Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24112/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CP6M3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1T;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che i primi quattro motivi, relativi alla affermazione di responsabilità, contestano la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare, a fronte di una doppia conforme, una critica meramente 'esterna' o di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il quinto motivo, in quanto formulato per la prima volta in questa sede, non è consentito, costituendo un novum: esso non compare nel riepilogo dei motivi, né tale circostanza è stata contestata dalla difesa ((tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CP6M3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1T;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che i primi quattro motivi, relativi alla affermazione di responsabilità, contestano la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare, a fronte di una doppia conforme, una critica meramente 'esterna' o di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il quinto motivo, in quanto formulato per la prima volta in questa sede, non è consentito, costituendo un novum: esso non compare nel riepilogo dei motivi, né tale circostanza è stata contestata dalla difesa ((tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore, lo rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24112/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris