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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42661/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 del Giudice di pace di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rimini, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte — Sez. 1, n. 6533 del 2020 — della sentenza del medesimo Giudice di pace del 11 maggio 2018, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, ha rigettato l'istanza della imputata di applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, affermando la sua penale responsabilità e condannandola alla pena già indicata nella precedente sentenza oggetto di annullamento.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto prevista dal citato art. 34.

Sostiene che il Giudice di pace, per escludere la possibilità di applicare la causa di improcedibilità, ha fatto riferimento ad altra sentenza di condanna pronunciata nei confronti dalla imputata per la violazione della medesima disposizione di legge senza avvedersi che / con detta sentenza /era stata illegittimamente applicata la recidiva, sebbene dal certificato del casellario giudiziale non emergessero altre precedenti condanne a suo carico.

Sulla base di detta sentenza il Giudice di pace aveva affermato che l'imputata si era resa inottemperante ad altro provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara ed al relativo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Pescara nel 2019, mentre dal casellario non emergeva quali autorità avessero emesso i suddetti provvedimenti amministrativi e quindi era possibile che l'imputata fosse stata condannata per non avere rispettato gli stessi provvedimenti amministrativi sui quali si fonda la condanna impugnata in questa sede.

Nella sentenza impugnata vengono anche citati i provvedimenti emessi in data 26 febbraio 2014 dal Prefetto di Catanzaro e quello del 1 marzo 2014 del Questore di Roma, che non hanno mai dato origine ad alcun procedimento penale e che pertanto non possono essere presi in considerazione ai fini della occasionalità della condotta, la quale può essere esclusa solo in presenza di tre illeciti penali della stessa indole.

Sulla possibilità di applicare la causa di improcedibilità prevista dal citato art. 34 il Giudice di pace non si è pronunciato, né può ritenersi a tal fine sufficiente il richiamo dei vari provvedimenti emessi dal prefetto o dal questore, non essendo demandata a tali organi amministrativi la valutazione circa l'applicabilità della causa di improcedibilità.

Quest'ultima doveva, invece, trovare applicazione, essendo la imputata dotata di un valido documento di identità rilasciato dalle autorità italiane, essendo coniugata con un italiano dal 2013, non essendo stata mai fisicamente espulsa dal territorio italiano anche a causa delle sue condizioni di salute ed essendo gravata da un solo precedente penale per altra violazione di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha adeguatamente motivato sulle ragioni che non consentono di applicare la causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, evidenziando che, nonostante l'imputata risulti destinataria di plurimi provvedimenti espulsione e di allontanamento dal territorio italiano, la stessa ha continuato a trattenersi in Italia per molti anni e tuttora si trova in questo Paese.

Ha quindi sottolineato che il reato non può ritenersi particolarmente tenue ai sensi del citato art. 34.

Tale affermazione appare pienamente condivisibile, atteso che il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore, ha natura di reato commissivo permanente, per il quale la situazione di flagranza inizia allo scadere del termine posto dal provvedimento del questore e si protrae fino all'adempimento dello stesso ordine.

Tale principio è stato affermato da questa Corte di cassazione con una decisione che, sebbene riferita al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 23 giugno 2011 n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 (Sez. 1, n. 40012 del 23/09/2009, Amar, Rv. 245325), appare comunque tuttora applicabile, ricorrendo omogeneità strutturale tra la vecchia e la nuova norma incriminatrice, anche se, sussistendo tra le due fattispecie incriminatrici una discontinuità sostanziale di «tipo di illecito», è venuta meno, a seguito di dette modifiche, la possibilità di perseguire gli illeciti commessi nel vigore della precedente formulazione (in tal senso Sez. 1, n. 47831 del 11/10/2013, Aliot, Rv. 258452).

Ne consegue che del tutto correttamente, il Giudice di pace, essendosi la condotta delittuosa protrattasi per diversi anni, ha ritenuto il fatto non particolarmente tenue. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nel rigettare l'istanza della ricorrente, ha fatto riferimento alla gravità del reato e non alla sua non occasionalità, cosicché la ricorrente non attacca le ragioni poste a base della decisione ed il ricorso risulta generico. 1.2.

Peraltro, il citato art. 34 richiede che il reato abbia natura occasionale, diversamente dall'art. 131-bis cod. pen. che pone il limite della natura abituale del comportamento.

Il limite numerico di reati della stessa indole cui la ricorrente fa riferimento citando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 24859 del 05/03/2019, Catalano, e Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, entrambe non massimate) riguarda la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e non può valere in relazione al citato art. 34 che fissa un limite più rigoroso.

Ne consegue che il ricorso appare in ogni caso manifestamente infondato.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 del Giudice di pace di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rimini, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte — Sez. 1, n. 6533 del 2020 — della sentenza del medesimo Giudice di pace del 11 maggio 2018, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, ha rigettato l'istanza della imputata di applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, affermando la sua penale responsabilità e condannandola alla pena già indicata nella precedente sentenza oggetto di annullamento. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto prevista dal citato art. 34. Sostiene che il Giudice di pace, per escludere la possibilità di applicare la causa di improcedibilità, ha fatto riferimento ad altra sentenza di condanna pronunciata nei confronti dalla imputata per la violazione della medesima disposizione di legge senza avvedersi che / con detta sentenza /era stata illegittimamente applicata la recidiva, sebbene dal certificato del casellario giudiziale non emergessero altre precedenti condanne a suo carico. Sulla base di detta sentenza il Giudice di pace aveva affermato che l'imputata si era resa inottemperante ad altro provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara ed al relativo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Pescara nel 2019, mentre dal casellario non emergeva quali autorità avessero emesso i suddetti provvedimenti amministrativi e quindi era possibile che l'imputata fosse stata condannata per non avere rispettato gli stessi provvedimenti amministrativi sui quali si fonda la condanna impugnata in questa sede. Nella sentenza impugnata vengono anche citati i provvedimenti emessi in data 26 febbraio 2014 dal Prefetto di Catanzaro e quello del 1 marzo 2014 del Questore di Roma, che non hanno mai dato origine ad alcun procedimento penale e che pertanto non possono essere presi in considerazione ai fini della occasionalità della condotta, la quale può essere esclusa solo in presenza di tre illeciti penali della stessa indole. Sulla possibilità di applicare la causa di improcedibilità prevista dal citato art. 34 il Giudice di pace non si è pronunciato, né può ritenersi a tal fine sufficiente il richiamo dei vari provvedimenti emessi dal prefetto o dal questore, non essendo demandata a tali organi amministrativi la valutazione circa l'applicabilità della causa di improcedibilità. Quest'ultima doveva, invece, trovare applicazione, essendo la imputata dotata di un valido documento di identità rilasciato dalle autorità italiane, essendo coniugata con un italiano dal 2013, non essendo stata mai fisicamente espulsa dal territorio italiano anche a causa delle sue condizioni di salute ed essendo gravata da un solo precedente penale per altra violazione di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha adeguatamente motivato sulle ragioni che non consentono di applicare la causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, evidenziando che, nonostante l'imputata risulti destinataria di plurimi provvedimenti espulsione e di allontanamento dal territorio italiano, la stessa ha continuato a trattenersi in Italia per molti anni e tuttora si trova in questo Paese. Ha quindi sottolineato che il reato non può ritenersi particolarmente tenue ai sensi del citato art. 34. Tale affermazione appare pienamente condivisibile, atteso che il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore, ha natura di reato commissivo permanente, per il quale la situazione di flagranza inizia allo scadere del termine posto dal provvedimento del questore e si protrae fino all'adempimento dello stesso ordine. Tale principio è stato affermato da questa Corte di cassazione con una decisione che, sebbene riferita al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 23 giugno 2011 n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 (Sez. 1, n. 40012 del 23/09/2009, Amar, Rv. 245325), appare comunque tuttora applicabile, ricorrendo omogeneità strutturale tra la vecchia e la nuova norma incriminatrice, anche se, sussistendo tra le due fattispecie incriminatrici una discontinuità sostanziale di «tipo di illecito», è venuta meno, a seguito di dette modifiche, la possibilità di perseguire gli illeciti commessi nel vigore della precedente formulazione (in tal senso Sez. 1, n. 47831 del 11/10/2013, Aliot, Rv. 258452). Ne consegue che del tutto correttamente, il Giudice di pace, essendosi la condotta delittuosa protrattasi per diversi anni, ha ritenuto il fatto non particolarmente tenue. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nel rigettare l'istanza della ricorrente, ha fatto riferimento alla gravità del reato e non alla sua non occasionalità, cosicché la ricorrente non attacca le ragioni poste a base della decisione ed il ricorso risulta generico. 1.2. Peraltro, il citato art. 34 richiede che il reato abbia natura occasionale, diversamente dall'art. 131-bis cod. pen. che pone il limite della natura abituale del comportamento. Il limite numerico di reati della stessa indole cui la ricorrente fa riferimento citando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 24859 del 05/03/2019, Catalano, e Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, entrambe non massimate) riguarda la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e non può valere in relazione al citato art. 34 che fissa un limite più rigoroso. Ne consegue che il ricorso appare in ogni caso manifestamente infondato.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021. Il Consigliere estensore Il
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