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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:18
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61969C0063

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]'11 MARZO 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Le tre cause 63-69; 64-69 e 65-69 che si discutono oggi riguardano alcuni provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, dopo la svalutazione del franco francese dell'agosto del 1969, al fine di evitare un aumento dei prezzi in Francia.

In proposito si deve ricordare che il sistema dei prezzi agricoli, nell'organizzazione comune dei mercati, è basato sull'unità di conto.

È chiaro perciò che la modifica della parità monetaria in uno Stato membro può portare a rilevanti perturbazioni di tale sistema.

Con riguardo all'eventualità di simili modifiche della parità delle monete veniva emanato il regolamento del Consiglio 30 maggio 1968, n. 653 ( GU 1968, n.

L 123/4 ), «relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzato per la politica agraria comune».

Esso prevede all'articolo 4, che «il valore dell'unità di conto… è sospeso a partire dall'annuncio ufficiale da parte dello Stato membro che, per primo, annuncia una modifica della parità della sua moneta, fino al giorno incluso della pubblicazione del valore ormai applicabile» e stabilisce inoltre, allo stesso articolo, che «il regolamento delle operazioni riguardanti prodotti agricoli o merci risultanti dalla loro trasformazione, purché dette operazioni, effettuate nel periodo di sospensione, siano soggette a disposizioni della politica agraria comune o dei regimi speciali di scambio applicabili a tali merci, ha luogo soltanto dopo la pubblicazione, prevista al comma precedente, del valore dell'unità di conto ormai applicabile, utilizzando quest'ultimo e tenendo conto degli adeguamenti fatti in applicazione degli articoli 5 e 6».

In relazione a ciò, subito dopo l'annuncio della decisione del Governo francese sulla modifica della parità del franco, veniva pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità dell'8 agosto 1969, una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sospensione del valore dell'unità di conto.

Poiché tuttavia il Consiglio non adottava, nel termine previsto, alcuna decisione in merito alla modifica del valore dell'unità di conto la [OSCURATO:PERSONA] era costretta a pubblicare, nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale del 12 agosto 1969, un'altra comunicazione, secondo cui il valore dell'unità di conto da applicarsi a decorrere dall'11 agosto 1969 rimaneva immutato.

Dato che anche i prezzi agricoli comuni erano rimasti invariati, in Francia si sarebbe avuto necessariamente un aumento dei prezzi di produzione e al consumo in proporzione del tasso di svalutazione, la qual cosa appariva tuttavia indesiderabile per motivi di politica congiunturale.

Perciò, in forza dell'articolo 103 del trattato CEE, l'11 agosto 1969 veniva emanato il regolamento del Consiglio n. 1586/69 ( GU 1969, n.

L 202/1 ), che impediva il rialzo dei prezzi di per sé inevitabile sul mercato francese, prevedendo l'articolo 1 una diminuzione dei prezzi di intervento o di acquisto che devono essere pagati dalla Francia in franchi francesi, a norma dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per interventi sul mercato interno, e disponendo inoltre l'articolo 2 una diminuzione degl'importi che devono essere pagati dalla Francia in conformità ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per altri interventi sul mercato interno.

Poiché tuttavia, nei confronti degli altri Stati membri, si sarebbe in tal modo determinata una maggiore differenza fra i rispettivi prezzi d'intervento, si rendevano al tempo stesso necessarie misure di compensazione alle frontiere.

L'articolo 3 del regolamento 1586/69 stabilisce perciò che la Francia accordi sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuota importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, «per quanto sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2, per i prodotti agricoli sottoposti all'organizzazione comune dei mercati o che formino oggetto di una regolamentazione specifica in virtù dell'articolo 235 del trattato».

Queste disposizioni costituivano la cornice dei provvedimenti da adottare.

I particolari (fra l'altro, l'entità delle diminuzioni di cui all'articolo 2, come pure delle sovvenzioni all'importazione e degl'importi di compensazione all'esportazione contemplati all'articolo 3) dovevano essere stabiliti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento stesso, con norme di attuazione della [OSCURATO:PERSONA].

Il 22 agosto 1969 veniva perciò emanato il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 1670/69, «relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali a del riso in seguito alla svalutazione del franco francese» ( GU 1969, n.

L 214/7 ).

Esso stabiliva che, per i prodotti oggetto di organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, il livello dei prezzi d'intervento in franchi francesi sarebbe rimasto invariato, e fissava inoltre, nell'allegato, le sovvenzioni concesse dalla Francia all'importazione e gl'importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione dei singoli prodotti.

A noi interessano, nell'ambito della presente causa, l'ammontare di 58,49 FF la tonnellata (stabilito per il frumento tenero ed il frumento segalato, di cui alla voce doganale 10.01 A) e l'ammontare di 81,87 FF la tonnellata (relativo alle farine di frumento e frumento sega-lato, di cui alla voce doganale 11.01 A).

In forza del regolamento 1586/69, veniva emanato inoltre il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 22 agosto 1969, n. 1660, «relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese» ( GU 1969, n.

L 213/1 ), il cui articolo 2 è anch'esso rilevante ai fini dell'attuale procedimento.

Ai sensi di questo articolo, negli scambi con i paesi terzi l'importo di compensazione viene diminuito di un determinato ammontare, se l'esportatore dimostra che le esportazioni sono state effettuate in base ad un contratto stipulato prima dell'11 agosto 1969, con un prezzo di vendita espresso in franchi francesi.

Tuttavia nel caso in cui la restituzione possa essere fissata in precedenza, ciò vale soltanto qualora sia stato fatto uso di tale possibilità.

Le imprese francesi, che hanno proposto i ricorsi di cui ci occupiamo, criticano questi provvedimenti.

La ricorrente nelle cause 63 e 64/69 (una società commerciale che effettua, in nome e per conto proprio, esportazioni di farina per incarico di determinati molini francesi) sostiene che l'importo compensativo vigente per la farina di frumento e di frumento segalato non è stato fissato in modo corretto, in quanto si è tenuto conto soltanto del fatto che i prezzi dei cereali in Francia non erano aumentati, ma non si è preso in considerazione l'aumento dei costi non agricoli da pagarsi in divise (spese di trasporto e insaccatura).

La ricorrente subisce per questo un danno.

Essa assume inoltre di essere danneggiata dalla limitazione contemplata dall'articolo 2, n. 1, lettera a), 2 o comma, del regolamento n. 1660, avendo essa concluso contratti d'esportazione prima dell' 11 agosto 1969, senza tuttavia aver richiesto la fissazione anticipata della restituzione.

La norma in questione sarebbe contraria al principio della parità di trattamento.

La ricorrente nella causa 65-69 — una società commerciale che effettua, in nome e per conto proprio, importazioni di cereali per incarico di determinati molini francesi — contesta l'esattezza dell'ammontare della sovvenzione fissata per il frumento tenero ed il frumento segalato, poiché anche in questo caso si è tenuto conto soltanto del fatto che i prezzi francesi dei cereali non erano aumentati, mentre non era stato preso in considerazione l'aumento dei prezzi per i cereali importati.

In tal modo, essa subisce un danno poiché è costretta a pagare prezzi troppo elevati.

Le imprese hanno adito la Corte il 20 e il 22 ottobre 1969.

Esse chiedono, in particolare, nella causa 63-69 : l'annullamento del regolamento 1670/69, in quanto fissa, nell'allegato, a 81,87 FF la tonnellata l'importo compensativo per le farine di frumento e di frumento segalato, di cui alla voce doganale 11.01 A, e in quanto stabilisce, all'articolo 6, che l'articolo 2 ha effetto dall'11 agosto 1969; nella causa 64-69 : l'annullamento del regolamento 1660/69, in quanto dispone, all'articolo 2, n. 1 lettera a), 2 o comma, che negli scambi coi paesi terzi può essere presa in considerazione la diminuzione dell'importo compensativo solo qualora sia stato fatto uso della possibilità che la restituzione venga fissata in predecenza, ed in quanto all'articolo 3 dello stesso regolamento stabilisce che l'articolo 2 ha effetto dall'11 agosto 1969; nella causa 65-69 : l'annullamento del regolamento 1670/69, in quanto fissa, nell'allegato, a 58,49 FF la tonnellata l'aumentare della sovvenzione per il frumento tenero ed il frumento segalato, di cui alla voce doganale

10.01. [OSCURATO:PERSONA] ha reagito unicamente con argomenti basati sull'articolo 91 del regolamento di procedura, concludendo pertanto che la Corte voglia dichiarare irricevibili i ricorsi, senza entrare nel merito.

Di conseguenza, anche la replica delle imprese ricorrenti riguardava esclusivamente questioni di ricevibilità, che sono state prese in esame durante l'udienza del 17 febbraio.

Le mie conclusioni debbono perciò anch'esse limitarsi al problema della ricevibilità.

1. Nel presente caso, che non ha sicuramente ad oggetto decisioni riguardanti direttemente le ricorrenti o un'altra persona, si deve esaminare soltanto, ai sensi dell'articolo 173, 2 o comma del trattato CEE, se le parti impugnate degli atti che la [OSCURATO:PERSONA] ha definito nel loro complesso come regolamenti non costituiscano in realtà delle decisioni e se queste non riguardino direttamente e individualmente le ricorrenti.

Va premesso, comunque, che dette condizioni si devono realizzare in modo cumulativo : non basta — quindi — come ritengono le ricorrenti — che i provvedimenti criticati le riguardino direttamente e individualmente, ma occorre stabilire anche la natura giuridica degli stessi.

Né si può trarre una diversa conclusione, richiamandosi alla causa 40-64 ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 271) .

In quella occasione, la Corte ha limitato la sua indagine al fatto che il provvedimento riguardasse direttamente e individualmente il ricorrente, solo perché ciò era sufficiente per risolvere in senso sfavorevole a quest'ultimo la questione della ricevibilità.

Con questo non si voleva affatto dire che considerazioni analoghe siano in ogni caso sufficienti per decidere sulla ricevibilità del ricorso.

In conformità alla giurisprudenza più recente, sviluppatasi nelle cause 30-67 e 6-68 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pagg. 115 e 541) , e seguendo del resto un principio logico, cercherò di stabilire in primo luogo quale sia la natura giuridica degli atti impugnati, per poi affrontare — se necessario — la questione del se i provvedimenti riguardino direttamente e individualmente le ricorrenti.

Prima di passare all'esame di questi punti, si deve forse ancora osservare che l'indagine sulla natura giuridica di un atto non si esaurisce col dimostrare ch'esso presenta in generale carattere normativo.

Ciò va accertato per tutti i singoli elementi costitutivi di un provvedimento; si deve cioè procedere analiticamente, anche senza perdere di vista il nesso generale, come è stato messo chiaramente in rilievo nella giurisprudenza, precisamente nelle cause 16 e 17/62 ([OSCURATO:PERSONA] VIII-1962, pag. 879) .

Sono perciò superflue ulteriori considerazioni in proposito.

2. Ciò premesso, cerchiamo di stabilire in primo luogo quale sia la natura giuridica delle disposizioni che prevedono il versamento di una sovvenzione pari a 58,49 FF la tonnellata alle importazioni francesi di frumento tenero e di frumento segalato, o la riscossione di un importo compensativo pari a 81,87 FF la tonnellata sulle esportazioni francesi di farina di frumento e di frumento segalato.

L'esame può essere effettuato congiuntamente, poiché i summenzionati importi riguardano sia l'importazione che l'esportazione.

Non sarebbe perciò giustificata una valutazione differente.

Su questo punto è chiaro, come risulta immediatamente dalle considerazioni della [OSCURATO:PERSONA], che non s'incontrano parti colari difficoltà.

Potrò essere quindi relativamente breve.

Si è già accennato, nell'esporre gli antefatti, alla funzione propria dei provvedimenti di cui trattasi, in relazione al regolamento 1586/69, adottato dal Consiglio per ragioni di politica congiunturale.

Si doveva mantenere fermo in Francia il livello dei prezzi d'intervento e delle altre garanzie di prezzo in franchi francesi esistenti prima della svalutazione, cioè evitare quei rialzi dei prezzi che, in considerazione dell'immutato valore dell'unità di conto, sarebbero necessariamente derivati dal sistema delle organizzazioni comuni di mercato.

Dato il livello del prezzo d'intervento esistente negli altri Stati membri, ciò poteva farsi soltanto mediante misure di compensazione al confine, rendendo cioè meno cari (attraverso la sovvenzione) i prodotti importati a prezzo più elevato di quello interno e gravando di un onere finanziario le esportazioni francesi.

Altrettanto evidente è il fatto che le misure da adottare non potevano limitarsi ai prodotti di base (nel nostro caso, frumento tenero e frumento segalato), ma dovevano estendersi anche ai prodotti di trasformazione oggetto di un'organizzazione comune di mercato (nel nostro caso, farina), poiché il prezzo del prodotto di base influisce naturalmente su quello del prodotto trasformato.

Si deve infine ricordare che i provvedimenti adottati dovevano, in linea di massima, restare in vigore per una sola campagna (1969-1970).

Queste considerazioni — in particolare quelle relative al sistema in cui rientrano i provvedimenti adottati, ed agli effetti degli stessi sul mercato comune nel suo complesso — giustificano in realtà l'ipotesi che si tratti di atti normativi.

La cerchia dei loro destinatari è molteplice e comprende gli organismi d'intervento, i produttori delle materie prime e di prodotti trasformati, come pure gli operatori commerciali, residenti negli Stati membri e nei Paesi terzi, interessati agli scambi con la Francia, cioè chiunque, durante il periodo di validità dei provvedimenti adottati, si presenti in veste di partecipante al mercato di cui trattasi.

Applicando i criteri elaborati nella giurisprudenza (in particolare nelle cause 16 e 17-62), si può quindi parlare di una portata generale degli atti emanati, che si applicano a «categorie di persone determinate in modo astratto» ([OSCURATO:PERSONA] VIII-1962, pag. 894 ; cfr. anche causa 30-67, [OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 155) .

Qualora si eccepisca — come ranno le ricorrenti — che i destinatari dei provvedimenti potevano essere identificati al momento dell'emanazione dei relativi atti, cosicché si può parlare di una categoria determinabile di persone, si deve opporre che ciò è vero, per quanto si riferisce al momento dell'emanazione, per qualsiasi atto, anche per quelli aventi senza alcun dubbio natura normativa.

Sarebbe tuttavia certamente errato, considerando le cose in tal modo, giungere ad una distinzione, per così dire, tra misure uniformi, qualificando diversamente la loro natura giuridica a seconda del rispettivo periodo di validità.

Ugualmente inconcludente è a mio avviso il richiamo delle ricorrenti al fatto ch'esse non contestano il principio della sovvenzione all'importazione e dell'onere compensativo all'esportazione, bensì unicamente l'entità degl'importi fissati.

Questo accenno non offre in effetti alcun argomento ai fini della determinazione della natura giuridica dei provvedimenti impugnati, anche se si deve ammettere che, a causa della loro ubicazione e delle relative spese di trasporto, le varie imprese francesi appartenenti alla categoria dei destinatari, non sono colpite tutte nello stesso modo.

La qualificazione giuridica dei provvedimenti in esame non dipende infatti da queste sfumature, ma solamente dal se al momento della loro emanazione si potesse o meno stabilire chi ne sarebbe stato destinatario durante il periodo in cui dovevano restare in vigore.

Anche tenendo presente soltanto l'entità degl'importi litigiosi, e non il principio della loro fissazione, non possiamo perciò fare a meno di constatare che i relativi provvedimenti riguardano categorie astrattamente definite di destinatari, hanno cioè carattere normativo.

Dato che gl'importi litigiosi non valgono soltanto per un numero limitato di destinatari — come richiede la nozione di decisione —, dobbiamo concludere, circa il primo punto della nostra indagine, che non è possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 173, 2 o comma, del trattato CEE.

Questo risultato ci esonera al tempo stesso dall'esaminare se le misure impugnate riguardino direttamente e individualmente le ricorrenti.

3. In secondo luogo, si deve stabilire quale sia la natura giuridica della disposizione impugnata solo nella causa 63-69, vale a dire dell'articolo 6 del regolamento 1670/69.

Comè noto, esso fissava la data dell'entrata in vigore del regolamento stesso (25 agosto 1969), disponendo, tuttavia, che gli articoli 2-4 (e quindi anche le disposizioni relative all'importo compensativo per la voce doganale 11.01 A) avrebbero avuto effetto fin dall'11 agosto 1969.

Neppure su questo punto vi e molto da dire.

Si deve riconoscere, certo, che al momento dell'emanazione (22 agosto 1969) era possibile individuare i soggetti cui la disposizione si applicava retroattivamente fin dalla sua entrata in vigore, per un periodo complessivo di 11 giorni.

D'accordo con la [OSCURATO:PERSONA], ritengo tuttavia che la natura giuridica della disposizione non vada ricercata in base a tale circostanza, bensì secondo altre considerazioni.

L'articolo 6 del regolamento 1670/69 — dice giustamente la [OSCURATO:PERSONA] — contiene disposizioni sulla validità ratione temporis del regolamento.

Disposizioni del genere partecipano effettivamente del carattere normativo delle disposizioni di cui regolano l'efficacia.

Ciò è stato affermato non molto tempo addietro dalla giurisprudenza, nella causa 6-68 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 550) , seppure con riguardo ad una fattispecie che non coincide perfettamente con il presente caso.

A mio avviso, è veramente artificiosa una distinzione fra i diversi atti che hanno indubbiamente carattere normativo, a seconda della loro sfera temporale di applicazione, nel senso che si possa parlare di decisione qualora l'atto abbia effetto retroattivo, e di regolamento negli altri casi.

Il richiamo alle cause 106 e 107/63 ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 498) è perciò senz'altro inconferente, per la semplice ragione che si trattava allora di un atto della [OSCURATO:PERSONA] che aveva effetto esclusivamente per il passato.

Di conseguenza, anche per quanto riguarda l'articolo 6 del regolamento 1670/69, si deve partire dal principio che si tratta di un atto normativo.

Le ricorrenti non sono perciò legittimate ad impugnarlo.

Ciò si può affermare, anche in questo caso, senza che sia necessario esaminare se l'atto stesso le riguardi direttamente e individualmente.

4. Nella causa 64-69 sorge una questione di ricevibilità in considerazione dell'effetto retroattivo attribuito all'articolo 2 del regolamento 1660/69.

In relazione a ciò, come sapete, l'importo di compensazione per le esportazioni verso paesi terzi effettuate in base ad un contratto concluso prima dell'11 agosto 1969, in franchi francesi, viene diminuito, nel caso in cui la restituzione possa essere fissata in precedenza, soltanto qualora sia stato fatto uso di tale possibilità.

Se ci si chiede come debba qualificarsi tale disposizione, la risposta non appare tanto sicura come nei casi fin qui esaminati. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in proposito, che si tratta di una norma transitoria , che partecipa per ciò stesso del carattere delle disposizioni di cui essa determina l'applicazione.

Inoltre, essa limita l'eccezione alla regola generale, cosicché si può dire che è in gioco questa stessa regola generale, cioè la riscossione di importi compensativi sulle esportazioni francesi.

In un primo momento, questa tesi mi è sembrata del tutto evidente ed in effetti si potrebbe sostenere che il ricorso è diretto in realtà contro la disciplina generale, in quanto la ricorrente sostiene di essere stata a torto esclusa dal regime transitorio istituito dall'articolo 2 del regolamento 1660/69.

Ora, invece, mi sembra dubbio che si possa veramente seguire questa argomentazione.

Preferisco perciò non esaminare esclusivamente in base a considerazioni sulla natura giuridica dell'atto impugnato la questione della ricevibilità del ricorso 64-69.

Basandosi, come fa la ricorrente, sul regime istituito dal regolamento 1660/69, nonché sul fatto che le eccezioni ivi previste avevano una portata troppo ristretta, visto che non comprendevano i contratti conclusi dalla ricorrente, non si può infatti parlare di atto normativo , in quanto si tratta di un provvedimento che si riferisce esclusivamente al passato.

Il provvedimento in questione riguarda in realtà solo determinati fatti specie realizzatisi nel passato, e cioè contratti d'esportazione conclusi prima dell'11 agosto 1969 con operatori di paesi terzi, contratti che, a norma dell'articolo 2 n. 2 del regolamento, erano stati inoltre registrati presso le autorità francesi prima del 18 agosto 1969.

In questo caso si può quindi affermare con sicurezza che l'atto riguarda soltanto un numero limitato di destinatari determinabili.

Perciò, sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, esso può essere considerato, al massimo, una decisione generale.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il concetto di regolamento non implica soltanto la nozione di generalità , ma anche quella di astrattezza, nel senso che il provvedimento deve riguardare una categoria di persone designate in modo astratto, che non possano essere identificate al momento della sua emanazione.

Sembra perciò che non si possa negare, in base alla natura giuridica , l'impugnabilità dell'atto che costituisce oggetto della causa 64-69.

È quindi opportuno — come ho già accennato — estendere l'indagine al se la ricorrente, i cui contratti non sono contemplati dal regolamento 1660/69, possa affermare ch'essa viene perciò colpita individualmente.

Anche a tale questione non è certo facile dare una risposta, anche perché i criteri elaborati nella precedente giurisprudenza sono piuttosto scarsi.

Possiamo cominciare col riconoscere che non è necessario, per parlare di individualità, che sia colpita una sola persona.

Tuttavia è alquanto difficile stabilire, nel caso di una pluralità di destinatari, quale sia il limite decisivo oltre il quale non si può più ammettere che l'atto li riguardi individualmente.

In definitiva, non si potrà rinunciare in tal caso ad una valutazione quantitativa.

Ciò mi sembra potersi desumere dalla sentenza pronunciata nelle cause 106 e 107-63, in cui fu dichiarata la ricevibilità del ricorso per il fatto che si trattava di un numero ristretto e controllabile di importatori tedeschi di un determinato prodotto, destinatari di un atto retroattivo della [OSCURATO:PERSONA].

Nello stesso senso mi sembra potersi interpretare l'accenno contenuto nella pronuncia della Corte, secondo cui si può parlare di individualità quando i soggetti colpiti dal provvedimento sono distinti in qualsiasi altra persona in modo analogo al destinatario di una decisione ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, cause 106 e 107-63, pag 506 e [OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, causa 6-68, pag. 550 ).

Non si può certo dire, però, che questo si verifichi nel caso nostro.

La stessa ricorrente ha indicato tutta una serie di contratti da lei conclusi prima dell'11 agosto 1969, ai quali doveva estendersi, a suo avviso, la disciplina contenuta nel regolamento 1660/69.

Durante la fase orale abbiamo inoltre appreso che, in Francia, esportazioni di farina sono effettuate da oltre 50 ditte.

Si deve pure tener conto del fatto che la possibilità di fissare in anticipo la restituzione, menzionata all'articolo 2, n. 1, lettera a), 2 o comma, del regolamento 1660/69, si presenta per molti altri prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto cenno, in particolare, a pagina 8 della replica, precisando la portata economica — per usare un'espressione che ricorre nella causa 1-64 ([OSCURATO:PERSONA]1964, causa 1-64, pag. 815) — delle disposizioni controverse, nonché l'ampiezza della categoria di destinatari del regolamento 1660/69.

In effetti è difficile pensare che per ciascuno sia stata adottata una decisione individuale.

Ciò non soltanto sembra irrealizzabile da un punto di vista tecnico-amministrativo, ma anche — il che più importa — sarebbe apparso del tutto insolito sotto l'aspetto della tecnica legislativa.

In base a queste considerazioni, ed ammettendo che l'atto impugnato non abbia carattere normativo, non resta che riconoscere, alla stessa stregua della sentenza 25-62 ([OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 220) , che la ricorrente non può affermare di essere colpita individualmente dal provvedimento.

Il ricorso 64-69 va quindi dichiarato anch'esso irricevibile.

5. Riassumendo, la Corte dovrebbe accogliere la domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura e dichiarare l'irricevibilità dei ricorsi proposti, senza procedere all'esame del merito.

I ricorsi, a norma dell'articolo 173, 2 o comma del trattato CEE vanno respinti; le ricorrenti devono perciò essere condannate alle spese. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0063 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]'11 MARZO 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Le tre cause 63-69; 64-69 e 65-69 che si discutono oggi riguardano alcuni provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, dopo la svalutazione del franco francese dell'agosto del 1969, al fine di evitare un aumento dei prezzi in Francia. In proposito si deve ricordare che il sistema dei prezzi agricoli, nell'organizzazione comune dei mercati, è basato sull'unità di conto. È chiaro perciò che la modifica della parità monetaria in uno Stato membro può portare a rilevanti perturbazioni di tale sistema. Con riguardo all'eventualità di simili modifiche della parità delle monete veniva emanato il regolamento del Consiglio 30 maggio 1968, n. 653 ( GU 1968, n. L 123/4 ), «relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzato per la politica agraria comune». Esso prevede all'articolo 4, che «il valore dell'unità di conto… è sospeso a partire dall'annuncio ufficiale da parte dello Stato membro che, per primo, annuncia una modifica della parità della sua moneta, fino al giorno incluso della pubblicazione del valore ormai applicabile» e stabilisce inoltre, allo stesso articolo, che «il regolamento delle operazioni riguardanti prodotti agricoli o merci risultanti dalla loro trasformazione, purché dette operazioni, effettuate nel periodo di sospensione, siano soggette a disposizioni della politica agraria comune o dei regimi speciali di scambio applicabili a tali merci, ha luogo soltanto dopo la pubblicazione, prevista al comma precedente, del valore dell'unità di conto ormai applicabile, utilizzando quest'ultimo e tenendo conto degli adeguamenti fatti in applicazione degli articoli 5 e 6». In relazione a ciò, subito dopo l'annuncio della decisione del Governo francese sulla modifica della parità del franco, veniva pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità dell'8 agosto 1969, una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sospensione del valore dell'unità di conto. Poiché tuttavia il Consiglio non adottava, nel termine previsto, alcuna decisione in merito alla modifica del valore dell'unità di conto la [OSCURATO:PERSONA] era costretta a pubblicare, nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale del 12 agosto 1969, un'altra comunicazione, secondo cui il valore dell'unità di conto da applicarsi a decorrere dall'11 agosto 1969 rimaneva immutato. Dato che anche i prezzi agricoli comuni erano rimasti invariati, in Francia si sarebbe avuto necessariamente un aumento dei prezzi di produzione e al consumo in proporzione del tasso di svalutazione, la qual cosa appariva tuttavia indesiderabile per motivi di politica congiunturale. Perciò, in forza dell'articolo 103 del trattato CEE, l'11 agosto 1969 veniva emanato il regolamento del Consiglio n. 1586/69 ( GU 1969, n. L 202/1 ), che impediva il rialzo dei prezzi di per sé inevitabile sul mercato francese, prevedendo l'articolo 1 una diminuzione dei prezzi di intervento o di acquisto che devono essere pagati dalla Francia in franchi francesi, a norma dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per interventi sul mercato interno, e disponendo inoltre l'articolo 2 una diminuzione degl'importi che devono essere pagati dalla Francia in conformità ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per altri interventi sul mercato interno. Poiché tuttavia, nei confronti degli altri Stati membri, si sarebbe in tal modo determinata una maggiore differenza fra i rispettivi prezzi d'intervento, si rendevano al tempo stesso necessarie misure di compensazione alle frontiere. L'articolo 3 del regolamento 1586/69 stabilisce perciò che la Francia accordi sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuota importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, «per quanto sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2, per i prodotti agricoli sottoposti all'organizzazione comune dei mercati o che formino oggetto di una regolamentazione specifica in virtù dell'articolo 235 del trattato». Queste disposizioni costituivano la cornice dei provvedimenti da adottare. I particolari (fra l'altro, l'entità delle diminuzioni di cui all'articolo 2, come pure delle sovvenzioni all'importazione e degl'importi di compensazione all'esportazione contemplati all'articolo 3) dovevano essere stabiliti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento stesso, con norme di attuazione della [OSCURATO:PERSONA]. Il 22 agosto 1969 veniva perciò emanato il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 1670/69, «relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali a del riso in seguito alla svalutazione del franco francese» ( GU 1969, n. L 214/7 ). Esso stabiliva che, per i prodotti oggetto di organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, il livello dei prezzi d'intervento in franchi francesi sarebbe rimasto invariato, e fissava inoltre, nell'allegato, le sovvenzioni concesse dalla Francia all'importazione e gl'importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione dei singoli prodotti. A noi interessano, nell'ambito della presente causa, l'ammontare di 58,49 FF la tonnellata (stabilito per il frumento tenero ed il frumento segalato, di cui alla voce doganale 10.01 A) e l'ammontare di 81,87 FF la tonnellata (relativo alle farine di frumento e frumento sega-lato, di cui alla voce doganale 11.01 A). In forza del regolamento 1586/69, veniva emanato inoltre il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 22 agosto 1969, n. 1660, «relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese» ( GU 1969, n. L 213/1 ), il cui articolo 2 è anch'esso rilevante ai fini dell'attuale procedimento. Ai sensi di questo articolo, negli scambi con i paesi terzi l'importo di compensazione viene diminuito di un determinato ammontare, se l'esportatore dimostra che le esportazioni sono state effettuate in base ad un contratto stipulato prima dell'11 agosto 1969, con un prezzo di vendita espresso in franchi francesi. Tuttavia nel caso in cui la restituzione possa essere fissata in precedenza, ciò vale soltanto qualora sia stato fatto uso di tale possibilità. Le imprese francesi, che hanno proposto i ricorsi di cui ci occupiamo, criticano questi provvedimenti. La ricorrente nelle cause 63 e 64/69 (una società commerciale che effettua, in nome e per conto proprio, esportazioni di farina per incarico di determinati molini francesi) sostiene che l'importo compensativo vigente per la farina di frumento e di frumento segalato non è stato fissato in modo corretto, in quanto si è tenuto conto soltanto del fatto che i prezzi dei cereali in Francia non erano aumentati, ma non si è preso in considerazione l'aumento dei costi non agricoli da pagarsi in divise (spese di trasporto e insaccatura). La ricorrente subisce per questo un danno. Essa assume inoltre di essere danneggiata dalla limitazione contemplata dall'articolo 2, n. 1, lettera a), 2 o comma, del regolamento n. 1660, avendo essa concluso contratti d'esportazione prima dell' 11 agosto 1969, senza tuttavia aver richiesto la fissazione anticipata della restituzione. La norma in questione sarebbe contraria al principio della parità di trattamento. La ricorrente nella causa 65-69 — una società commerciale che effettua, in nome e per conto proprio, importazioni di cereali per incarico di determinati molini francesi — contesta l'esattezza dell'ammontare della sovvenzione fissata per il frumento tenero ed il frumento segalato, poiché anche in questo caso si è tenuto conto soltanto del fatto che i prezzi francesi dei cereali non erano aumentati, mentre non era stato preso in considerazione l'aumento dei prezzi per i cereali importati. In tal modo, essa subisce un danno poiché è costretta a pagare prezzi troppo elevati. Le imprese hanno adito la Corte il 20 e il 22 ottobre 1969. Esse chiedono, in particolare, nella causa 63-69 : l'annullamento del regolamento 1670/69, in quanto fissa, nell'allegato, a 81,87 FF la tonnellata l'importo compensativo per le farine di frumento e di frumento segalato, di cui alla voce doganale 11.01 A, e in quanto stabilisce, all'articolo 6, che l'articolo 2 ha effetto dall'11 agosto 1969; nella causa 64-69 : l'annullamento del regolamento 1660/69, in quanto dispone, all'articolo 2, n. 1 lettera a), 2 o comma, che negli scambi coi paesi terzi può essere presa in considerazione la diminuzione dell'importo compensativo solo qualora sia stato fatto uso della possibilità che la restituzione venga fissata in predecenza, ed in quanto all'articolo 3 dello stesso regolamento stabilisce che l'articolo 2 ha effetto dall'11 agosto 1969; nella causa 65-69 : l'annullamento del regolamento 1670/69, in quanto fissa, nell'allegato, a 58,49 FF la tonnellata l'aumentare della sovvenzione per il frumento tenero ed il frumento segalato, di cui alla voce doganale 10.01. [OSCURATO:PERSONA] ha reagito unicamente con argomenti basati sull'articolo 91 del regolamento di procedura, concludendo pertanto che la Corte voglia dichiarare irricevibili i ricorsi, senza entrare nel merito. Di conseguenza, anche la replica delle imprese ricorrenti riguardava esclusivamente questioni di ricevibilità, che sono state prese in esame durante l'udienza del 17 febbraio. Le mie conclusioni debbono perciò anch'esse limitarsi al problema della ricevibilità. 1. Nel presente caso, che non ha sicuramente ad oggetto decisioni riguardanti direttemente le ricorrenti o un'altra persona, si deve esaminare soltanto, ai sensi dell'articolo 173, 2 o comma del trattato CEE, se le parti impugnate degli atti che la [OSCURATO:PERSONA] ha definito nel loro complesso come regolamenti non costituiscano in realtà delle decisioni e se queste non riguardino direttamente e individualmente le ricorrenti. Va premesso, comunque, che dette condizioni si devono realizzare in modo cumulativo : non basta — quindi — come ritengono le ricorrenti — che i provvedimenti criticati le riguardino direttamente e individualmente, ma occorre stabilire anche la natura giuridica degli stessi. Né si può trarre una diversa conclusione, richiamandosi alla causa 40-64 ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 271) . In quella occasione, la Corte ha limitato la sua indagine al fatto che il provvedimento riguardasse direttamente e individualmente il ricorrente, solo perché ciò era sufficiente per risolvere in senso sfavorevole a quest'ultimo la questione della ricevibilità. Con questo non si voleva affatto dire che considerazioni analoghe siano in ogni caso sufficienti per decidere sulla ricevibilità del ricorso. In conformità alla giurisprudenza più recente, sviluppatasi nelle cause 30-67 e 6-68 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pagg. 115 e 541) , e seguendo del resto un principio logico, cercherò di stabilire in primo luogo quale sia la natura giuridica degli atti impugnati, per poi affrontare — se necessario — la questione del se i provvedimenti riguardino direttamente e individualmente le ricorrenti. Prima di passare all'esame di questi punti, si deve forse ancora osservare che l'indagine sulla natura giuridica di un atto non si esaurisce col dimostrare ch'esso presenta in generale carattere normativo. Ciò va accertato per tutti i singoli elementi costitutivi di un provvedimento; si deve cioè procedere analiticamente, anche senza perdere di vista il nesso generale, come è stato messo chiaramente in rilievo nella giurisprudenza, precisamente nelle cause 16 e 17/62 ([OSCURATO:PERSONA] VIII-1962, pag. 879) . Sono perciò superflue ulteriori considerazioni in proposito. 2. Ciò premesso, cerchiamo di stabilire in primo luogo quale sia la natura giuridica delle disposizioni che prevedono il versamento di una sovvenzione pari a 58,49 FF la tonnellata alle importazioni francesi di frumento tenero e di frumento segalato, o la riscossione di un importo compensativo pari a 81,87 FF la tonnellata sulle esportazioni francesi di farina di frumento e di frumento segalato. L'esame può essere effettuato congiuntamente, poiché i summenzionati importi riguardano sia l'importazione che l'esportazione. Non sarebbe perciò giustificata una valutazione differente. Su questo punto è chiaro, come risulta immediatamente dalle considerazioni della [OSCURATO:PERSONA], che non s'incontrano parti colari difficoltà. Potrò essere quindi relativamente breve. Si è già accennato, nell'esporre gli antefatti, alla funzione propria dei provvedimenti di cui trattasi, in relazione al regolamento 1586/69, adottato dal Consiglio per ragioni di politica congiunturale. Si doveva mantenere fermo in Francia il livello dei prezzi d'intervento e delle altre garanzie di prezzo in franchi francesi esistenti prima della svalutazione, cioè evitare quei rialzi dei prezzi che, in considerazione dell'immutato valore dell'unità di conto, sarebbero necessariamente derivati dal sistema delle organizzazioni comuni di mercato. Dato il livello del prezzo d'intervento esistente negli altri Stati membri, ciò poteva farsi soltanto mediante misure di compensazione al confine, rendendo cioè meno cari (attraverso la sovvenzione) i prodotti importati a prezzo più elevato di quello interno e gravando di un onere finanziario le esportazioni francesi. Altrettanto evidente è il fatto che le misure da adottare non potevano limitarsi ai prodotti di base (nel nostro caso, frumento tenero e frumento segalato), ma dovevano estendersi anche ai prodotti di trasformazione oggetto di un'organizzazione comune di mercato (nel nostro caso, farina), poiché il prezzo del prodotto di base influisce naturalmente su quello del prodotto trasformato. Si deve infine ricordare che i provvedimenti adottati dovevano, in linea di massima, restare in vigore per una sola campagna (1969-1970). Queste considerazioni — in particolare quelle relative al sistema in cui rientrano i provvedimenti adottati, ed agli effetti degli stessi sul mercato comune nel suo complesso — giustificano in realtà l'ipotesi che si tratti di atti normativi. La cerchia dei loro destinatari è molteplice e comprende gli organismi d'intervento, i produttori delle materie prime e di prodotti trasformati, come pure gli operatori commerciali, residenti negli Stati membri e nei Paesi terzi, interessati agli scambi con la Francia, cioè chiunque, durante il periodo di validità dei provvedimenti adottati, si presenti in veste di partecipante al mercato di cui trattasi. Applicando i criteri elaborati nella giurisprudenza (in particolare nelle cause 16 e 17-62), si può quindi parlare di una portata generale degli atti emanati, che si applicano a «categorie di persone determinate in modo astratto» ([OSCURATO:PERSONA] VIII-1962, pag. 894 ; cfr. anche causa 30-67, [OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 155) . Qualora si eccepisca — come ranno le ricorrenti — che i destinatari dei provvedimenti potevano essere identificati al momento dell'emanazione dei relativi atti, cosicché si può parlare di una categoria determinabile di persone, si deve opporre che ciò è vero, per quanto si riferisce al momento dell'emanazione, per qualsiasi atto, anche per quelli aventi senza alcun dubbio natura normativa. Sarebbe tuttavia certamente errato, considerando le cose in tal modo, giungere ad una distinzione, per così dire, tra misure uniformi, qualificando diversamente la loro natura giuridica a seconda del rispettivo periodo di validità. Ugualmente inconcludente è a mio avviso il richiamo delle ricorrenti al fatto ch'esse non contestano il principio della sovvenzione all'importazione e dell'onere compensativo all'esportazione, bensì unicamente l'entità degl'importi fissati. Questo accenno non offre in effetti alcun argomento ai fini della determinazione della natura giuridica dei provvedimenti impugnati, anche se si deve ammettere che, a causa della loro ubicazione e delle relative spese di trasporto, le varie imprese francesi appartenenti alla categoria dei destinatari, non sono colpite tutte nello stesso modo. La qualificazione giuridica dei provvedimenti in esame non dipende infatti da queste sfumature, ma solamente dal se al momento della loro emanazione si potesse o meno stabilire chi ne sarebbe stato destinatario durante il periodo in cui dovevano restare in vigore. Anche tenendo presente soltanto l'entità degl'importi litigiosi, e non il principio della loro fissazione, non possiamo perciò fare a meno di constatare che i relativi provvedimenti riguardano categorie astrattamente definite di destinatari, hanno cioè carattere normativo. Dato che gl'importi litigiosi non valgono soltanto per un numero limitato di destinatari — come richiede la nozione di decisione —, dobbiamo concludere, circa il primo punto della nostra indagine, che non è possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 173, 2 o comma, del trattato CEE. Questo risultato ci esonera al tempo stesso dall'esaminare se le misure impugnate riguardino direttamente e individualmente le ricorrenti. 3. In secondo luogo, si deve stabilire quale sia la natura giuridica della disposizione impugnata solo nella causa 63-69, vale a dire dell'articolo 6 del regolamento 1670/69. Comè noto, esso fissava la data dell'entrata in vigore del regolamento stesso (25 agosto 1969), disponendo, tuttavia, che gli articoli 2-4 (e quindi anche le disposizioni relative all'importo compensativo per la voce doganale 11.01 A) avrebbero avuto effetto fin dall'11 agosto 1969. Neppure su questo punto vi e molto da dire. Si deve riconoscere, certo, che al momento dell'emanazione (22 agosto 1969) era possibile individuare i soggetti cui la disposizione si applicava retroattivamente fin dalla sua entrata in vigore, per un periodo complessivo di 11 giorni. D'accordo con la [OSCURATO:PERSONA], ritengo tuttavia che la natura giuridica della disposizione non vada ricercata in base a tale circostanza, bensì secondo altre considerazioni. L'articolo 6 del regolamento 1670/69 — dice giustamente la [OSCURATO:PERSONA] — contiene disposizioni sulla validità ratione temporis del regolamento. Disposizioni del genere partecipano effettivamente del carattere normativo delle disposizioni di cui regolano l'efficacia. Ciò è stato affermato non molto tempo addietro dalla giurisprudenza, nella causa 6-68 ([OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, pag. 550) , seppure con riguardo ad una fattispecie che non coincide perfettamente con il presente caso. A mio avviso, è veramente artificiosa una distinzione fra i diversi atti che hanno indubbiamente carattere normativo, a seconda della loro sfera temporale di applicazione, nel senso che si possa parlare di decisione qualora l'atto abbia effetto retroattivo, e di regolamento negli altri casi. Il richiamo alle cause 106 e 107/63 ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 498) è perciò senz'altro inconferente, per la semplice ragione che si trattava allora di un atto della [OSCURATO:PERSONA] che aveva effetto esclusivamente per il passato. Di conseguenza, anche per quanto riguarda l'articolo 6 del regolamento 1670/69, si deve partire dal principio che si tratta di un atto normativo. Le ricorrenti non sono perciò legittimate ad impugnarlo. Ciò si può affermare, anche in questo caso, senza che sia necessario esaminare se l'atto stesso le riguardi direttamente e individualmente. 4. Nella causa 64-69 sorge una questione di ricevibilità in considerazione dell'effetto retroattivo attribuito all'articolo 2 del regolamento 1660/69. In relazione a ciò, come sapete, l'importo di compensazione per le esportazioni verso paesi terzi effettuate in base ad un contratto concluso prima dell'11 agosto 1969, in franchi francesi, viene diminuito, nel caso in cui la restituzione possa essere fissata in precedenza, soltanto qualora sia stato fatto uso di tale possibilità. Se ci si chiede come debba qualificarsi tale disposizione, la risposta non appare tanto sicura come nei casi fin qui esaminati. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in proposito, che si tratta di una norma transitoria , che partecipa per ciò stesso del carattere delle disposizioni di cui essa determina l'applicazione. Inoltre, essa limita l'eccezione alla regola generale, cosicché si può dire che è in gioco questa stessa regola generale, cioè la riscossione di importi compensativi sulle esportazioni francesi. In un primo momento, questa tesi mi è sembrata del tutto evidente ed in effetti si potrebbe sostenere che il ricorso è diretto in realtà contro la disciplina generale, in quanto la ricorrente sostiene di essere stata a torto esclusa dal regime transitorio istituito dall'articolo 2 del regolamento 1660/69. Ora, invece, mi sembra dubbio che si possa veramente seguire questa argomentazione. Preferisco perciò non esaminare esclusivamente in base a considerazioni sulla natura giuridica dell'atto impugnato la questione della ricevibilità del ricorso 64-69. Basandosi, come fa la ricorrente, sul regime istituito dal regolamento 1660/69, nonché sul fatto che le eccezioni ivi previste avevano una portata troppo ristretta, visto che non comprendevano i contratti conclusi dalla ricorrente, non si può infatti parlare di atto normativo , in quanto si tratta di un provvedimento che si riferisce esclusivamente al passato. Il provvedimento in questione riguarda in realtà solo determinati fatti specie realizzatisi nel passato, e cioè contratti d'esportazione conclusi prima dell'11 agosto 1969 con operatori di paesi terzi, contratti che, a norma dell'articolo 2 n. 2 del regolamento, erano stati inoltre registrati presso le autorità francesi prima del 18 agosto 1969. In questo caso si può quindi affermare con sicurezza che l'atto riguarda soltanto un numero limitato di destinatari determinabili. Perciò, sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, esso può essere considerato, al massimo, una decisione generale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il concetto di regolamento non implica soltanto la nozione di generalità , ma anche quella di astrattezza, nel senso che il provvedimento deve riguardare una categoria di persone designate in modo astratto, che non possano essere identificate al momento della sua emanazione. Sembra perciò che non si possa negare, in base alla natura giuridica , l'impugnabilità dell'atto che costituisce oggetto della causa 64-69. È quindi opportuno — come ho già accennato — estendere l'indagine al se la ricorrente, i cui contratti non sono contemplati dal regolamento 1660/69, possa affermare ch'essa viene perciò colpita individualmente. Anche a tale questione non è certo facile dare una risposta, anche perché i criteri elaborati nella precedente giurisprudenza sono piuttosto scarsi. Possiamo cominciare col riconoscere che non è necessario, per parlare di individualità, che sia colpita una sola persona. Tuttavia è alquanto difficile stabilire, nel caso di una pluralità di destinatari, quale sia il limite decisivo oltre il quale non si può più ammettere che l'atto li riguardi individualmente. In definitiva, non si potrà rinunciare in tal caso ad una valutazione quantitativa. Ciò mi sembra potersi desumere dalla sentenza pronunciata nelle cause 106 e 107-63, in cui fu dichiarata la ricevibilità del ricorso per il fatto che si trattava di un numero ristretto e controllabile di importatori tedeschi di un determinato prodotto, destinatari di un atto retroattivo della [OSCURATO:PERSONA]. Nello stesso senso mi sembra potersi interpretare l'accenno contenuto nella pronuncia della Corte, secondo cui si può parlare di individualità quando i soggetti colpiti dal provvedimento sono distinti in qualsiasi altra persona in modo analogo al destinatario di una decisione ([OSCURATO:PERSONA] XI-1965, cause 106 e 107-63, pag 506 e [OSCURATO:PERSONA] XIV-1968, causa 6-68, pag. 550 ). Non si può certo dire, però, che questo si verifichi nel caso nostro. La stessa ricorrente ha indicato tutta una serie di contratti da lei conclusi prima dell'11 agosto 1969, ai quali doveva estendersi, a suo avviso, la disciplina contenuta nel regolamento 1660/69. Durante la fase orale abbiamo inoltre appreso che, in Francia, esportazioni di farina sono effettuate da oltre 50 ditte. Si deve pure tener conto del fatto che la possibilità di fissare in anticipo la restituzione, menzionata all'articolo 2, n. 1, lettera a), 2 o comma, del regolamento 1660/69, si presenta per molti altri prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto cenno, in particolare, a pagina 8 della replica, precisando la portata economica — per usare un'espressione che ricorre nella causa 1-64 ([OSCURATO:PERSONA]1964, causa 1-64, pag. 815) — delle disposizioni controverse, nonché l'ampiezza della categoria di destinatari del regolamento 1660/69. In effetti è difficile pensare che per ciascuno sia stata adottata una decisione individuale. Ciò non soltanto sembra irrealizzabile da un punto di vista tecnico-amministrativo, ma anche — il che più importa — sarebbe apparso del tutto insolito sotto l'aspetto della tecnica legislativa. In base a queste considerazioni, ed ammettendo che l'atto impugnato non abbia carattere normativo, non resta che riconoscere, alla stessa stregua della sentenza 25-62 ([OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 220) , che la ricorrente non può affermare di essere colpita individualmente dal provvedimento. Il ricorso 64-69 va quindi dichiarato anch'esso irricevibile. 5. Riassumendo, la Corte dovrebbe accogliere la domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura e dichiarare l'irricevibilità dei ricorsi proposti, senza procedere all'esame del merito. I ricorsi, a norma dell'articolo 173, 2 o comma del trattato CEE vanno respinti; le ricorrenti devono perciò essere condannate alle spese. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1970 — Fons Iuris — Fons Iuris