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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13925/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 189, comma 6, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 189, comma 6, cod. strada.

La difesa contesta le argomentazioni offerte dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto inverosimile la tesi difensiva in base alla quale l'imputato si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro non per sottrarsi alle sue responsabilità, ma per recuperare i documenti che aveva lasciato a casa.

Le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle emergenze probatorie, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, non suscettibili di essere rivalutati in questa sede, al cospetto di una motivazione coerente ed esente da vizi logici.

La Corte di merito ha invero precisato come la spiegazione fornita dall'imputato fosse del tutto inverosimile, distando la sua abitazione circa sette chilometri dal luogo del sinistro.

Ha quindi ritenuto, con argomentare logico, che l'imputato si fosse allontanato per evitare di essere identificato all'arrivo dei Carabinieri.

Occorre rilevare come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 189, comma 6, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 189, comma 6, cod. strada. La difesa contesta le argomentazioni offerte dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto inverosimile la tesi difensiva in base alla quale l'imputato si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro non per sottrarsi alle sue responsabilità, ma per recuperare i documenti che aveva lasciato a casa. Le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle emergenze probatorie, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, non suscettibili di essere rivalutati in questa sede, al cospetto di una motivazione coerente ed esente da vizi logici. La Corte di merito ha invero precisato come la spiegazione fornita dall'imputato fosse del tutto inverosimile, distando la sua abitazione circa sette chilometri dal luogo del sinistro. Ha quindi ritenuto, con argomentare logico, che l'imputato si fosse allontanato per evitare di essere identificato all'arrivo dei Carabinieri. Occorre rilevare come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere
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