CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 giugno 2022, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata il 14 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto dal provvedimento impugnato risulta congruamente motivata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello alla luce della genericità delle argomentazioni, che sono state altresì riproposte con iI presente ricorso (come il fatto che l'imputato versasse in condizioni disagiate, fosse senza fissa dimora e che il fatto non avrebbe potuto per questo ritenersi che di mintentità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'dente