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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14811/2026

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te di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 23 settembre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2024,appellato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato inammissibile l’istanza direvoca della confisca a suo tempo disposta con decreto della Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2014, che aveva confermato il decreto del localeTribunale emesso in data 13 gennaio 2011.2.

Avverso il predetto decreto ha presentato ricorso per cassazione il difensoredi fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduceviolazione di legge in relazione all’art. 28, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 159 del2011, con riferimento all’art. 4, lett. b) e c), del medesimo decreto, e vizio dimotivazione.

In particolare, si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Cortereggina nel non considerare prova nuova, rilevante ai fini della revoca dellaconfisca, la consulenza tecnica della difesa redatta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] indata 10 febbraio 2023.

Dalla stessa, peraltro, emergeva come non vi sarebbecorrelazione cronologica tra l’acquisto del bene e la pericolosità sociale delproposto [OSCURATO:PERSONA].3.

Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha rassegnato le proprieconclusioni il solo Procuratore generale come in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Giova, innanzitutto, precisare che, come questa Corte aveva già chiaritocon la precedente sentenza di annullamento senza rinvio (vedi Sez. 6, n. 30637del 09/07/2024, non mass.), nel caso di specie, la corretta procedura da seguireai fini della revoca della confisca non era quella di cui all’art. 28 d. lgs. n. 159 del2011, bensì quella di cui all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.Sotto questo profilo, va, preliminarmente, osservato che, dovendo quindiapplicarsi, ratione temporis, l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art.4 legge citata, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusadal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifestadi cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamentedenunciare con il ricorso la motivazione inesistente o apparente, qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al Giudiced'appello dal nono comma del predetto art. 4 (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246 - 01).3.

Soffermandoci, pertanto, sulla sola denunciata violazione di legge,prescindendo dall’improprio riferimento normativo all’art. 28 d. lgs. n. 159 del2011, deve ricordarsi che, come hanno recentemente chiarito le Sezioni Unite, larevoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 della legge 27 dicembre1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alladefinizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibiliin tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore(Sez.

U., n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227-01: inmotivazione, la Corte ha affermato che, ai fini della revoca della confisca diprevenzione, non può adottarsi l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato intema di revisione penale ex art. 630 cod. proc. pen., evidenziando che la precisatamisura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che ildifferente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertàpersonale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello diprevenzione).Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello,l’asserita prova nuova, costituita dalla consulenza tecnica di parte dell’arch.[OSCURATO:PERSONA], in effetti non lo era, nella misura in cui si trattava di valutazioni tecnicheespresse sulla base di documentazione già disponibile e consultabile agevolmenteben prima dell’instaurazione del giudizio di merito di prevenzione e anche nel corsodello stesso.A fronte di questa congrua e non manifestamente illogica motivazione, laricorrente contrappone una diversa lettura del concetto di “prova nuova”, che nontrova riscontro nella regula iuris ribadita dalle Sezioni Unite.4.

Quanto, poi, all’argomento, secondo il quale dagli esiti della consulenzatecnica di parte emergerebbe l’insussistenza della correlazione temporale traacquisto e manifestazione della pericolosità sociale del proposto, deve osservarsi,al di là della non rilevanza, quale prova nuova, della predetta consulenza tecnica,e al di là di quanto osservato dalla Corte di appello, circa la trattazione del temanel corso del giudizio di merito di prevenzione, che, con riguardo alla posizione delterzo interessato, quale sarebbe la ricorrente, le Sezioni Unite hanno ancora direcente chiarito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beniritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, quest'ultimo può rivendicareesclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettarel'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dalproposto (Sez.

U., n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300).Nel caso di specie, non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in revoca quale erededel proposto ([OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto: vedi la precedente sentenzadi annullamento di questa Corte), sicché non è legittimata a prospettare questioniriguardanti i presupposti applicativi della confisca, che sarebbero state deducibilisolo da parte del proposto.In ogni caso, qualora avesse agito a titolo ereditario, mette conto ricordareche, in tema di confisca di prevenzione, l'erede del proposto che formula richiestadi revoca del provvedimento ablatorio non è titolare di facoltà processuali nonspettanti al suo dante causa, perché egli, dovendo essere individuato secondo lanozione propria del codice civile, subentra nella medesima posizione giuridica del"de cuius" (Sez.

U., n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227-03).

In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'erede, nel giudizio direvoca della confisca, possa produrre, a differenza del proposto, prove deducibilida quest'ultimo nel giudizio di prevenzione, ma dal medesimo non dedotte inassenza di cause di forza maggiore.Pertanto, non configurandosi come “prova nuova” la consulenza tecnicaprodotta, anche sotto questo profilo il ricorso risulterebbe, comunque,manifestamente infondato.5.

Ne consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 09 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 23 settembre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2024,appellato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato inammissibile l’istanza direvoca della confisca a suo tempo disposta con decreto della Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2014, che aveva confermato il decreto del localeTribunale emesso in data 13 gennaio 2011.2. Avverso il predetto decreto ha presentato ricorso per cassazione il difensoredi fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduceviolazione di legge in relazione all’art. 28, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 159 del2011, con riferimento all’art. 4, lett. b) e c), del medesimo decreto, e vizio dimotivazione. In particolare, si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Cortereggina nel non considerare prova nuova, rilevante ai fini della revoca dellaconfisca, la consulenza tecnica della difesa redatta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] indata 10 febbraio 2023. Dalla stessa, peraltro, emergeva come non vi sarebbecorrelazione cronologica tra l’acquisto del bene e la pericolosità sociale delproposto [OSCURATO:PERSONA].3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha rassegnato le proprieconclusioni il solo Procuratore generale come in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Giova, innanzitutto, precisare che, come questa Corte aveva già chiaritocon la precedente sentenza di annullamento senza rinvio (vedi Sez. 6, n. 30637del 09/07/2024, non mass.), nel caso di specie, la corretta procedura da seguireai fini della revoca della confisca non era quella di cui all’art. 28 d. lgs. n. 159 del2011, bensì quella di cui all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.Sotto questo profilo, va, preliminarmente, osservato che, dovendo quindiapplicarsi, ratione temporis, l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art.4 legge citata, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusadal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifestadi cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamentedenunciare con il ricorso la motivazione inesistente o apparente, qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al Giudiced'appello dal nono comma del predetto art. 4 (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246 - 01).3. Soffermandoci, pertanto, sulla sola denunciata violazione di legge,prescindendo dall’improprio riferimento normativo all’art. 28 d. lgs. n. 159 del2011, deve ricordarsi che, come hanno recentemente chiarito le Sezioni Unite, larevoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 della legge 27 dicembre1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alladefinizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibiliin tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore(Sez. U., n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227-01: inmotivazione, la Corte ha affermato che, ai fini della revoca della confisca diprevenzione, non può adottarsi l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato intema di revisione penale ex art. 630 cod. proc. pen., evidenziando che la precisatamisura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che ildifferente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertàpersonale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello diprevenzione).Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello,l’asserita prova nuova, costituita dalla consulenza tecnica di parte dell’arch.[OSCURATO:PERSONA], in effetti non lo era, nella misura in cui si trattava di valutazioni tecnicheespresse sulla base di documentazione già disponibile e consultabile agevolmenteben prima dell’instaurazione del giudizio di merito di prevenzione e anche nel corsodello stesso.A fronte di questa congrua e non manifestamente illogica motivazione, laricorrente contrappone una diversa lettura del concetto di “prova nuova”, che nontrova riscontro nella regula iuris ribadita dalle Sezioni Unite.4. Quanto, poi, all’argomento, secondo il quale dagli esiti della consulenzatecnica di parte emergerebbe l’insussistenza della correlazione temporale traacquisto e manifestazione della pericolosità sociale del proposto, deve osservarsi,al di là della non rilevanza, quale prova nuova, della predetta consulenza tecnica,e al di là di quanto osservato dalla Corte di appello, circa la trattazione del temanel corso del giudizio di merito di prevenzione, che, con riguardo alla posizione delterzo interessato, quale sarebbe la ricorrente, le Sezioni Unite hanno ancora direcente chiarito che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beniritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, quest'ultimo può rivendicareesclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettarel'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dalproposto (Sez. U., n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300).Nel caso di specie, non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in revoca quale erededel proposto ([OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto: vedi la precedente sentenzadi annullamento di questa Corte), sicché non è legittimata a prospettare questioniriguardanti i presupposti applicativi della confisca, che sarebbero state deducibilisolo da parte del proposto.In ogni caso, qualora avesse agito a titolo ereditario, mette conto ricordareche, in tema di confisca di prevenzione, l'erede del proposto che formula richiestadi revoca del provvedimento ablatorio non è titolare di facoltà processuali nonspettanti al suo dante causa, perché egli, dovendo essere individuato secondo lanozione propria del codice civile, subentra nella medesima posizione giuridica del"de cuius" (Sez. U., n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227-03). In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'erede, nel giudizio direvoca della confisca, possa produrre, a differenza del proposto, prove deducibilida quest'ultimo nel giudizio di prevenzione, ma dal medesimo non dedotte inassenza di cause di forza maggiore.Pertanto, non configurandosi come “prova nuova” la consulenza tecnicaprodotta, anche sotto questo profilo il ricorso risulterebbe, comunque,manifestamente infondato.5. Ne consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 09 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris