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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 823/2017

ECLI:EU:C:2017:165
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 2 marzo 2017 ( * ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “TVR ITALIA” – Rigetto della domanda di registrazione» Nella causa C‑576/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2016,

[OSCURATO:SOCIETA],

con sede in Canosa di Puglia (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocatessa, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), convenuto in primo grado,

TVR [OSCURATO:PERSONA],

con sede in Whiteley ([OSCURATO:PERSONA]), interveniente in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský e D. Šváby (relatore), giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento, da un lato, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, TVR [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] (TVR ITALIA) (T‑398/13, EU:T:2015:503), con la quale esso ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 maggio 2013 (procedimento R 823/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altro, dell’ordinanza del 9 settembre 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – TVR [OSCURATO:PERSONA] (TVR ITALIA) (T‑277/16, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:546), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2016 (procedimento R 252/2016‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la TVR [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].

Sull’impugnazione 2 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 3 Il 24 gennaio 2017 l’avvocato generale ha preso la seguente posizione: «Per le ragioni di seguito esposte, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑576/16 P, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO, in quanto manifestamente irricevibile e di condannare la ricorrente a farsi carico delle proprie spese, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte. 1 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione [v., in particolare, in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione (C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)]. 2 Secondo la Corte, quindi, gli elementi dell’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata l’ordinanza impugnata non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili [v., in particolare, in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione (C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 17)]. 3 La Corte afferma, inoltre, che devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili gli argomenti difficilmente comprensibili e confusi, dato che questi non le consentono di svolgere il compito affidatole e di esercitare il proprio controllo di legittimità [v., in particolare, in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione (C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 18 e giurisprudenza ivi citata)]. 4 Nella fattispecie, è necessario constatare come la presente impugnazione sia redatta in modo assai confuso e risulti priva di struttura coerente. 5 In primo luogo, la maggior parte di essa non verte sull’ordinanza impugnata, in quanto la ricorrente si limita a contestare, in maniera virulenta e sotto vari profili, la sentenza di annullamento emessa dal Tribunale il 15 luglio 2015 (in prosieguo: la “sentenza di annullamento”) nonché l’ordinanza su impugnazione pronunciata dalla Corte il 14 gennaio 2016 (in prosieguo: l’“ordinanza su impugnazione”), decisioni giurisdizionali che, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 33 dell’ordinanza impugnata, sono divenute definitive e inoppugnabili in forza dell’autorità di cosa giudicata di cui sono attualmente munite. 6 Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza della Corte testé richiamata, gli argomenti relativi a tali decisioni giurisdizionali devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili. 7 In secondo luogo, neppure le poche censure dedotte dalla ricorrente per dimostrare l’illegittimità dell’ordinanza impugnata soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza. 8 Con una prima censura, la ricorrente critica i punti da 1 a 25 nonché 29 e 30 dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale ha esposto i fatti all’origine della controversia, ritenendo che il Tribunale abbia assunto come “verità di dogma” elementi in fatto che esso, in virtù delle nullità lamentate e documentate in atti, avrebbe dovuto rivedere, riscontrare e verificare, e ciò al fine di non avallare passivamente la sentenza di annullamento nonché l’ordinanza su impugnazione. 9 Occorre rilevare che gli argomenti in proposito dedotti dalla ricorrente sono difficilmente comprensibili.

Con il pretesto di una contestazione dell’ordinanza impugnata, la ricorrente tenta in realtà, in modo maldestro, di rimettere in discussione le valutazioni dei fatti e degli elementi di prova svolte dal Tribunale e dalla Corte nelle summenzionate decisioni giurisdizionali e che il Tribunale ha fatto proprie all’interno dell’ordinanza impugnata, il che manifestamente non è ricevibile nell’ambito della presente impugnazione a causa dell’autorità di cosa giudicata di cui sono munite le prime due decisioni giurisdizionali. 10 Con una seconda censura, la ricorrente critica il punto 33 dell’ordinanza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che la sentenza di annullamento nonché l’ordinanza su impugnazione erano divenute definitive e inoppugnabili.

La ricorrente sostiene che nessuna di queste due decisioni giurisdizionali conferisce autorità di cosa giudicata al merito della causa, e che la valutazione del Tribunale costituisce, nell’ambito dell’ordinanza impugnata, soltanto un tentativo maldestro di sottrarsi a un esame del merito. 11 È necessario constatare come la ricorrente si limiti ad affermazioni generiche, che non apportano minimamente alla sua impugnazione gli argomenti giuridici necessari alla dimostrazione di un errore di diritto.

Ne discende che, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 1 della presente proposta, anche questa censura dev’essere respinta per manifesta irricevibilità. 12 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la presente impugnazione dev’essere integralmente respinta in quanto manifestamente irricevibile. 13 Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, è opportuno, di conseguenza, respingere l’impugnazione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e condannare quest’ultima a farsi carico delle proprie spese, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte». 4 Per le stesse motivazioni prospettate dall’avvocato generale, occorre respingere l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese 5 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.

Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione al convenuto e, quindi, prima che questi abbia sostenuto spese, si deve disporre che la [OSCURATO:SOCIETA] si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] si fa carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 2 marzo 2017 Il cancelliere Il presidente dell’Ottava Sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

M. Vilaras * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 2 marzo 2017 ( * ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “TVR ITALIA” – Rigetto della domanda di registrazione» Nella causa C‑576/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2016, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Canosa di Puglia (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocatessa, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), convenuto in primo grado, TVR [OSCURATO:PERSONA], con sede in Whiteley ([OSCURATO:PERSONA]), interveniente in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský e D. Šváby (relatore), giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento, da un lato, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, TVR [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] (TVR ITALIA) (T‑398/13, EU:T:2015:503), con la quale esso ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 maggio 2013 (procedimento R 823/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altro, dell’ordinanza del 9 settembre 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – TVR [OSCURATO:PERSONA] (TVR ITALIA) (T‑277/16, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:546), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2016 (procedimento R 252/2016‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la TVR [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. Sull’impugnazione 2 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 3 Il 24 gennaio 2017 l’avvocato generale ha preso la seguente posizione: «Per le ragioni di seguito esposte, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑576/16 P, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO, in quanto manifestamente irricevibile e di condannare la ricorrente a farsi carico delle proprie spese, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte. 1      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione [v., in particolare, in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione (C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)]. 2      Secondo la Corte, quindi, gli elementi dell’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata l’ordinanza impugnata non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili [v., in particolare, in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione (C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 17)]. 3      La Corte afferma, inoltre, che devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili gli argomenti difficilmente comprensibili e confusi, dato che questi non le consentono di svolgere il compito affidatole e di esercitare il proprio controllo di legittimità [v., in particolare, in tal senso, ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione (C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 18 e giurisprudenza ivi citata)]. 4      Nella fattispecie, è necessario constatare come la presente impugnazione sia redatta in modo assai confuso e risulti priva di struttura coerente. 5      In primo luogo, la maggior parte di essa non verte sull’ordinanza impugnata, in quanto la ricorrente si limita a contestare, in maniera virulenta e sotto vari profili, la sentenza di annullamento emessa dal Tribunale il 15 luglio 2015 (in prosieguo: la “sentenza di annullamento”) nonché l’ordinanza su impugnazione pronunciata dalla Corte il 14 gennaio 2016 (in prosieguo: l’“ordinanza su impugnazione”), decisioni giurisdizionali che, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 33 dell’ordinanza impugnata, sono divenute definitive e inoppugnabili in forza dell’autorità di cosa giudicata di cui sono attualmente munite. 6      Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza della Corte testé richiamata, gli argomenti relativi a tali decisioni giurisdizionali devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili. 7      In secondo luogo, neppure le poche censure dedotte dalla ricorrente per dimostrare l’illegittimità dell’ordinanza impugnata soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza. 8      Con una prima censura, la ricorrente critica i punti da 1 a 25 nonché 29 e 30 dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale ha esposto i fatti all’origine della controversia, ritenendo che il Tribunale abbia assunto come “verità di dogma” elementi in fatto che esso, in virtù delle nullità lamentate e documentate in atti, avrebbe dovuto rivedere, riscontrare e verificare, e ciò al fine di non avallare passivamente la sentenza di annullamento nonché l’ordinanza su impugnazione. 9      Occorre rilevare che gli argomenti in proposito dedotti dalla ricorrente sono difficilmente comprensibili. Con il pretesto di una contestazione dell’ordinanza impugnata, la ricorrente tenta in realtà, in modo maldestro, di rimettere in discussione le valutazioni dei fatti e degli elementi di prova svolte dal Tribunale e dalla Corte nelle summenzionate decisioni giurisdizionali e che il Tribunale ha fatto proprie all’interno dell’ordinanza impugnata, il che manifestamente non è ricevibile nell’ambito della presente impugnazione a causa dell’autorità di cosa giudicata di cui sono munite le prime due decisioni giurisdizionali. 10      Con una seconda censura, la ricorrente critica il punto 33 dell’ordinanza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che la sentenza di annullamento nonché l’ordinanza su impugnazione erano divenute definitive e inoppugnabili. La ricorrente sostiene che nessuna di queste due decisioni giurisdizionali conferisce autorità di cosa giudicata al merito della causa, e che la valutazione del Tribunale costituisce, nell’ambito dell’ordinanza impugnata, soltanto un tentativo maldestro di sottrarsi a un esame del merito. 11      È necessario constatare come la ricorrente si limiti ad affermazioni generiche, che non apportano minimamente alla sua impugnazione gli argomenti giuridici necessari alla dimostrazione di un errore di diritto. Ne discende che, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 1 della presente proposta, anche questa censura dev’essere respinta per manifesta irricevibilità. 12      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la presente impugnazione dev’essere integralmente respinta in quanto manifestamente irricevibile. 13      Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, è opportuno, di conseguenza, respingere l’impugnazione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e condannare quest’ultima a farsi carico delle proprie spese, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte». 4 Per le stesse motivazioni prospettate dall’avvocato generale, occorre respingere l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile. Sulle spese 5 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione al convenuto e, quindi, prima che questi abbia sostenuto spese, si deve disporre che la [OSCURATO:SOCIETA] si farà carico delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] si fa carico delle proprie spese. Lussemburgo, 2 marzo 2017 Il cancelliere Il presidente dell’Ottava Sezione A. [OSCURATO:PERSONA] M. Vilaras * Lingua processuale: l’italiano.
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