Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026

Cassazione n. 24384/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] M C,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,3236 rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 287/2024 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1931/2025Numero di raccolta generale 24384/2026Data pubblicazione 02/08/20261.

Con sentenza n. 287/2024, pubblicata il 19 luglio 2024, laCorte di Appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellaTouristata [OSCURATO:SOCIETA]. di Bottaini M C, avverso la sentenza n.54/2023 del Tribunale di Pistoia, che aveva rigettatol'opposizione ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2021 del 21 gennaio 2021 dell'IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Prato-Pistoia.2.

L'ordinanza-ingiunzione opposta aveva intimato il pagamentodella somma complessiva di € 3.480,00, oltre spese, perviolazioni dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008,convertito nella L. n. 133/2008, in relazione all'infedeleregistrazione nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro delle ore lavorate daidipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], autisti addetti a servizi di trasporto scolastico,trasporto pubblico locale e linea turistica, assunti con contrattidi lavoro part-time ma che, secondo l'accertamento ispettivo,avevano in realtà svolto orario a tempo pieno con straordinario.3.

La Corte territoriale, all'esito di istruttoria fondata su provatestimoniale e acquisizioni documentali, ha ritenuto provato ilmaggiore orario di lavoro svolto dagli autisti rispetto a quantoregistrato nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, valorizzando: laconvergenza e precisione delle dichiarazioni rese dai lavoratoriin sede ispettiva e confermate in sede testimoniale; lacircostanza che negli intervalli tra un servizio di trasporto el'altro i lavoratori rimanevano a disposizione dell'azienda,svolgendo attività di manutenzione e pulizia dei mezzi; lamancata produzione, da parte datoriale, di documentazioneNumero registro generale 1931/2025Numero sezionale 3236/2026giudicato inammissibile per tardività l'eccezione di incapNaumceitroà d i ara ccolta generale 24384/2026Data pubblicazione 02/08/2026testimoniare degli ex dipendenti ex art. 246 c.p.c., ritenendo lerelative nullità sanate ex art. 157, comma 2, c.p.c.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneassistito da memoria affidato a quattro motivi.L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha presentato atto di costituzione perl’eventuale partecipazione all’udienza di discussione5.

La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizionedel ricorso ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c., rilevandoplurimi profili di inammissibilità di tutti i motivi.6.

La parte ricorrente, con istanza ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso, articolandoargomentazioni critiche rispetto alla proposta.7.

All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente formula una duplicecensura; deduce – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.– l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio,segnatamente in ordine alla ricostruzione della tempistica deiservizi di trasporto, alla qualificazione giuridica delle pause trale corse e all'attendibilità dei testi.

In particolare, lamenta chela Corte di Appello abbia operato una «propria e diversaricostruzione fattuale», soffermandosi sull'attività svolta dagliautisti durante le pause, così introducendo elementi nuovirispetto alla sentenza di primo grado.Nell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., la ricorrentesostiene che la preclusione da doppia conforme non opererebbeNumero registro generale 1931/2025in quanto la Corte territoriale avrebbe adottato una motivazioneN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026«strutturalmente autonoma e non meramente riproduttiva diData pubblicazione 02/08/2026quella del Tribunale», procedendo a una «autonoma e distintarivalutazione del compendio probatorio».1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 luglio 2024e il ricorso per cassazione risulta notificato in data 17 gennaio2025, successivamente al 1° gennaio 2023.

Trova pertantoapplicazione ratione temporis l'art. 360, comma 4, c.p.c.,introdotto dall'art. 3, comma 27, lett. a), D.Lgs. n. 149/2022,che preclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. nell'ipotesi di c.d.

«doppia conforme», ossiaquando la pronuncia di appello conferma la decisione di primogrado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste abase della decisione impugnata.1.3.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che ricorrel'ipotesi di «doppia conforme» non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice diappello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (explurimis, Cass. civ., Sez.

III, ord. n. 26774 del 2019).

In taleipotesi, il ricorrente per cassazione ha l'onere di indicare leragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 19001 del2016; Cass. n. 5528 del 2014).1.4.

Nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hannoaffermato la responsabilità della odierna ricorrente sulla baseNumero registro generale 1931/2025Numero sezionale 3236/2026del medesimo nucleo fattuale: l'accertamento – fondatNoum esrou dlil era ccolta generale 24384/2026Data pubblicazione 02/08/2026dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva e confermatein giudizio, nonché sulla documentazione acquisita – che gliautisti svolgessero un orario di lavoro ben superiore a quellopart-time contrattuale, rimanendo a disposizione dell'aziendaanche negli intervalli tra i servizi di trasporto.La Corte territoriale ha riesaminato analiticamente le risultanzeistruttorie e ha aggiunto argomentazioni di dettaglio (sullaqualificazione delle discrasie tra dichiarazioni ispettive etestimoniali, sulla valutazione delle singole posizioni dei testi),ma il fondamento fattuale della decisione di appello – e cioèl'effettivo svolgimento di orario pieno da parte dei lavoratori, lapermanenza a disposizione del datore negli intervalli, l'infedeltàdelle registrazioni sul LUL – coincide con quello posto a basedella sentenza di primo grado.

Le aggiunte motivazionali dellaCorte di Appello si collocano sul piano del rafforzamento e dellaprecisazione di un convincimento già espresso dal Tribunale,non già dell'introduzione di una diversa ratio decidendi in fatto.La ricorrente, pur deducendo l'asserita diversità delle ragioni difatto, non ha assolto all'onere di dimostrare che le due pronuncesiano effettivamente fondate su fatti storici diversi, limitandosia valorizzare il diverso grado di approfondimento motivazionale,irrilevante ai fini dell'operatività della preclusione.1.5.

Con la seconda censura del primo motivo, la ricorrentededuce – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – lanullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., lamentando che la motivazione resa dalla Corteterritoriale sarebbe meramente apparente, in quanto fondata suformule stereotipate e apodittiche («difformità marginali»,«errato ricordo») e priva di un effettivo esame del contenutoNumero registro generale 1931/2025delle dichiarazioni del teste Pucci e della documentazioneN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026prodotta.Data pubblicazione 02/08/20261.6.

La censura non può essere accolta.1.7.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilvizio di motivazione apparente – denunciabile ai sensi dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. – ricorre esclusivamente quando la motivazione,benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento.L'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, restando esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. civ., Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014; in senso conforme,Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 16912 del 2025).1.8.

Nel caso in esame, la sentenza della Corte di Appello diquali ha ritenuto attendibili i testi dell'accertamento ispettivo einattendibile – o comunque non decisiva – la deposizione delteste Pucci.

In particolare, la Corte territoriale: (i) ha esaminatopartitamente le dichiarazioni di ciascun lavoratore (Pidinchedda,Bottaini, Paolini, Grazzini), confrontando le versioni rese in sedeispettiva con quelle rese in giudizio; (ii) ha dato conto delleragioni per cui le isolate difformità tra i due momenti dichiarativisono state ritenute marginali e non idonee a inficiare lacomplessiva attendibilità dei narrati; (iii) ha motivato la minoreNumero registro generale 1931/2025Numero sezionale 3236/2026Data pubblicazione 02/08/2026dipendente della società al momento dell'escussione e laconvergenza delle dichiarazioni di segno contrario rese da trediversi autisti; (iv) ha argomentato circa l'inverosimiglianzadella tesi secondo cui gli autisti fossero liberi nelle pause, allaluce dei tempi di percorrenza, della necessità di custodia deimezzi e delle dichiarazioni circa lo svolgimento di attività dimanutenzione e pulizia.1.9.

Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativointellegibile e logicamente strutturato, nel quale le espressioniutilizzate («difformità marginali», «errato ricordo»)costituiscono sintesi valutative di un ragionamentoanaliticamente sviluppato nelle pagine precedenti dellamotivazione, non già formule apodittiche avulse da qualsiasiriferimento alla realtà processuale.

La motivazione soddisfapienamente il «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., consentendo di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.1.10 Le censure della ricorrente, in realtà, non denuncianol'inesistenza della motivazione, ma attengono al suo contenuto,sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorioe una diversa ricostruzione dei fatti: attività non consentita insede di legittimità.

Come costantemente affermato da questaCorte, al giudice di legittimità non è conferito il potere diriesaminare autonomamente il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello dicontrollare, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità econcludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze delNumero registro generale 1931/2025processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., Sez.

Un., n. 20867 delData pubblicazione 02/08/20262020; Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 24679 del 2013; Cass. n.2197 del 2011).1.11.

La censura di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. si rivela, per come concretamente articolata,sostanzialmente intesa a contestare la valutazione delcompendio probatorio operata dalla Corte di merito, anche sottoil profilo dell'attendibilità di alcune deposizioni testimoniali,sollecitando in tal modo un sindacato estraneo alla cognizionedel giudice di legittimità.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la valutazionedella documentazione prodotta (turnazioni, diari di bordo,verbali), lamentando che la Corte territoriale l'avrebbe ritenutairrilevante con formule generiche e apodittiche.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

In primo luogo, per le medesime ragioni già esposte inrelazione ai primi due motivi, la censura – là dove contesta lavalutazione di irrilevanza della documentazione – si risolve inuna critica all'apprezzamento probatorio operato dalla Corteterritoriale, sollecitando un non consentito riesame del merito.L'affermazione della Corte di Appello circa l'inidoneità delladocumentazione prodotta a confutare il dichiarato dei lavoratorie i riscontri dei diari di bordo acquisiti in sede ispettivacostituisce tipica valutazione di fatto, insindacabile in sede dilegittimità ove – come nel caso di specie – adeguatamentemotivata e non affetta da vizi logici o giuridici immediatamentepercepibili dal testo della sentenza.2.3.

In secondo luogo, e in via assorbente, la censura presentaun autonomo profilo di inammissibilità per violazione delprincipio di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 6,Numero registro generale 1931/2025c.p.c.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, quando iNl umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di indicarliData pubblicazione 02/08/2026in modo specifico, a pena di inammissibilità, mediante il cumulodi tre adempimenti: trascriverne il contenuto o riassumerlo inmodo esaustivo; indicare in quale fase processuale siano statiprodotti; indicare a quale fascicolo siano allegati e con qualeindicizzazione (Cass. civ., Sez.

Un., sent. n. 24708 del 2015).Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a richiami genericialla documentazione di causa (turnazioni, diari di bordo), senzatrascriverne il contenuto né indicare con precisione la lorocollocazione nei fascicoli processuali, così impedendo a questaCorte il necessario controllo ex actis (cfr. Cass. n. 342 del 2021).2.4.

Costituisce ulteriore e autonomo profilo di inammissibilitàla mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili (Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 3397 del 2024;Cass., Sez.

I, ord. n. 26874 del 2018).3.

La terza censura concerne, – in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697c.c., lamentandosi che la Corte territoriale avrebbesostanzialmente invertito l'onere della prova, attribuendo alverbale ispettivo e alle dichiarazioni dei lavoratori un valoreprobatorio privilegiato non previsto dalla legge e ponendo acarico della datrice di lavoro l'onere di fornire la prova contraria.3.1.

Il motivo non può essere accolto.3.2.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, laviolazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesiin cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettaNumero registro generale 1931/2025norma, e non quando, come nella specie, l'accertamento inN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026concreto della ricorrenza o meno degli elementi costitutivi delData pubblicazione 02/08/2026diritto fatto valere in giudizio abbia dato esito positivo per laparte onerata (Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 16912 del 2025;Cass. civ., Sez.

I, sent. n. 5277 del 2007).3.3.

Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale non haaffermato che il verbale ispettivo costituisca prova legale o chel'onere probatorio gravi sulla società opponente.

Al contrario, lasentenza impugnata ha correttamente riconosciuto che l'oneredi provare i fatti costitutivi dell'illecito gravasull'Amministrazione e ha fondato il proprio convincimento suun esame complessivo e articolato del materiale probatorio: ledichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, la lorosostanziale conferma in sede testimoniale, la convergenza deinarrati, le risultanze dei diari di bordo, la mancata produzione –da parte datoriale – di documentazione idonea a dimostrarel'articolazione degli orari part-time.3.4.

Il riferimento, contenuto nella motivazione, alla mancataallegazione da parte della società di elementi idonei acontrastare la valenza probatoria degli elementi posti a basedell'accertamento non costituisce inversione dell'onereprobatorio, ma rappresenta – come correttamente rilevato dallaproposta del Consigliere delegato – la constatazione del difetto,in concreto, di elementi di segno contrario rispetto a un quadroprobatorio già ritenuto sufficiente.

Si tratta, in altri termini, divalutazione sull'esito della prova, non già di alterazione dellaregola di riparto.3.5.

La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre chiarito che, inmateria di verbali ispettivi redatti dai funzionari dell'Ispettoratodel Lavoro, occorre distinguere tra i fatti che i funzionariNumero registro generale 1931/2025quali il verbale fa piena prova fino a querela di falso – e le altreN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avereData pubblicazione 02/08/2026accertato, quali le dichiarazioni provenienti da terzi rese agliispettori, per le quali il materiale probatorio è liberamentevalutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altrerisultanze istruttorie (Cass. civ., ord. n. 5144 del 2021).

LaCorte di Appello si è attenuta esattamente a tale riparto,valutando le dichiarazioni dei lavoratori nel quadro complessivodelle emergenze istruttorie e senza attribuire al verbaleispettivo efficacia di prova legale.3.6.

La doglianza, in realtà, non contesta la corretta allocazionedell'onere probatorio, ma il risultato dell'apprezzamentocompiuto dal giudice di merito, sollecitando ancora una volta unnon consentito riesame del fatto.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l'omessa pronunciasull'art. 26 del C.C.N.L.

Autorimesse-[OSCURATO:PERSONA],lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esaminato laquestione – ritualmente introdotta nel thema decidendum –della qualificazione giuridica dei tempi di attesa tra un serviziodi trasporto e l'altro ai sensi della disciplina collettiva.4.1.

Il motivo è inammissibile.4.2.

La proposta del Consigliere delegato ha già congruamenterilevato che tale profilo non risulta effettivamente trattato insentenza.

In presenza di una questione di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere, a pena diinammissibilità e in applicazione del principio di specificità deimotivi, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto,riportando dettagliatamente gli esatti termini della questioneNumero registro generale 1931/2025posta nei gradi di merito (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. nN. umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/202615430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013).Data pubblicazione 02/08/20264.3.

Nel caso di specie, la ricorrente – tanto nel ricorsointroduttivo quanto nell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.– si è limitata a evocare l'art. 26 del C.C.N.L. e ad affermarnela rilevanza ai fini della qualificazione dei tempi di pausa, senzatuttavia: (i) indicare in quale specifico atto del giudizio di meritola questione sia stata ritualmente devoluta; (ii) trascrivere iltesto della clausola collettiva invocata; (iii) chiarire in chetermini, a fronte del concreto accertamento della Corte di meritocirca l'attività effettivamente espletata dai lavoratori nelle pause(manutenzione, pulizia dei mezzi), la disciplina collettivaavrebbe potuto condurre a una diversa qualificazione giuridica.4.4.

Peraltro, l'accertamento in fatto della Corte territoriale –secondo cui gli autisti, nelle pause tra i servizi di trasporto,svolgevano attività di manutenzione e pulizia dei mezzi – rendela questione dell'applicabilità dell'art. 26 C.C.N.L.potenzialmente superata in fatto, dal momento che la clausolacollettiva invocata riguarda la qualificazione dei tempi di meraeffettivamente impegnati in attività materiali.

La ricorrente nonha chiarito – come pure era suo onere – in che modo l'art. 26C.C.N.L. avrebbe potuto incidere sulla qualificazione di tempi giàaccertati come di effettivo lavoro.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere dichiarato integralmente inammissibile.5.1.

Nulla spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] atteso il mancatoespletamento di attività difensiva.5.2.

La proposta di definizione anticipata formulata dalConsigliere delegato, tuttavia, aveva già segnalatoanaliticamente i plurimi profili di inammissibilità del ricorso,Numero registro generale 1931/2025evidenziando come le censure si risolvessero in una nonN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026consentita richiesta di riesame del merito della controversia.

CiòData pubblicazione 02/08/2026nonostante, la parte ricorrente ha insistito nella trattazione delricorso, senza formulare argomenti idonei a scalfire la propostadel Consigliere delegato.5.3.

Questa Corte ha già affermato che, in presenza di unaproposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. cheevidenzi l'inammissibilità o la manifesta infondatezzadell'impugnazione, la parte che insista nella trattazione, senzaformulare argomenti idonei a superare le ragioni della proposta,pone in essere una condotta processuale che integra ipresupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati – sitraduce in un abuso dello strumento processuale (Cass. civ.,Sez.

Lav., ord. n. 11028 del 2022).5.4.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per condannare partericorrente al pagamento di una somma equitativamentedeterminata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della [OSCURATO:PERSONA] (Cass. civ., Sez. 3, ord. N. 27947 del 2023).6.

Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, delD.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 1931/2025Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026Ammende, della somma di € 750,00 ai sensi dell'art. 96, commaData pubblicazione 02/08/20264, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] M C,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,3236 rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 287/2024 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1931/2025Numero di raccolta generale 24384/2026Data pubblicazione 02/08/20261. Con sentenza n. 287/2024, pubblicata il 19 luglio 2024, laCorte di Appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellaTouristata [OSCURATO:SOCIETA]. di Bottaini M C, avverso la sentenza n.54/2023 del Tribunale di Pistoia, che aveva rigettatol'opposizione ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2021 del 21 gennaio 2021 dell'IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Prato-Pistoia.2. L'ordinanza-ingiunzione opposta aveva intimato il pagamentodella somma complessiva di € 3.480,00, oltre spese, perviolazioni dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008,convertito nella L. n. 133/2008, in relazione all'infedeleregistrazione nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro delle ore lavorate daidipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], autisti addetti a servizi di trasporto scolastico,trasporto pubblico locale e linea turistica, assunti con contrattidi lavoro part-time ma che, secondo l'accertamento ispettivo,avevano in realtà svolto orario a tempo pieno con straordinario.3. La Corte territoriale, all'esito di istruttoria fondata su provatestimoniale e acquisizioni documentali, ha ritenuto provato ilmaggiore orario di lavoro svolto dagli autisti rispetto a quantoregistrato nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, valorizzando: laconvergenza e precisione delle dichiarazioni rese dai lavoratoriin sede ispettiva e confermate in sede testimoniale; lacircostanza che negli intervalli tra un servizio di trasporto el'altro i lavoratori rimanevano a disposizione dell'azienda,svolgendo attività di manutenzione e pulizia dei mezzi; lamancata produzione, da parte datoriale, di documentazioneNumero registro generale 1931/2025Numero sezionale 3236/2026giudicato inammissibile per tardività l'eccezione di incapNaumceitroà d i ara ccolta generale 24384/2026Data pubblicazione 02/08/2026testimoniare degli ex dipendenti ex art. 246 c.p.c., ritenendo lerelative nullità sanate ex art. 157, comma 2, c.p.c.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneassistito da memoria affidato a quattro motivi.L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha presentato atto di costituzione perl’eventuale partecipazione all’udienza di discussione5. La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizionedel ricorso ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c., rilevandoplurimi profili di inammissibilità di tutti i motivi.6. La parte ricorrente, con istanza ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso, articolandoargomentazioni critiche rispetto alla proposta.7. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente formula una duplicecensura; deduce – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.– l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio,segnatamente in ordine alla ricostruzione della tempistica deiservizi di trasporto, alla qualificazione giuridica delle pause trale corse e all'attendibilità dei testi. In particolare, lamenta chela Corte di Appello abbia operato una «propria e diversaricostruzione fattuale», soffermandosi sull'attività svolta dagliautisti durante le pause, così introducendo elementi nuovirispetto alla sentenza di primo grado.Nell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., la ricorrentesostiene che la preclusione da doppia conforme non opererebbeNumero registro generale 1931/2025in quanto la Corte territoriale avrebbe adottato una motivazioneN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026«strutturalmente autonoma e non meramente riproduttiva diData pubblicazione 02/08/2026quella del Tribunale», procedendo a una «autonoma e distintarivalutazione del compendio probatorio».1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 luglio 2024e il ricorso per cassazione risulta notificato in data 17 gennaio2025, successivamente al 1° gennaio 2023. Trova pertantoapplicazione ratione temporis l'art. 360, comma 4, c.p.c.,introdotto dall'art. 3, comma 27, lett. a), D.Lgs. n. 149/2022,che preclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme», ossiaquando la pronuncia di appello conferma la decisione di primogrado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste abase della decisione impugnata.1.3. Questa Corte ha reiteratamente affermato che ricorrel'ipotesi di «doppia conforme» non solo quando la decisione disecondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice diappello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (explurimis, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26774 del 2019). In taleipotesi, il ricorrente per cassazione ha l'onere di indicare leragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 19001 del2016; Cass. n. 5528 del 2014).1.4. Nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hannoaffermato la responsabilità della odierna ricorrente sulla baseNumero registro generale 1931/2025Numero sezionale 3236/2026del medesimo nucleo fattuale: l'accertamento – fondatNoum esrou dlil era ccolta generale 24384/2026Data pubblicazione 02/08/2026dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva e confermatein giudizio, nonché sulla documentazione acquisita – che gliautisti svolgessero un orario di lavoro ben superiore a quellopart-time contrattuale, rimanendo a disposizione dell'aziendaanche negli intervalli tra i servizi di trasporto.La Corte territoriale ha riesaminato analiticamente le risultanzeistruttorie e ha aggiunto argomentazioni di dettaglio (sullaqualificazione delle discrasie tra dichiarazioni ispettive etestimoniali, sulla valutazione delle singole posizioni dei testi),ma il fondamento fattuale della decisione di appello – e cioèl'effettivo svolgimento di orario pieno da parte dei lavoratori, lapermanenza a disposizione del datore negli intervalli, l'infedeltàdelle registrazioni sul LUL – coincide con quello posto a basedella sentenza di primo grado. Le aggiunte motivazionali dellaCorte di Appello si collocano sul piano del rafforzamento e dellaprecisazione di un convincimento già espresso dal Tribunale,non già dell'introduzione di una diversa ratio decidendi in fatto.La ricorrente, pur deducendo l'asserita diversità delle ragioni difatto, non ha assolto all'onere di dimostrare che le due pronuncesiano effettivamente fondate su fatti storici diversi, limitandosia valorizzare il diverso grado di approfondimento motivazionale,irrilevante ai fini dell'operatività della preclusione.1.5. Con la seconda censura del primo motivo, la ricorrentededuce – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – lanullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., lamentando che la motivazione resa dalla Corteterritoriale sarebbe meramente apparente, in quanto fondata suformule stereotipate e apodittiche («difformità marginali»,«errato ricordo») e priva di un effettivo esame del contenutoNumero registro generale 1931/2025delle dichiarazioni del teste Pucci e della documentazioneN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026prodotta.Data pubblicazione 02/08/20261.6. La censura non può essere accolta.1.7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilvizio di motivazione apparente – denunciabile ai sensi dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. – ricorre esclusivamente quando la motivazione,benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento.L'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, restando esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014; in senso conforme,Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16912 del 2025).1.8. Nel caso in esame, la sentenza della Corte di Appello diquali ha ritenuto attendibili i testi dell'accertamento ispettivo einattendibile – o comunque non decisiva – la deposizione delteste Pucci. In particolare, la Corte territoriale: (i) ha esaminatopartitamente le dichiarazioni di ciascun lavoratore (Pidinchedda,Bottaini, Paolini, Grazzini), confrontando le versioni rese in sedeispettiva con quelle rese in giudizio; (ii) ha dato conto delleragioni per cui le isolate difformità tra i due momenti dichiarativisono state ritenute marginali e non idonee a inficiare lacomplessiva attendibilità dei narrati; (iii) ha motivato la minoreNumero registro generale 1931/2025Numero sezionale 3236/2026Data pubblicazione 02/08/2026dipendente della società al momento dell'escussione e laconvergenza delle dichiarazioni di segno contrario rese da trediversi autisti; (iv) ha argomentato circa l'inverosimiglianzadella tesi secondo cui gli autisti fossero liberi nelle pause, allaluce dei tempi di percorrenza, della necessità di custodia deimezzi e delle dichiarazioni circa lo svolgimento di attività dimanutenzione e pulizia.1.9. Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativointellegibile e logicamente strutturato, nel quale le espressioniutilizzate («difformità marginali», «errato ricordo»)costituiscono sintesi valutative di un ragionamentoanaliticamente sviluppato nelle pagine precedenti dellamotivazione, non già formule apodittiche avulse da qualsiasiriferimento alla realtà processuale. La motivazione soddisfapienamente il «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., consentendo di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.1.10 Le censure della ricorrente, in realtà, non denuncianol'inesistenza della motivazione, ma attengono al suo contenuto,sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorioe una diversa ricostruzione dei fatti: attività non consentita insede di legittimità. Come costantemente affermato da questaCorte, al giudice di legittimità non è conferito il potere diriesaminare autonomamente il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello dicontrollare, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità econcludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze delNumero registro generale 1931/2025processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., Sez. Un., n. 20867 delData pubblicazione 02/08/20262020; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24679 del 2013; Cass. n.2197 del 2011).1.11. La censura di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. si rivela, per come concretamente articolata,sostanzialmente intesa a contestare la valutazione delcompendio probatorio operata dalla Corte di merito, anche sottoil profilo dell'attendibilità di alcune deposizioni testimoniali,sollecitando in tal modo un sindacato estraneo alla cognizionedel giudice di legittimità.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la valutazionedella documentazione prodotta (turnazioni, diari di bordo,verbali), lamentando che la Corte territoriale l'avrebbe ritenutairrilevante con formule generiche e apodittiche.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. In primo luogo, per le medesime ragioni già esposte inrelazione ai primi due motivi, la censura – là dove contesta lavalutazione di irrilevanza della documentazione – si risolve inuna critica all'apprezzamento probatorio operato dalla Corteterritoriale, sollecitando un non consentito riesame del merito.L'affermazione della Corte di Appello circa l'inidoneità delladocumentazione prodotta a confutare il dichiarato dei lavoratorie i riscontri dei diari di bordo acquisiti in sede ispettivacostituisce tipica valutazione di fatto, insindacabile in sede dilegittimità ove – come nel caso di specie – adeguatamentemotivata e non affetta da vizi logici o giuridici immediatamentepercepibili dal testo della sentenza.2.3. In secondo luogo, e in via assorbente, la censura presentaun autonomo profilo di inammissibilità per violazione delprincipio di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 6,Numero registro generale 1931/2025c.p.c. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, quando iNl umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di indicarliData pubblicazione 02/08/2026in modo specifico, a pena di inammissibilità, mediante il cumulodi tre adempimenti: trascriverne il contenuto o riassumerlo inmodo esaustivo; indicare in quale fase processuale siano statiprodotti; indicare a quale fascicolo siano allegati e con qualeindicizzazione (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24708 del 2015).Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a richiami genericialla documentazione di causa (turnazioni, diari di bordo), senzatrascriverne il contenuto né indicare con precisione la lorocollocazione nei fascicoli processuali, così impedendo a questaCorte il necessario controllo ex actis (cfr. Cass. n. 342 del 2021).2.4. Costituisce ulteriore e autonomo profilo di inammissibilitàla mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3397 del 2024;Cass., Sez. I, ord. n. 26874 del 2018).3. La terza censura concerne, – in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697c.c., lamentandosi che la Corte territoriale avrebbesostanzialmente invertito l'onere della prova, attribuendo alverbale ispettivo e alle dichiarazioni dei lavoratori un valoreprobatorio privilegiato non previsto dalla legge e ponendo acarico della datrice di lavoro l'onere di fornire la prova contraria.3.1. Il motivo non può essere accolto.3.2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, laviolazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesiin cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettaNumero registro generale 1931/2025norma, e non quando, come nella specie, l'accertamento inN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026concreto della ricorrenza o meno degli elementi costitutivi delData pubblicazione 02/08/2026diritto fatto valere in giudizio abbia dato esito positivo per laparte onerata (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16912 del 2025;Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5277 del 2007).3.3. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale non haaffermato che il verbale ispettivo costituisca prova legale o chel'onere probatorio gravi sulla società opponente. Al contrario, lasentenza impugnata ha correttamente riconosciuto che l'oneredi provare i fatti costitutivi dell'illecito gravasull'Amministrazione e ha fondato il proprio convincimento suun esame complessivo e articolato del materiale probatorio: ledichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, la lorosostanziale conferma in sede testimoniale, la convergenza deinarrati, le risultanze dei diari di bordo, la mancata produzione –da parte datoriale – di documentazione idonea a dimostrarel'articolazione degli orari part-time.3.4. Il riferimento, contenuto nella motivazione, alla mancataallegazione da parte della società di elementi idonei acontrastare la valenza probatoria degli elementi posti a basedell'accertamento non costituisce inversione dell'onereprobatorio, ma rappresenta – come correttamente rilevato dallaproposta del Consigliere delegato – la constatazione del difetto,in concreto, di elementi di segno contrario rispetto a un quadroprobatorio già ritenuto sufficiente. Si tratta, in altri termini, divalutazione sull'esito della prova, non già di alterazione dellaregola di riparto.3.5. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre chiarito che, inmateria di verbali ispettivi redatti dai funzionari dell'Ispettoratodel Lavoro, occorre distinguere tra i fatti che i funzionariNumero registro generale 1931/2025quali il verbale fa piena prova fino a querela di falso – e le altreN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avereData pubblicazione 02/08/2026accertato, quali le dichiarazioni provenienti da terzi rese agliispettori, per le quali il materiale probatorio è liberamentevalutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altrerisultanze istruttorie (Cass. civ., ord. n. 5144 del 2021). LaCorte di Appello si è attenuta esattamente a tale riparto,valutando le dichiarazioni dei lavoratori nel quadro complessivodelle emergenze istruttorie e senza attribuire al verbaleispettivo efficacia di prova legale.3.6. La doglianza, in realtà, non contesta la corretta allocazionedell'onere probatorio, ma il risultato dell'apprezzamentocompiuto dal giudice di merito, sollecitando ancora una volta unnon consentito riesame del fatto.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l'omessa pronunciasull'art. 26 del C.C.N.L. Autorimesse-[OSCURATO:PERSONA],lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esaminato laquestione – ritualmente introdotta nel thema decidendum –della qualificazione giuridica dei tempi di attesa tra un serviziodi trasporto e l'altro ai sensi della disciplina collettiva.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. La proposta del Consigliere delegato ha già congruamenterilevato che tale profilo non risulta effettivamente trattato insentenza. In presenza di una questione di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere, a pena diinammissibilità e in applicazione del principio di specificità deimotivi, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto,riportando dettagliatamente gli esatti termini della questioneNumero registro generale 1931/2025posta nei gradi di merito (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. nN. umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/202615430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013).Data pubblicazione 02/08/20264.3. Nel caso di specie, la ricorrente – tanto nel ricorsointroduttivo quanto nell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.– si è limitata a evocare l'art. 26 del C.C.N.L. e ad affermarnela rilevanza ai fini della qualificazione dei tempi di pausa, senzatuttavia: (i) indicare in quale specifico atto del giudizio di meritola questione sia stata ritualmente devoluta; (ii) trascrivere iltesto della clausola collettiva invocata; (iii) chiarire in chetermini, a fronte del concreto accertamento della Corte di meritocirca l'attività effettivamente espletata dai lavoratori nelle pause(manutenzione, pulizia dei mezzi), la disciplina collettivaavrebbe potuto condurre a una diversa qualificazione giuridica.4.4. Peraltro, l'accertamento in fatto della Corte territoriale –secondo cui gli autisti, nelle pause tra i servizi di trasporto,svolgevano attività di manutenzione e pulizia dei mezzi – rendela questione dell'applicabilità dell'art. 26 C.C.N.L.potenzialmente superata in fatto, dal momento che la clausolacollettiva invocata riguarda la qualificazione dei tempi di meraeffettivamente impegnati in attività materiali. La ricorrente nonha chiarito – come pure era suo onere – in che modo l'art. 26C.C.N.L. avrebbe potuto incidere sulla qualificazione di tempi giàaccertati come di effettivo lavoro.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere dichiarato integralmente inammissibile.5.1. Nulla spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] atteso il mancatoespletamento di attività difensiva.5.2. La proposta di definizione anticipata formulata dalConsigliere delegato, tuttavia, aveva già segnalatoanaliticamente i plurimi profili di inammissibilità del ricorso,Numero registro generale 1931/2025evidenziando come le censure si risolvessero in una nonN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026consentita richiesta di riesame del merito della controversia. CiòData pubblicazione 02/08/2026nonostante, la parte ricorrente ha insistito nella trattazione delricorso, senza formulare argomenti idonei a scalfire la propostadel Consigliere delegato.5.3. Questa Corte ha già affermato che, in presenza di unaproposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. cheevidenzi l'inammissibilità o la manifesta infondatezzadell'impugnazione, la parte che insista nella trattazione, senzaformulare argomenti idonei a superare le ragioni della proposta,pone in essere una condotta processuale che integra ipresupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati – sitraduce in un abuso dello strumento processuale (Cass. civ.,Sez. Lav., ord. n. 11028 del 2022).5.4. Ricorrono, pertanto, i presupposti per condannare partericorrente al pagamento di una somma equitativamentedeterminata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della [OSCURATO:PERSONA] (Cass. civ., Sez. 3, ord. N. 27947 del 2023).6. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, delD.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 1931/2025Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleN umero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 24384/2026Ammende, della somma di € 750,00 ai sensi dell'art. 96, commaData pubblicazione 02/08/20264, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.La PresidenteCarla Ponterio
Sentenza Cassazione n. 24384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris