CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 17/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 09/01/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso allo stesso le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e, riducendo la pena a due anni di reclusione ed C 800,00 di multa, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato per il delitto di ricettazione nonché il travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (avere giustificato il possesso dell'assegno). Considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e dell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., sono manifestamente infondati perché la valutazione compiuta al riguardo dalla Corte d'appello di Lecce è pienamente conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen: Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 266914-01; quanto all'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286-01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01). Ritenuto, inoltre, che tutti i motivi che precedono sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla mancanza di una valida giustificazione dell'imputato in ordine alla provenienza dell'assegno, di per sé idonea ad integrare il reato in esame, e pag. 3 sul diniego dell'attenuante). Considerato che il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen. nonché il vizio della motivazione, sono manifestamente infondati tenuto conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte sugli effetti sul computo della prescrizione della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, ancorché considerata equivalente nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899). E infatti, anche a volere assumere, come data di consumazione del reato, il 28 ottobre 2008 (come ritenuto dal ricorrente), dovendosi tenere conto della recidiva, considerata la sospensione dei termini di prescrizione dal 24 maggio 2017 al 27 giugno 2018 (per l'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]), il reato non era prescritto alla data della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell