CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30402/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ove; [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è affidato ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di violazione e falsa applicazione della legge, in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., erronea motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e travisamento di un fatto decisivo. Lamenta il ricorrente il travisamento delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria sia in ordine al sopralluogo effettuato il 14 aprile 2015 ed al sequestro della parte con tettoia, che sarebbe stato operato solo allora, sia in ordine alla struttura-pergolato che doveva ritenersi già esistente nel 2010, con conseguente esclusione del delitto di violazione dei sigilli. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame ricorre la c.d. “doppia conforme” e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). 1.2 Tanto premesso, l’imputato è stato condannato, in qualità di custode, per due violazioni di sigilli, una accertata il 14 aprile 2015, a fronte di un dissequestro parziale operato il 22 dicembre 2010 che non aveva tuttavia riguardato una porzione del muro perimetrale, rimasta in sequestro, su cui erano stati effettuati lavori in ampliamento con annessa struttura, e la seconda al momento del successivo sopralluogo in cui veniva riscontrata, il 1 ottobre 2015, la prosecuzione dei lavori sulla stessa struttura insistente sul muro perimetrale. A fronte della sentenza cd. “doppia conforme” di condanna lamenta il ricorrente che la Corte di appello, pur dando atto che effettivamente il 22 dicembre 2010 il giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto il dissequestro parziale del muro perimetrale, avrebbe completamente travisato il contenuto delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Pizzullo, che ha effettuato il sopralluogo il 14 aprile 2015 e che, in tesi difensiva, aveva riferito che il muro era stato dissequestrato; che esso veniva nuovamente sequestrato nella porzione in cui insisteva la tettoia solo dopo il 14 aprile 2015 e che la struttura- pergolato era già esistente al momento del sequestro eseguito nel dicembre 2010, dovendosi con ciò escludere il delitto di violazione dei sigilli. Tali doglianze erano state oggetto di gravame e, a dire della difesa, sarebbero state disattese dalla Corte di appello. 1.3 Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, desumibile dal testo del costrutto argomentativo, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in punto di responsabilità penale dell’imputato, ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello, in questa sede sostanzialmente riproposti nei medesimi termini. La Corte di appello, richiamandosi alla sentenza di primo grado, ha risposto alle doglianze difensive richiamando il contenuto delle dichiarazioni sia del teste di polizia giudiziaria citato dal difensore (di cui la difesa riporta brevi stralci delle dichiarazioni rese, estrapolate da tutta, la più ampia, deposizione testimoniale) sia di altro teste (Ceraulo) non considerato nel proposto ricorso ed ha analizzato quanto da loro narrato, soffermandosi su quella parte di muro perimetrale che (pacificamente) era rimasta in sequestro all’esito del dissequestro parziale del 2010, e sui lavori sullo stesso effettuati, concludendo, in termini chiari e congrui, per la sussistenza dei fatti contestati e per la responsabilità dell’imputato. A fronte di tale motivazione e di quella, parimenti conforme, assunta in primo grado, il ricorso si risolve nel prospettare, ancora una volta, una diversa valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Tanto chiarito, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto, in quanto fondato su motivi non consentiti perché implicanti una diversa valutazione delle risultanze acquisite (cfr, tra le varie, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283370 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 – 01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01), che si risolvono, anche, nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente