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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22929/2026

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ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con ricorso depositato il 30 gennaio 2020 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haproposto opposizione contro il decreto di pagamento emesso il 16 dicembre 2019dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza impugnata, ha rigettatol’opposizione, richiamando la motivazione del provvedimento contestato eNumero registro generale 19938/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 22929/2026valorizzando la “quantificazione equitativa dell’attività del ricorrente” ad operaData pubblicazione 08/07/2026del Giudice di pace di Afragola.2.

Contro l’ordinanza del Tribunale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base dicinque motivi.Il Ministero della Giustizia non svolge difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa liquidazione della faseistruttoria in violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 12del d.m. n. 55 del 2014.Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’omessa liquidazione ex art. 12,comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in quanto egli avrebbe assistito due imputati cuiera contestata la consumazione del delitto in concorso fra loro, ma con distintesituazioni di fatto e di diritto.Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l’omessa o errata liquidazione delprocedimento civile dell’atto del precetto e della procedura esecutiva mobiliarepresso il debitore, in quanto per dette attività sarebbe spettato, in base allevigenti tabelle, un importo minimo superiore a quello riconosciuto, pari a solieuro 250,00.Con il quarto motivo il ricorrente rappresenta l’omessaliquidazione/indicazione del rimborso spese forfettarie 15% relative agli onoraricivili liquidati.Con il quinto motivo il ricorrente espone l’omessa motivazione dell’ordinanza.2.

La Corte ritiene che la quinta censura vada trattata con precedenzarispetto alle altre per ragioni logiche e di economia processuale.Tale censura è fondata.Infatti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nulla ha detto in ordine ai motividell’opposizione e alla documentazione versata in atti per giustificarli,nonostante abbia dato atto della relativa produzione.Sostanzialmente, il giudice dell’opposizione ha fatto riferimento allamotivazione del provvedimento impugnato senza, però, indicarne il contenuto esenza chiarire perché la condividesse.Numero registro generale 19938/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 22929/2026Data pubblicazione 08/07/2026Al riguardo, la giurisprudenza è da tempo chiara nell’affermare che è nulla,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione diun autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationemalla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcunesame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame (così, da ultimo,l’ordinanza 26 marzo 2026, n. 7267).Nella specie, il giudice dell’opposizione si è semplicemente riportato alprecedente provvedimento, condividendone la motivazione, senza riprodurne ilcontenuto, ma limitandosi a valorizzare “la puntuale ricostruzione del meritodella vicenda professionale e della valutazione circa la sua pretesa complessità”.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tace in ordine sia alla liquidazione della faseistruttoria sia all’assistenza ai due imputati sia all’omessa o errata liquidazionedel procedimento civile dell’atto del precetto e della procedura esecutivamobiliare presso il debitore sia al rimborso delle spese forfettarie, nella misuradel 15 per cento, relative agli onorari civili liquidati.Nell’ordinanza vi è solo un riferimento alla pronuncia del Giudice di pace diAfragola, considerata “priva di elementi utili per poter parametrare quanto inessa liquidato all’attività professionale documentata e svolta dal ricorrente”, inquanto avrebbe effettuato “un esame sommario della vicenda, ricorrendo poi aduna quantificazione equitativa dell’attività del ricorrente”.

Quest’ultimo dato è,per stessa ammissione del Tribunale, non rilevante ai fini della decisione quantoal compenso dovuto al ricorrente e, quindi, tale da non fornire un’accettabilerisposta ai motivi di opposizione.2.

In conclusione, è accolto il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.L’ordinanza opposta è cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inpersona di altro [OSCURATO:PERSONA], il quale deciderà la causa nel merito rispondendo atutte le contestazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione.Numero registro generale 19938/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 22929/2026Data pubblicazione 08/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassal’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di altroMagistrato, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione dellaCorte Suprema di Cassazione, il giorno 16 giugno 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ricorso depositato il 30 gennaio 2020 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haproposto opposizione contro il decreto di pagamento emesso il 16 dicembre 2019dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza impugnata, ha rigettatol’opposizione, richiamando la motivazione del provvedimento contestato eNumero registro generale 19938/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 22929/2026valorizzando la “quantificazione equitativa dell’attività del ricorrente” ad operaData pubblicazione 08/07/2026del Giudice di pace di Afragola.2. Contro l’ordinanza del Tribunale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base dicinque motivi.Il Ministero della Giustizia non svolge difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa liquidazione della faseistruttoria in violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 12del d.m. n. 55 del 2014.Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’omessa liquidazione ex art. 12,comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in quanto egli avrebbe assistito due imputati cuiera contestata la consumazione del delitto in concorso fra loro, ma con distintesituazioni di fatto e di diritto.Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l’omessa o errata liquidazione delprocedimento civile dell’atto del precetto e della procedura esecutiva mobiliarepresso il debitore, in quanto per dette attività sarebbe spettato, in base allevigenti tabelle, un importo minimo superiore a quello riconosciuto, pari a solieuro 250,00.Con il quarto motivo il ricorrente rappresenta l’omessaliquidazione/indicazione del rimborso spese forfettarie 15% relative agli onoraricivili liquidati.Con il quinto motivo il ricorrente espone l’omessa motivazione dell’ordinanza.2. La Corte ritiene che la quinta censura vada trattata con precedenzarispetto alle altre per ragioni logiche e di economia processuale.Tale censura è fondata.Infatti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nulla ha detto in ordine ai motividell’opposizione e alla documentazione versata in atti per giustificarli,nonostante abbia dato atto della relativa produzione.Sostanzialmente, il giudice dell’opposizione ha fatto riferimento allamotivazione del provvedimento impugnato senza, però, indicarne il contenuto esenza chiarire perché la condividesse.Numero registro generale 19938/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 22929/2026Data pubblicazione 08/07/2026Al riguardo, la giurisprudenza è da tempo chiara nell’affermare che è nulla,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione diun autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationemalla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione dellaricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcunesame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame (così, da ultimo,l’ordinanza 26 marzo 2026, n. 7267).Nella specie, il giudice dell’opposizione si è semplicemente riportato alprecedente provvedimento, condividendone la motivazione, senza riprodurne ilcontenuto, ma limitandosi a valorizzare “la puntuale ricostruzione del meritodella vicenda professionale e della valutazione circa la sua pretesa complessità”.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tace in ordine sia alla liquidazione della faseistruttoria sia all’assistenza ai due imputati sia all’omessa o errata liquidazionedel procedimento civile dell’atto del precetto e della procedura esecutivamobiliare presso il debitore sia al rimborso delle spese forfettarie, nella misuradel 15 per cento, relative agli onorari civili liquidati.Nell’ordinanza vi è solo un riferimento alla pronuncia del Giudice di pace diAfragola, considerata “priva di elementi utili per poter parametrare quanto inessa liquidato all’attività professionale documentata e svolta dal ricorrente”, inquanto avrebbe effettuato “un esame sommario della vicenda, ricorrendo poi aduna quantificazione equitativa dell’attività del ricorrente”. Quest’ultimo dato è,per stessa ammissione del Tribunale, non rilevante ai fini della decisione quantoal compenso dovuto al ricorrente e, quindi, tale da non fornire un’accettabilerisposta ai motivi di opposizione.2. In conclusione, è accolto il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.L’ordinanza opposta è cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inpersona di altro [OSCURATO:PERSONA], il quale deciderà la causa nel merito rispondendo atutte le contestazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione.Numero registro generale 19938/2021Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 22929/2026Data pubblicazione 08/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassal’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di altroMagistrato, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione dellaCorte Suprema di Cassazione, il giorno 16 giugno 2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 22929/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris