CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona delSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità della impugnazione;letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generaletrasmessa a mezzo p.e.c., in data 7 luglio 2026 dal difensore del ricorrente, avv.[OSCURATO:PERSONA] e le successive conclusioni scritte trasmesse il 9 luglio 2026, cheha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza deliberata, all'esito dell’udienza pubblica del 23 febbraio2021, il Tribunale di Venezia dichiarava l’imputato, oggi ricorrente, responsabiledei reati a lui ascritti ai capi A e B della imputazione e lo condannava alla penaritenuta di giustizia.Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Venezia, con lasentenza in epigrafe indicata, riformava parzialmente la sentenza di primo grado,assolvendo l’imputato dal reato ascritto al capo B, escludendo la contestatarecidiva qualificata e rideterminando la sanzione per il delitto di ricettazione, cheè contestato come commesso il 31 agosto 2015 (imputazione così modificata dalPubblico Ministero all’udienza pubblica del 29 settembre 2020, allorquandol’imputato era assente).2. L’imputato, a ministero del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenzain epigrafe indicata, deducendo i seguenti motivi.2.1. Inosservanza dell'art. 178, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen., nonavendo la Corte di appello rilevato d’ufficio la nullità assoluta ed insanabilederivante dalla mancata notificazione presso il corretto domicilio dichiaratodall’imputato in data 9 febbraio 2017 del verbale di udienza del 29 settembre2020, che conteneva la dichiarazione della modificazione della data del commessoreato di ricettazione. Con conseguente nullità delle sentenze di primo e secondogrado, per omessa notificazione all’imputato assente della nuova contestazioneoperata dal Pubblico Ministero in udienza.2.2. Il medesimo vizio (ritenuto a sua volta esiziale) di natura processuale èdedotto con la seconda parte del primo motivo di ricorso. Non avendo la Corterilevato d’ufficio la nullità del giudizio di secondo grado, per omessa notificazionedel decreto di citazione a giudizio in appello, atteso che l’atto era stato notificatoall’imputato presso un domicilio eletto (difensore di fiducia) diverso dal domiciliosuccessivamente dichiarato (9 febbraio 2027). La nullità dedotta riveste, ad avvisodel difensore, i caratteri della assolutezza ed insanabilità e può pertantolegittimamente essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.2.3. Violazione e falsa applicazione della norma penale, avendo la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che il reato contestato (esclusa con la decisionedi appello la recidiva qualificata) non fosse prescritto alla data della decisione diappello (19 gennaio 2026), per effetto della calcolata sospensione del termine diprescrizione per complessivi giorni 64, in ragione della normativa emergenziale,oltre le sospensioni dovute al differimento delle udienze per astensione deidifensori in forza dell’agitazione sindacale di categoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La prima parte del primo motivo di ricorso (nullità del giudizio di primo esecondo grado per effetto della mancata notificazione, presso il domiciliodichiarato da ultimo dall’imputato, del verbale di udienza contenente la correzione,ad opera del Pubblico Ministero, della data del commesso reato: 31 agosto 2015)è infondata in diritto, in maniera manifesta.1.1. La modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fattoed estraneo alla condotta, non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbaledibattimentale all'imputato assente, determina una nullità assoluta solo qualoral'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito ilpieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleosostanziale dell'addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell'imputato diindividuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbaledi udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibilecon il ricorso per cassazione se non prima rappresentata con i motivi di gravamee, prima ancora, non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez.2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320-01; v. anche Sez. 3, n. 17829del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, non mass.; Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019,Trallo, Rv. 276742-01; da ultimo Sez. 2, n. 2395 del 27/11/2025, dep. 2026,Sgaramella, Rv. 289285-01). La giurisprudenza citata dal difensore (Sez. 6, n.30187 del 09/07/2025, Bouzid, Rv. 288629-01) con il motivo di ricorso e con lememorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale appare invero riferirsia fattispecie differente, avendo -in quel caso- l’esplicito rifiuto del difensoredomiciliatario determinato una mancata conoscenza effettiva della nuovacontestazione afferente ad elementi essenziali e non “periferici” del fattocontestato.1.2. La seconda nullità dedotta (decreto di citazione per il giudizio di appellonotificato ancora una volta all’imputato presso il domicilio precedentemente eletto-difensore- e non presso il successivo domicilio dichiarato il 9 luglio 2017, conrevoca del precedente domicilio eletto) è più malferma nella sua qualificazione intermini di nullità relativa.Se infatti la recente sentenza “Covella” (Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025,Covella, Rv. 288787-01) stima tale patologia del contraddittorio come nullitàassoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., laddove l’irrituale notifica risulti, inconcreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte deldestinatario (in fattispecie relativa a notifica effettuata presso lo studio deldifensore di fiducia, quale domicilio già eletto dall'imputato, invece che pressol'abitazione di residenza, domicilio successivamente dichiarato, in cui la Corte,rilevato che il difensore nulla aveva eccepito davanti ai giudici di appello -dichiarando che l'imputato aveva ritenuto di non comparire - e che il ricorso nonaveva fornito specifica indicazione della assoluta inidoneità della notifica, haribadito il proprio consolidato orientamento, ritenendolo coerente con il nuovoquadro normativo in tema di notificazioni introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), conforme a tale principio, ma opposta nella soluzione della fattispecie è ladecisione massimata che la precede di due anni (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023,Brancolini, Rv. 284810-01); mentre si esprime nel senso della nullità a regimeintermedio (non deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) Sez.6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzemi, Rv. 260434-01.Orbene, pur volendo opinare per la non fondatezza in diritto del motivo diricorso, in ragione del rapporto fiduciario informato e aggiornato che hacaratterizzato il grado di appello, detto motivo non può certo definirsi infondato inmaniera manifesta. Sicchè il ricorso resta ammissibile, il rapporto impugnatoriocostituito ritualmente, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizioneanche dopo la data della pronuncia di appello impugnata.2. Fondato è dunque il rilievo mosso con il secondo motivo di ricorso, sebbeneparametrato alla data della presente decisione e non a quella (19 gennaio 2026)della sentenza di appello.2.1. Il delitto di ricettazione, contestato come commesso il 31 agosto 2015, siè estinto in data 20 marzo 2026, pur calcolati i 201 giorni (56 giorni di sospensioneper emergenza sanitaria, dal 17/03/2020 al 11/05/2020; 145 giorni perastensione dei difensori dalle udienze, dal 23/10/2019 al 16/03/2020) disospensione del corso della prescrizione che hanno segnato il corso del giudizio dimerito, per l’intervenuto decorso del termine massimo (10 anni) previsto dagliartt. 157 e 161 del codice di rito.2.2. L’ammissibilità del ricorso impone infatti l’obbligo di immediatadeclaratoria della causa di estinzione del reato, quale che sia il motivo di ricorsoproposto, salvo che la prescrizione già maturata prima della data della decisioneimpugnata non sia stata rilevata nel giudizio di appello, né con il ricorso percassazione (giurisprudenza costante sin da Sez. U, n. 21 del 22/10/2000, D.L.,Rv. 217266-01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965-01, in motivazione).3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, peressere estinto, per prescrizione, il delitto di ricettazione contestato in imputazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perprescrizione.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]