. pen., ritenuta la prevalenza delle riconosciute attenuanti sulle contestate aggravanti e rideterminata conseguentemente la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e

7. cod. pen. (capo 1); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

Non si ravvisa, inoltre, alcuna contradditorietà nelle valutazioni operate dal Giudice di prime cure, dal momento che i presupposti per l'applicazione della recidiva e quelli previsti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono differenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MMan/ e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 64, n. 4, cod. pen., ritenuta la prevalenza delle riconosciute attenuanti sulle contestate aggravanti e rideterminata conseguentemente la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7. cod. pen. (capo 1); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Non si ravvisa, inoltre, alcuna contradditorietà nelle valutazioni operate dal Giudice di prime cure, dal momento che i presupposti per l'applicazione della recidiva e quelli previsti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono differenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MMan/ e
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