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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36340/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravata; considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato contestato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto — che invitano questa Corte ad una rivisitazione, non prevista dalla legge, del materiale probatorio - e basati, comunque, su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, nel caso di specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 2-4 della sentenza impugnata, anche a riguardo dell'esistenza del riscontro del tabulato telefonico che effettivamente evidenzia un contatto tra i telefoni della parte civile e della [OSCURATO:PERSONA] nella fascia temporale di interesse, come narrato dalla parte civile medesima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravata; considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato contestato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto — che invitano questa Corte ad una rivisitazione, non prevista dalla legge, del materiale probatorio - e basati, comunque, su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01); che, nel caso di specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 2-4 della sentenza impugnata, anche a riguardo dell'esistenza del riscontro del tabulato telefonico che effettivamente evidenzia un contatto tra i telefoni della parte civile e della [OSCURATO:PERSONA] nella fascia temporale di interesse, come narrato dalla parte civile medesima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 36340/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris