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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17518/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2597/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio,elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.113, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZION E, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 603/2018 , depositata il19/07/2018, R.G.N. 680/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Messina ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la decisione di primo grado, cheaveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di usufruire della mensa aziendale nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00 e condannato la società datoriale a garantirgli, attraverso idonee disposizioni organizzative, la fruizione di tale diritto o altrimenti a corrispondergli l’importo parametrato al valore dei pasti di cui non aveva usufruito nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2013.

2. La Corte territoriale ha premesso che il dipendente era inserito in turni rotativi giornalieri(orario 6.00/13.00; 13.00/21.00; 21.00/6.00) durante i quali non poteva allontanarsi dal posto di lavoro; che i pasti potevano essere consumati presso la mensa aziendale nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00, come previsto dalc.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha respinto l’eccezione, reiterata da [OSCURATO:SOCIETA], di inammissibilità della domanda in ragione della conciliazione sindacale conclusa tra le parti il 12.2.2008 rilevando che quest’ultima era relativa alla qualifica superiore rivendicata dal lavoratore e come tale inidonea a precludere a quest’ultimo l’esercizio di diritti non specificamente individuati in quella sede.

Ha richiamato l’art. 46 del c.c.n.l. che attribuisce al personale addetto ai turni il diritto di fruire del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle fasce orarie sopra indicate, e l'art. 19 dell'accordo di confluenza al c.c.n.l.

Ha ritenuto che l'indicazione delle fasce orarie valga a individuare l'orario in cui deve essere consumato il pasto, con la conseguenza che tutte le volte in cui il lavoratore turnista non possa consumare il pasto nella propria abitazione nelle fasce sopra indicate (perché le fasce orarie ricadono in tutto o anche solo in parte nell'orario di lavoro) matura il diritto al buono pasto.

Questo deve essere quindi riconosciuto al lavoratore per il solo fatto di iniziare o terminare il turno in orari che non gli consentano di pranzare o cenare nelle ore contrattualmente riservate al pasto.

Ha accertato che durante l'orario di servizio i dipendenti non potevano lasciare il posto di lavoro per ragioni di sicurezza e che neppure era possibile concedere ai medesimi una pausa per il pasto non essendo disponibili altri dipendenti per le sostituzioni.

Ha inoltre appurato chele diverse fasce orarie (11.00/15.00 e 18.00/22.00) erano contrattualmente riservate al personale addetto alla condotta e scorta dei treni.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e 411 c.p.c. nonché degli artt. 2113, 1965 e ss. e 1372 e ss. c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che la transazione con la quale il datore di lavoro ha riconosciuto al dipendente un inquadramento superiore dovesse essere interpretata nel senso che la clausola di rinuncia ad ogni altro diritto patrimoniale nascente dal rapporto di lavoro fosse riferita solo ai diritti patrimoniali connessi al superiore inquadramento.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione ed errata interpretazione degli artt. 46, 19 e 22 del c.c.n.l. del 2003, per avere la Corte di merito ritenuto che le fasce orarie indicate dal contratto collettivo per la fruizione del pasto non costituissero l'ambito di oscillazione entro cui il pasto poteva essere consumato, ma fasce entro le quali il lavoratore poteva discrezionalmente collocare il pasto; con la conseguenza di riconoscere il diritto al ticket sostitutivo anche quando l'orario di lavoro comprendeva solo in parte quelle fasce.

Si censura inoltre la sentenza per non aver dato rilievo, nonostante la previsione del c.c.n.l., ai tempi percorrenza da casa al luogo di lavoro e alla mancata allegazione e prova sul punto da parte del lavoratore.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 51 del c.c.n.l. del 2012, per avere i giudici di merito applicato la normativa contrattuale precedente anche nel periodo di vigenza del contratto collettivo del 2012 (quest’ultimo contratto aveva ancorato il diritto alla fruizione del pasto per i lavoratori turnisti alla sola durata della prestazione lavorativa, superiore a sei ore) e per non aver considerato che il datore di lavoro, in applicazione de nuovo contratto collettivo, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al pasto come consumabile presso la mensa aziendale.

7. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto il diritto al pasto sulla base delle presenze virtuali del dipendente e non di quelle effettive.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato.

9. E’ costante l’affermazione di questa Corte secondo cui la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.

Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. n. 9160 del 2022; Cass. n. 19831 del 2013; Cass. n. 1657 del2008).

10. La società censura la sentenza per violazione, in particolare, del canone di interpretazione letterale, evidenziando che la transazione aveva ad oggetto, tra l’altro, la “rinuncia (del lavoratore) a ogni eventuale ragione di credito verso la Società o altra Società del Gruppo, che lo stesso possa vantare in dipendenza dell'esistente rapporto di lavoro e in particolare per diverso inquadramento, maggiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali…, aumenti periodici di anzianità, per ferie e festività non godute, per lavoro straordinario, per adeguamento aliquote straordinario, per trattamento di malattia, eventuale incidenza dei predetti titoli sul TFR, risarcimento danni a qualunque titolo nonché per qualsiasi altro motivo anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro o con qualsiasi altro rapporto, carica o incarico intrattenuto nell'ambito del Gruppo F.S.”.

11. La Corte d’appello non ha correttamente applicato i canoni ermeneutici e, specificamente, il criterio di interpretazione letterale, nel momento in cui ha limitato la portata dell’accordo transattivo (peraltro riferito al periodo antecedente il 19.2.2008, là dove la domanda giudiziale interessa il periodo dal 2005 al 2013) a “ogni ragione di credito relativo all’inquadramento in un livello professionale superiore”, sebbene la rinuncia comprendesse una lunga elencazione di diritti oggetto di rinuncia, comprensivi di “ogni eventuale ragione di credito (tra l’altro) per risarcimento danni a qualunque titolo […] comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro”, essendo pacifica la qualificazione come risarcitoria della domanda relativa ai buoni pasto.

12. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

13. L’art. 19 dell’accordo di confluenza al c.c.n.l. del 2003 prevede il diritto del personale addetto ai turni di “fruire del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale”.

Il diritto di fruire della mensa nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00 è riconosciuto, secondo il disposto della lett.

B) ultima parte, al personale turnista “quando inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 12.00/14.00 - 19.00/21.00”.

Il terzo comma dell’art. 19 prevede che le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), eroghino al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, un ticket restaurant.

14. La società ricorrente sostiene (v. ricorso pag. 14) che non vi è nella norma appena trascritta alcun elemento testuale che sorregga la tesi per cui il diritto al pasto sorge per il solo fatto che la prestazione lavorativa comprende, anche solo in parte, la fascia oraria destinata al pasto oppure che le parti abbiano voluto riconoscere il diritto del dipendente ad avere sempre a disposizione una fascialibera di due ore per consumare il pasto, posizionando quest’ultimo a propria discrezione in tale intervallo temporale.

In questo senso depone, secondo la datrice di lavoro, la lettera della disposizione da cui si ricava che il diritto sorge quando il pasto non può essere consumato nelle fasce orarie stabilite, dal che si trae l'inesistenza del diritto quando comunque il pasto (presso la propria abitazione) sia collocabile entro quell'arco temporale.

15. Ai fini di valutare la correttezza della interpretazione adottata dai giudici di appello è utile richiamare i precedenti di questa Corte che, in controversie di analogo tenore, hanno esaminato la clausola contrattuale di cui si discute.

16. La sentenza Cass. n. 23935 del 2014 ha esaminato una fattispecie in cui il lavoratore aveva i seguenti turni: mattina dalle 6.00 alle 14.00; pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00, oppure dalle 12.00 alle 20.00; nel rigettare il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] la S.C. ha affermato che “all'evidenza, la comprensione delle fasce orarie prescritte per la consumazione del pasto nell'ambito del turno praticato impedisce di per sé la possibilità della consumazione, presso la dimora del lavoratore, nell'intervallo temporale delle suddette fasce orarie”.

Ha aggiunto che “l'inciso -tenendo conto dei tempi di percorrenza-, ha invece la funzione […] di consentire la fruizione del pasto aziendale anche laddove le fasce orarie non siano ricomprese (o lo siano solo parzialmente) nel turno praticato, dovendosi però, in tal caso, fare riferimento ai tempi di percorrenza necessari al lavoratore per fare ritorno alla propria dimora”.

17. In senso analogo ha statuito la sentenza Cass. n. 7427 del 2016, relativa a personale addetto a turni rotativi: mattina 7.30 - 14.20; pomeriggio 12.45 -19.57 oppure 14.20 - 21.32, “che non consentivano la consumazione del pasto -tenuto conto dei tempi di percorrenza - presso la propria abitazione nelle fasce orarie 12.00 –14.00 e 19.00 – 21.00”.

La sentenza ha ribadito che “nell'interpretare la clausola di cui si controverte, il dato centrale indicato dalla previsione contrattuale per fruire del ticket restaurant risiede nell'impossibilità per il lavoratore di consumare il pasto nella propria abitazione a causa dell'orario di lavoro in cui è impegnato, mentre il riferimento ai tempi di percorrenza vale solo […] quando il turno di lavoro non sia ancora iniziato o sia terminato ma sia comunque impossibile che il dipendente pranzi o ceni a casa a cagione della distanza tra l'abitazione e la sede di lavoro”.

18. Le due sentenze di legittimità hanno esaminato fattispecie in cui alcuni turni inglobavano completamente gli orari di funzionamento della mensa, cosicché era materialmente impossibile per i lavoratori usufruire del pasto nell’intervallo temporale 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00 sia presso la mensa e sia presso la propria abitazione, ricorrendo quindi le condizioni per il diritto al ticket sostitutivo; altri turni si sovrapponevano solo in parte agli orari di funzionamento della mensa, con accertamento in talcaso della impossibilità per il dipendente di pranzare o cenare a casa in ragione della distanza tra quest’ultima e la sede di lavoro.

19. Nella fattispecie per cui è causa la Corte di appello ha riconosciuto il diritto al buono pasto in un caso in cui i turni di lavoro, esattamente il primo e il terzo, (mattina 6.00/13.00; pomeriggio 13.00/21.00; notte 21.00/6.00) non inglobavano completamente l’orario stabilito per la consumazione del pasto (12.00/14.00 –19.00/21.00), presso la mensa o presso l’abitazione, ma si sovrapponevano ad esso solo in parte.

20. Tale interpretazione non appare coerente con la lettera e la ratio della disposizione in esame, come peraltro già interpretata da questa S.C., che, per il caso di mancata completa sovrapposizione dei turni di lavoro con la fascia oraria del pasto, riconosce il diritto al buono pasto quando il lavoratore “inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 12.00/14.00 - 19.00/21.00”.

21. La sentenza impugnata, là dove ha ritenuto spettante al lavoratore i buoni pasto “per il solo fatto di iniziare o terminare il turno in orari che non gli consentano di pranzare o cenare nelle ore contrattualmente riservate al pasto”, senza indagare sulla concreta possibilità di consumare il pasto presso la propria abitazione in base ai tempi di percorrenza tra luogo di lavoro e luogo di abitazione, non ha si è attenuta ai criteri ermeneutici dettati per gli atti negoziali e, specificamente, al criterio letterale, come concretamente denunciato nel motivo di ricorso in esame.

22. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso.

23. [OSCURATO:SOCIETA] ha allegato di avere sollevato nei gradi di merito (nel ricorso a pag. 23 e ss. è trascritto per estratto l’atto di appello che rinvia, a sua volta, alle deduzioni svolte in primo grado; sono inoltre depositati la memoria di costituzione in primo grado e il ricorso in appello della società, oltre che i contratti collettivi del 2003 e del 2012) la questione della applicabilità, per il periodo successivo all’1 settembre 2012, del c.c.n.l. del 2012 che all’art. 51 ha dettato una diversa disciplina della materia, riconoscendo a tutti i lavoratori turnisti, con prestazione lavorativa superiore alle sei ore, il diritto alla fruizione del pasto, previo ampliamento delle fasce orarie del servizio mensa.

La sentenza d’appello, al fine di individuare la disciplina contrattuale applicabile, ha fatto riferimento unicamente al contratto collettivo del 2003, che ha applicato anche per il periodo successivo alla scadenza dello stesso e alla sua sostituzione col c.c.n.l. del 2012, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di violazione di norme di contratto collettivo.

24. Il quarto motivo di ricorso è assorbito, dovendosi precisare come, in base alle espresse statuizioni dell’accordo di confluenza del contratto collettivo del 2003, il diritto del personale addetto ai turni di fruire del pasto aziendale nelle mense aziendalio nei servizi sostitutivi di mensa è limitato “alle giornate in cui presta servizio”.

25. Per le ragioni esposte, accolti i primi tre motivi di ricorso e dichiarato assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2597/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio,elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.113, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZION E, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 603/2018 , depositata il19/07/2018, R.G.N. 680/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Messina ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la decisione di primo grado, cheaveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di usufruire della mensa aziendale nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00 e condannato la società datoriale a garantirgli, attraverso idonee disposizioni organizzative, la fruizione di tale diritto o altrimenti a corrispondergli l’importo parametrato al valore dei pasti di cui non aveva usufruito nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2013. 2. La Corte territoriale ha premesso che il dipendente era inserito in turni rotativi giornalieri(orario 6.00/13.00; 13.00/21.00; 21.00/6.00) durante i quali non poteva allontanarsi dal posto di lavoro; che i pasti potevano essere consumati presso la mensa aziendale nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00, come previsto dalc.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha respinto l’eccezione, reiterata da [OSCURATO:SOCIETA], di inammissibilità della domanda in ragione della conciliazione sindacale conclusa tra le parti il 12.2.2008 rilevando che quest’ultima era relativa alla qualifica superiore rivendicata dal lavoratore e come tale inidonea a precludere a quest’ultimo l’esercizio di diritti non specificamente individuati in quella sede. Ha richiamato l’art. 46 del c.c.n.l. che attribuisce al personale addetto ai turni il diritto di fruire del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle fasce orarie sopra indicate, e l'art. 19 dell'accordo di confluenza al c.c.n.l. Ha ritenuto che l'indicazione delle fasce orarie valga a individuare l'orario in cui deve essere consumato il pasto, con la conseguenza che tutte le volte in cui il lavoratore turnista non possa consumare il pasto nella propria abitazione nelle fasce sopra indicate (perché le fasce orarie ricadono in tutto o anche solo in parte nell'orario di lavoro) matura il diritto al buono pasto. Questo deve essere quindi riconosciuto al lavoratore per il solo fatto di iniziare o terminare il turno in orari che non gli consentano di pranzare o cenare nelle ore contrattualmente riservate al pasto. Ha accertato che durante l'orario di servizio i dipendenti non potevano lasciare il posto di lavoro per ragioni di sicurezza e che neppure era possibile concedere ai medesimi una pausa per il pasto non essendo disponibili altri dipendenti per le sostituzioni. Ha inoltre appurato chele diverse fasce orarie (11.00/15.00 e 18.00/22.00) erano contrattualmente riservate al personale addetto alla condotta e scorta dei treni. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e 411 c.p.c. nonché degli artt. 2113, 1965 e ss. e 1372 e ss. c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che la transazione con la quale il datore di lavoro ha riconosciuto al dipendente un inquadramento superiore dovesse essere interpretata nel senso che la clausola di rinuncia ad ogni altro diritto patrimoniale nascente dal rapporto di lavoro fosse riferita solo ai diritti patrimoniali connessi al superiore inquadramento. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione ed errata interpretazione degli artt. 46, 19 e 22 del c.c.n.l. del 2003, per avere la Corte di merito ritenuto che le fasce orarie indicate dal contratto collettivo per la fruizione del pasto non costituissero l'ambito di oscillazione entro cui il pasto poteva essere consumato, ma fasce entro le quali il lavoratore poteva discrezionalmente collocare il pasto; con la conseguenza di riconoscere il diritto al ticket sostitutivo anche quando l'orario di lavoro comprendeva solo in parte quelle fasce. Si censura inoltre la sentenza per non aver dato rilievo, nonostante la previsione del c.c.n.l., ai tempi percorrenza da casa al luogo di lavoro e alla mancata allegazione e prova sul punto da parte del lavoratore. 6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 51 del c.c.n.l. del 2012, per avere i giudici di merito applicato la normativa contrattuale precedente anche nel periodo di vigenza del contratto collettivo del 2012 (quest’ultimo contratto aveva ancorato il diritto alla fruizione del pasto per i lavoratori turnisti alla sola durata della prestazione lavorativa, superiore a sei ore) e per non aver considerato che il datore di lavoro, in applicazione de nuovo contratto collettivo, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al pasto come consumabile presso la mensa aziendale. 7. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto il diritto al pasto sulla base delle presenze virtuali del dipendente e non di quelle effettive. 8. Il primo motivo di ricorso è fondato. 9. E’ costante l’affermazione di questa Corte secondo cui la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. n. 9160 del 2022; Cass. n. 19831 del 2013; Cass. n. 1657 del2008). 10. La società censura la sentenza per violazione, in particolare, del canone di interpretazione letterale, evidenziando che la transazione aveva ad oggetto, tra l’altro, la “rinuncia (del lavoratore) a ogni eventuale ragione di credito verso la Società o altra Società del Gruppo, che lo stesso possa vantare in dipendenza dell'esistente rapporto di lavoro e in particolare per diverso inquadramento, maggiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali…, aumenti periodici di anzianità, per ferie e festività non godute, per lavoro straordinario, per adeguamento aliquote straordinario, per trattamento di malattia, eventuale incidenza dei predetti titoli sul TFR, risarcimento danni a qualunque titolo nonché per qualsiasi altro motivo anche se non espressamente menzionato ma comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro o con qualsiasi altro rapporto, carica o incarico intrattenuto nell'ambito del Gruppo F.S.”. 11. La Corte d’appello non ha correttamente applicato i canoni ermeneutici e, specificamente, il criterio di interpretazione letterale, nel momento in cui ha limitato la portata dell’accordo transattivo (peraltro riferito al periodo antecedente il 19.2.2008, là dove la domanda giudiziale interessa il periodo dal 2005 al 2013) a “ogni ragione di credito relativo all’inquadramento in un livello professionale superiore”, sebbene la rinuncia comprendesse una lunga elencazione di diritti oggetto di rinuncia, comprensivi di “ogni eventuale ragione di credito (tra l’altro) per risarcimento danni a qualunque titolo […] comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro”, essendo pacifica la qualificazione come risarcitoria della domanda relativa ai buoni pasto. 12. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. 13. L’art. 19 dell’accordo di confluenza al c.c.n.l. del 2003 prevede il diritto del personale addetto ai turni di “fruire del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale”. Il diritto di fruire della mensa nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00 è riconosciuto, secondo il disposto della lett. B) ultima parte, al personale turnista “quando inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 12.00/14.00 - 19.00/21.00”. Il terzo comma dell’art. 19 prevede che le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), eroghino al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, un ticket restaurant. 14. La società ricorrente sostiene (v. ricorso pag. 14) che non vi è nella norma appena trascritta alcun elemento testuale che sorregga la tesi per cui il diritto al pasto sorge per il solo fatto che la prestazione lavorativa comprende, anche solo in parte, la fascia oraria destinata al pasto oppure che le parti abbiano voluto riconoscere il diritto del dipendente ad avere sempre a disposizione una fascialibera di due ore per consumare il pasto, posizionando quest’ultimo a propria discrezione in tale intervallo temporale. In questo senso depone, secondo la datrice di lavoro, la lettera della disposizione da cui si ricava che il diritto sorge quando il pasto non può essere consumato nelle fasce orarie stabilite, dal che si trae l'inesistenza del diritto quando comunque il pasto (presso la propria abitazione) sia collocabile entro quell'arco temporale. 15. Ai fini di valutare la correttezza della interpretazione adottata dai giudici di appello è utile richiamare i precedenti di questa Corte che, in controversie di analogo tenore, hanno esaminato la clausola contrattuale di cui si discute. 16. La sentenza Cass. n. 23935 del 2014 ha esaminato una fattispecie in cui il lavoratore aveva i seguenti turni: mattina dalle 6.00 alle 14.00; pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00, oppure dalle 12.00 alle 20.00; nel rigettare il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] la S.C. ha affermato che “all'evidenza, la comprensione delle fasce orarie prescritte per la consumazione del pasto nell'ambito del turno praticato impedisce di per sé la possibilità della consumazione, presso la dimora del lavoratore, nell'intervallo temporale delle suddette fasce orarie”. Ha aggiunto che “l'inciso -tenendo conto dei tempi di percorrenza-, ha invece la funzione […] di consentire la fruizione del pasto aziendale anche laddove le fasce orarie non siano ricomprese (o lo siano solo parzialmente) nel turno praticato, dovendosi però, in tal caso, fare riferimento ai tempi di percorrenza necessari al lavoratore per fare ritorno alla propria dimora”. 17. In senso analogo ha statuito la sentenza Cass. n. 7427 del 2016, relativa a personale addetto a turni rotativi: mattina 7.30 - 14.20; pomeriggio 12.45 -19.57 oppure 14.20 - 21.32, “che non consentivano la consumazione del pasto -tenuto conto dei tempi di percorrenza - presso la propria abitazione nelle fasce orarie 12.00 –14.00 e 19.00 – 21.00”. La sentenza ha ribadito che “nell'interpretare la clausola di cui si controverte, il dato centrale indicato dalla previsione contrattuale per fruire del ticket restaurant risiede nell'impossibilità per il lavoratore di consumare il pasto nella propria abitazione a causa dell'orario di lavoro in cui è impegnato, mentre il riferimento ai tempi di percorrenza vale solo […] quando il turno di lavoro non sia ancora iniziato o sia terminato ma sia comunque impossibile che il dipendente pranzi o ceni a casa a cagione della distanza tra l'abitazione e la sede di lavoro”. 18. Le due sentenze di legittimità hanno esaminato fattispecie in cui alcuni turni inglobavano completamente gli orari di funzionamento della mensa, cosicché era materialmente impossibile per i lavoratori usufruire del pasto nell’intervallo temporale 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00 sia presso la mensa e sia presso la propria abitazione, ricorrendo quindi le condizioni per il diritto al ticket sostitutivo; altri turni si sovrapponevano solo in parte agli orari di funzionamento della mensa, con accertamento in talcaso della impossibilità per il dipendente di pranzare o cenare a casa in ragione della distanza tra quest’ultima e la sede di lavoro. 19. Nella fattispecie per cui è causa la Corte di appello ha riconosciuto il diritto al buono pasto in un caso in cui i turni di lavoro, esattamente il primo e il terzo, (mattina 6.00/13.00; pomeriggio 13.00/21.00; notte 21.00/6.00) non inglobavano completamente l’orario stabilito per la consumazione del pasto (12.00/14.00 –19.00/21.00), presso la mensa o presso l’abitazione, ma si sovrapponevano ad esso solo in parte. 20. Tale interpretazione non appare coerente con la lettera e la ratio della disposizione in esame, come peraltro già interpretata da questa S.C., che, per il caso di mancata completa sovrapposizione dei turni di lavoro con la fascia oraria del pasto, riconosce il diritto al buono pasto quando il lavoratore “inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 12.00/14.00 - 19.00/21.00”. 21. La sentenza impugnata, là dove ha ritenuto spettante al lavoratore i buoni pasto “per il solo fatto di iniziare o terminare il turno in orari che non gli consentano di pranzare o cenare nelle ore contrattualmente riservate al pasto”, senza indagare sulla concreta possibilità di consumare il pasto presso la propria abitazione in base ai tempi di percorrenza tra luogo di lavoro e luogo di abitazione, non ha si è attenuta ai criteri ermeneutici dettati per gli atti negoziali e, specificamente, al criterio letterale, come concretamente denunciato nel motivo di ricorso in esame. 22. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso. 23. [OSCURATO:SOCIETA] ha allegato di avere sollevato nei gradi di merito (nel ricorso a pag. 23 e ss. è trascritto per estratto l’atto di appello che rinvia, a sua volta, alle deduzioni svolte in primo grado; sono inoltre depositati la memoria di costituzione in primo grado e il ricorso in appello della società, oltre che i contratti collettivi del 2003 e del 2012) la questione della applicabilità, per il periodo successivo all’1 settembre 2012, del c.c.n.l. del 2012 che all’art. 51 ha dettato una diversa disciplina della materia, riconoscendo a tutti i lavoratori turnisti, con prestazione lavorativa superiore alle sei ore, il diritto alla fruizione del pasto, previo ampliamento delle fasce orarie del servizio mensa. La sentenza d’appello, al fine di individuare la disciplina contrattuale applicabile, ha fatto riferimento unicamente al contratto collettivo del 2003, che ha applicato anche per il periodo successivo alla scadenza dello stesso e alla sua sostituzione col c.c.n.l. del 2012, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di violazione di norme di contratto collettivo. 24. Il quarto motivo di ricorso è assorbito, dovendosi precisare come, in base alle espresse statuizioni dell’accordo di confluenza del contratto collettivo del 2003, il diritto del personale addetto ai turni di fruire del pasto aziendale nelle mense aziendalio nei servizi sostitutivi di mensa è limitato “alle giornate in cui presta servizio”. 25. Per le ragioni esposte, accolti i primi tre motivi di ricorso e dichiarato assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di rico
Sentenza Cassazione n. 17518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris