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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18875/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/04/2021 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Napoli, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive, emesso con la sentenza di condanna del 12.11.1999 della medesima corte di appello -, rigettava l'istanza.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, con tre motivi di impugnazione

3. Deduce, con il primo, il vizio di erronea applicazione della legge penale, di inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inammisibilità o di decadenza, la mancata assunzione di prova decisiva, e l'illogicità della motivazione.

Ciò perché la corte non avrebbe valutato la pendenza di procedimenti amministrativi riguardanti le opere oggetto dell'ordine di demolizione, con riferimento ad una richiesta di accertamento di conformità ex art. 33 comma 2 del DPR 380/01 e di una istanza di sanatoria ex art. 36 del medesimo D.P.R., per la realizzazione di locali tecnologici che sarebbero meritevoli, secondo la difesa, di accoglimento da parte del comune adito.

Sarebbe erronea l'ordinanza impugnata, in ragione della citata pendenza di procedimenti amministrativi, oltre che per la mancata valutazione di nuove prove, quali la prospettata traslazione del volume del piano terra al secondo piano

4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge, in quanto in ragione delle possibili determinazioni dell'ente comunale adito la richiesta di revoca delle operazioni avrebbe potuto essere accolta.

5. Con il terzo motivo, rappresenta i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione alla luce dei motivi in precedenza esposti.

6. Il ricorso si conclude oltre che con richieste di annullamento della ordinanza impugnata, con la domanda di disporre ogni ulteriore accertamento anche presso il Comune di Striano, per verificare la pendenza dei procedimenti amministrativi e la sussistenza dei presupposti di sanabilità.

7. Il primo motivo è inammissibile.

La decisione impugnata è in linea sia con il principio per il quale, in sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto (Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004 Rv. 230308 - 01) - posto che nel caso in esame è stata solo prospettata la mera pendenza di procedimenti amministrativi ancora da definire -, sia con quello per cui, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione, della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione, da parte della autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 (dep. 04/03/2016) Rv. 266763 - 01) - posto che la corte di appello ha evidenziato l'impossibilità di desumere, alla luce delle circostanze emerse e puntualmente riportate in ordinanza, la probabile sanatoria, tantomeno prossima, delle opere abusive da demolire ovvero l'accoglimento di quanto al riguardo richiesto al comune dall'istante -.

8. Per le ragioni immediatamente prima illustrate è manifestamente infondato anche il secondo motivo, siccome consistente, in maniera peraltro del tutto carente di specificità intrinseca ed estrinseca (cfr. in proposito, con riguardo all'onere di illustrare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle censure e di individuare i precisi passaggi motivazionali ritenuti critici, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), in una mera prospettazione difensiva di non meglio illustrate possibili future determinazioni comunali, che avrebbero giustificato la richiesta sospensione dell'ordine di demolizione.

9. Inammissibile è anche il terzo motivo, anch'esso carente di specificità, siccome evoca vizi di illogicità e contraddittorietà apoditticamente assunti come emergenti dalle precedenti censure.

La redazione di tale motivo è peraltro in palese contrasto con il principio per cui non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare, con precisione, se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329).

Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

Si tratta di vizi eterogenei, in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.).

10. Le ulteriori richieste finali sono del tutto fuori luogo, non rientrando tra le competenze della Suprema Corte iniziative di verifica e accertamento di fatti e dati.

11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 09/2/2022.

Il C sigliere estensore Il Presidente G. eppe Novie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/04/2021 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Napoli, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive, emesso con la sentenza di condanna del 12.11.1999 della medesima corte di appello -, rigettava l'istanza. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, con tre motivi di impugnazione 3. Deduce, con il primo, il vizio di erronea applicazione della legge penale, di inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inammisibilità o di decadenza, la mancata assunzione di prova decisiva, e l'illogicità della motivazione. Ciò perché la corte non avrebbe valutato la pendenza di procedimenti amministrativi riguardanti le opere oggetto dell'ordine di demolizione, con riferimento ad una richiesta di accertamento di conformità ex art. 33 comma 2 del DPR 380/01 e di una istanza di sanatoria ex art. 36 del medesimo D.P.R., per la realizzazione di locali tecnologici che sarebbero meritevoli, secondo la difesa, di accoglimento da parte del comune adito. Sarebbe erronea l'ordinanza impugnata, in ragione della citata pendenza di procedimenti amministrativi, oltre che per la mancata valutazione di nuove prove, quali la prospettata traslazione del volume del piano terra al secondo piano 4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge, in quanto in ragione delle possibili determinazioni dell'ente comunale adito la richiesta di revoca delle operazioni avrebbe potuto essere accolta. 5. Con il terzo motivo, rappresenta i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione alla luce dei motivi in precedenza esposti. 6. Il ricorso si conclude oltre che con richieste di annullamento della ordinanza impugnata, con la domanda di disporre ogni ulteriore accertamento anche presso il Comune di Striano, per verificare la pendenza dei procedimenti amministrativi e la sussistenza dei presupposti di sanabilità. 7. Il primo motivo è inammissibile. La decisione impugnata è in linea sia con il principio per il quale, in sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto (Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004 Rv. 230308 - 01) - posto che nel caso in esame è stata solo prospettata la mera pendenza di procedimenti amministrativi ancora da definire -, sia con quello per cui, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione, della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione, da parte della autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 (dep. 04/03/2016) Rv. 266763 - 01) - posto che la corte di appello ha evidenziato l'impossibilità di desumere, alla luce delle circostanze emerse e puntualmente riportate in ordinanza, la probabile sanatoria, tantomeno prossima, delle opere abusive da demolire ovvero l'accoglimento di quanto al riguardo richiesto al comune dall'istante -. 8. Per le ragioni immediatamente prima illustrate è manifestamente infondato anche il secondo motivo, siccome consistente, in maniera peraltro del tutto carente di specificità intrinseca ed estrinseca (cfr. in proposito, con riguardo all'onere di illustrare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle censure e di individuare i precisi passaggi motivazionali ritenuti critici, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), in una mera prospettazione difensiva di non meglio illustrate possibili future determinazioni comunali, che avrebbero giustificato la richiesta sospensione dell'ordine di demolizione. 9. Inammissibile è anche il terzo motivo, anch'esso carente di specificità, siccome evoca vizi di illogicità e contraddittorietà apoditticamente assunti come emergenti dalle precedenti censure. La redazione di tale motivo è peraltro in palese contrasto con il principio per cui non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare, con precisione, se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Si tratta di vizi eterogenei, in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). 10. Le ulteriori richieste finali sono del tutto fuori luogo, non rientrando tra le competenze della Suprema Corte iniziative di verifica e accertamento di fatti e dati. 11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/2/2022. Il C sigliere estensore Il Presidente G. eppe Novie
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