CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 23000/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Novara - provvedendo ai sensi degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., e 35-bis, comma 5, Ord. pen. - ha dichiarato non luogo a provvedere su più reclami presentati da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] in regime ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), aventi per oggetto plurimi dinieghi di invio da parte della Direzione della Casa circondariale di Novara, dove era detenuto al momento delle richieste, di documentazione in formato digitale. A ragione della decisione, il Magistrato di sorveglianza, poneval'osservazione che vi erano più pronunce precedenti aventi il medesimo oggetto, che il ricorso doveva essere qualificato come generico (e, tuttavia, svolgeva articolate considerazioni nel merito delle richieste del detenuto), infine valorizzava la circostanza che l'avvenuto trasferimento medio tempore del reclamante in altro Istituto di pena determinava la carenza di interesse all'impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia e, con l'unico motivo, deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), violazione di legge con riferimento agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35- bis Ord. pen. Il giudice a quo avrebbe indebitamente dichiarato non luogo a provvedere sui suddetti reclami, sia omettendo la doverosa fissazione dell'udienza nel contraddittorio tra le parti, sia trascurando il principio della perpetuatio lurisdictionis, posto che l'avvenuto trasferimento del detenuto ad altro Istituto di pena non determinerebbe alcuna carenza d'interesse. 3. Con requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2023, il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che nel procedimento di sorveglianza il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, laddove la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell'inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu °cui/ di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). Tanto premesso, la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza in punto di esistenza di precedente giudicato, è del tutto carente, poiché - a fronte dell'avvenuta riunione di ben ventuno procedimenti, originati da altrettante istanze del detenuto aventi oggetto diversificato - la semplice indicazione dei numeri di registro dei provvedimenti che si assumono costituire precedente giudicato sulle stesse questioni, non consente in alcun modo di verificare l'effettiva esistenza di una preclusione determinata dal bis in idem. 3. Sotto altro profilo, neppure è corretta l'affermazione secondo la quale il trasferimento del detenuto presso altro Istituto di pena determinerebbe tout court una sopravvenuta carenza d'interesse. 3.1. Non è superfluo ricordare che l'interesse a impugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.[OSCURATO:PERSONA]. U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Carenza d'interesse - si è spiegato - che può anche essere "sopraggiunta", come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso». L'interesse a impugnare deve configurarsi in termini d'immediatezza, concretezza e attualità non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta. Ciò perché la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante - tenuto conto della sua condizione detentiva - e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Non può, in altri termini, ammettersi l'esercizio del diritto di impugnazione da parte del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto della sua condizione detentiva. 3.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la declaratoria d'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse presupponeva una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo all'Attanasio, la cui attualità - sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione -non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322).E, allora, posto che l'oggetto delle richieste del detenuto riguardava plurimi dinieghi di accesso agli atti da parte della Direzione della Casa circondariale di Novara, la carenza d'interesse ad impugnare avrebbe potuto apprezzarsi ove i documenti di cui Attanasio chiedeva, con i sei reclami riuniti nell'unico provvedimento oggetto di ricorso, avessero riguardato questioni di stretta attinenza al menzionato Istituto di pena, laddove in ogni altro caso (come le richieste contenute in alcune delle istanze di acquisizione di atti giudiziari) vale - come ricordato dal ricorrente - il principio della perpetuati() iurisdictionis, rectius il principio della persistenza dell'interesse alla decisione. È dunque mancata tale articolata verifica in concreto che, in ogni caso, avrebbe richiesto che il Magistrato di sorveglianza emettesse un provvedimento ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen e non, come ha fatto, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 4. Alla stregua delle esposte ragioni, il provvedimento dev'essere annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Novara. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di