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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33802/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12979- Ud -nza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Con ere B relli Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, distrattiva e documentale.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — e il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati —sono inammissibili in quanto reiterativi e aspecifici, giacché vedono entrambi sull'addebitabilità dei fatti in ragione della contestazione della riconosciuta qualifica di amministratore di fatto della società fallita, senza tuttavia confrontarsi con i plurimi indicatori che la Corte distrettuale ha evidenziato a riprova del concreto potere gestorio dell'imputato.

Considerato che la Corte di merito, nel valorizzare i dati indicativi della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo al ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di sussistenza della qualifica soggettiva, ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell'esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica, ma si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 12979- Ud -nza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Con ere B relli Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, distrattiva e documentale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — e il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati —sono inammissibili in quanto reiterativi e aspecifici, giacché vedono entrambi sull'addebitabilità dei fatti in ragione della contestazione della riconosciuta qualifica di amministratore di fatto della società fallita, senza tuttavia confrontarsi con i plurimi indicatori che la Corte distrettuale ha evidenziato a riprova del concreto potere gestorio dell'imputato. Considerato che la Corte di merito, nel valorizzare i dati indicativi della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo al ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di sussistenza della qualifica soggettiva, ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell'esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica, ma si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il P.Q.M
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