CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA jQ CJt o re t 4 sul ricorso 25612-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 154/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA dell'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25612 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- \ Rg 25612 /2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Abruzzo che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2015, derivante dal recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l'acquisto di un immobile da adibire a "prima casa", ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR ha riconosciuto il beneficio all'acquirente di immobile in stato di collabenza sito nel Comune de L'Aquila, rientrante nella categoria di immobile abitativo, in presenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione (impossidenza di altra abitazione e residenza nel Comune), non avendo rilevanza lo stato di collabenza che "sta solo a significare che in quel momento l'edificio, per le sue caratteristiche di degrado strutturale, non era abitabile; ma rientrava pur sempre in una categoria di immobile idoneo all'uso abitativo, previa esecuzione dei relativi lavori". Né può addebitarsi, secondo la CTR alla contribuente il ritardo dei lavori di ristrutturazione (che non furono poi effettuati), in quanto ciò "non incide sul regime fiscale, trattandosi di un adempimento materiale successivo". Quanto alla successiva dichiarazione integrativa di riunione dei vari subalterni in unica unità immobiliare, ha ritenuto irrilevante la mancanza nell'atto di acquisto originario di tale dichiarazione, data la natura pertinenziale rispetto all'immobile principale acquistato. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 parte 1, nota II-bis, del DPR n.131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente potesse fruire dell'agevolazione "prima casa" anche nell'ipotesi di acquisto di un immobile collabente di Categoria catastale F/2 da ristrutturare al fine di destinarlo ad abitazione principale. i Rilevato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Così de