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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 19090/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rinvio o differimento della pena ex artt. 147 e 148 cod. pen. o, in subordine, il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter Ord. pen. 2.

Propone ricorso per Cassazione Ranucci, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo con cui deduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

Lamenta che l'apparato argomentativo posto a fondamento della decisione si riferisca ad altro procedimento, relativo ad un soggetto che aveva avanzato istanza di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare.

Ranucci, infatti, con successiva istanza aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di valutare esclusivamente la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta, infatti, dalla certificazione del DAP in atti, che il ricorrente in data 21 novembre 2022, quindi in pendenza del presente giudizio, è stato ammesso così come richiesto al regime di detenzione domiciliare.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rinvio o differimento della pena ex artt. 147 e 148 cod. pen. o, in subordine, il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter Ord. pen. 2. Propone ricorso per Cassazione Ranucci, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo con cui deduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Lamenta che l'apparato argomentativo posto a fondamento della decisione si riferisca ad altro procedimento, relativo ad un soggetto che aveva avanzato istanza di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare. Ranucci, infatti, con successiva istanza aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di valutare esclusivamente la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalla certificazione del DAP in atti, che il ricorrente in data 21 novembre 2022, quindi in pendenza del presente giudizio, è stato ammesso così come richiesto al regime di detenzione domiciliare. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris