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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19262/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che, riportandosi a quelle, depositate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale ha invocato declaratoria di inarmissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente per delega orale in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lemma, che nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], detto 'persichello', avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2025 a carico dell'odierno ricorrente, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 99 cod.pen., 74 comma 1 e 2 d.P.R. 309/90, dal 2020 al mese di luglio 2021, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81, "con i ruoli apicali di capi, promotori e finanziatori dell'associazione con compiti e poteri direttivi" come chiarito in contestazione (capo C.1), agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90, tra il 9 e I'll febbraio 2021, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81 (capo C.3), agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2021 (capo C.4), agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81, [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si procede separatamente), dal febbraio 2021 al 22 luglio 2021, data del sequestro della piantagione (capo C.6).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso ex art. 311 cod.proc.pen. affidato a due motivi.

2.1. Col primo motivo lamenta l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ritenuta sussistenza della associazione, alla partecipazione del ricorrente alla stessa, emergendo, per converso per tabulas l'occasionalità della condotta contestata.

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto la ripetitività della condotta censita in relazione ai reati fine contestati, e le specifiche modalità della stessa, indicative di un costante apporto dell'indagato all'attività del sodalizio.

Sostiene la difesa che le risultanze disponibili -una serie di conversazioni intercettate in ambientale- rassegnino, solo, argomenti a sostegno di un concorso di persone nel reato continuato, in difetto così della prova dell'esistenza del gruppo associativo, come del pactum sceleris e della affectio societatis in capo al prevenuto.

2.2. Col secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del prevenuto, con ruolo apicale, in senso alla asserita consorteria criminale, riconosciuto con argomentazione aspecifiche. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una confutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza impugnata e nella proposizione di una loro diversa valutazione, non consentita nel giudizio di legittimità.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884- 01).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Il Tribunale, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità sul punto), ha ritenuto di trarre dal compendio investigativo, ed essenzialmente dalle conversazioni intercettate, conferma dell'esistenza ed operatività di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione della canapa ed alla successiva cessione illecita della stessa, capeggiata, tra gli altri, dal ricorrente.

Tanto ha desunto dalla valutazione delle conversazioni attestanti gli indizi (non negati neppure dalla difesa) relativi alle singole ipotesi dei reati fine -ad eccezione di quello contestato al capo C6-, esplicitata con argomentazioni perfettamente aderenti alle indicate e testualmente riprodotte risultanze investigative - intercettive e relative a tradizionali attività di indagine (come riportate alle pagg. 35-17 della ordinanza impugnata e anche direttamente coinvolgenti la persona dell'indagato)- in ordine alla disponibilità in capo agli indagati, tra cui il ricorrente, di diversi luoghi destinati alla coltivazione della canapa, funzionale alla successiva commercializzazione dello stupefacente cosi prodotto.

Ha, quindi, rilevato l'esistenza di gravi indizi a proposito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di detenzione, preparazione e confezionamento della sostanza per la successiva vendita, motivandoli, a confutazione della tesi difensiva, con la certosina ricostruzione delle attività da lui direttamente poste in essere in relazione a ciascuno dei reati fine, e, quanto alla realtà e dimensione della sua partecipazione al contestato sodalizio col censimento delle risultanze indicative della destinazione a lui di una quota-parte degli utili derivanti dalla vendita della sostanza stupefacente ottenuta dalle piantagioni ricollegabili al gruppo, speculare alla sua partecipazione agli investimenti necessari per l'acquisto di sementi, attrezzature e per l'allestimento e la pratica delle coltivazioni (pag. 28 e segg.), evidenziando, in particolare, come fosse proprio il ricorrente a proporre di destinare le somme di propria spettanza a pagamento del debito dell'intero gruppo cui è intraneo nei confronti del fornitore [OSCURATO:PERSONA], e come (cfr. pag. 39 e segg.) sempre il ricorrente partecipasse a conversazioni coi fratelli -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- in ordine a partite di droga vendute e non pagate, ed a possibili soluzioni strategiche future per prevenire perdite e per eludere le investigazioni, alfine individuando nella ripetitività di dette condotte e nelle modalità delle stesse la sostanza della messa a disposizione della persona del ricorrente ai fini di consentire la florida attività del sodalizio, nel che ha individuato sicuro indice della contestata partecipazione associative.

Sì da argomentare, conclusivamente, che «MI [OSCURATO:PERSONA] era soggetto legato da rapporti familiari ai due principali artefici dell'attività associativa, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; partecipava stabilmente alla spartizione degli utili dell'attività illecita consistente nel ricavato della vendita della sostanza stupefacente prodotta in occasione delle molteplici piantagioni realizzate; sosteneva gli oneri finanziari per le spese connesse a sementi e materiali necessari alla coltivazione di ulteriori piantagioni; prendeva parte alla detenzione della sostanza stupefacente, alla lavorazione della stessa per la suddivisione in buste sottovuoto da destinare alla successiva vendita; era depositario di informazioni relative alla vendita di partite di sostanza stupefacente al Nord Italia, all'occultamento di partite di droga, alla programmazione di attività per il recupero dei crediti connessi alla vendita della sostanza».

4. Con questi elementi il ricorso non si confronta. 4A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante, ed è invece logica e non contraddittoria, il ricorso enuncia argomentazioni generiche, introducendo temi che esprimono la non condivisione delle ragioni della decisione impugnata, ma non anche censure concretamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, che si limita ad una doppia censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, neppure concretamente indicando quali elementi, di segno contrario, avrebbero dovuto/potuto esser valorizzati.

5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Di P.Q.Mr3,3302:4:2, in CairceLleriaOggi, 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rreabito 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che, riportandosi a quelle, depositate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale ha invocato declaratoria di inarmissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente per delega orale in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lemma, che nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], detto 'persichello', avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2025 a carico dell'odierno ricorrente, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 99 cod.pen., 74 comma 1 e 2 d.P.R. 309/90, dal 2020 al mese di luglio 2021, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81, "con i ruoli apicali di capi, promotori e finanziatori dell'associazione con compiti e poteri direttivi" come chiarito in contestazione (capo C.1), agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90, tra il 9 e I'll febbraio 2021, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81 (capo C.3), agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2021 (capo C.4), agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, [OSCURATO:PERSONA] c. 81, [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si procede separatamente), dal febbraio 2021 al 22 luglio 2021, data del sequestro della piantagione (capo C.6). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso ex art. 311 cod.proc.pen. affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ritenuta sussistenza della associazione, alla partecipazione del ricorrente alla stessa, emergendo, per converso per tabulas l'occasionalità della condotta contestata. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto la ripetitività della condotta censita in relazione ai reati fine contestati, e le specifiche modalità della stessa, indicative di un costante apporto dell'indagato all'attività del sodalizio. Sostiene la difesa che le risultanze disponibili -una serie di conversazioni intercettate in ambientale- rassegnino, solo, argomenti a sostegno di un concorso di persone nel reato continuato, in difetto così della prova dell'esistenza del gruppo associativo, come del pactum sceleris e della affectio societatis in capo al prevenuto. 2.2. Col secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del prevenuto, con ruolo apicale, in senso alla asserita consorteria criminale, riconosciuto con argomentazione aspecifiche. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una confutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza impugnata e nella proposizione di una loro diversa valutazione, non consentita nel giudizio di legittimità. 2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884- 01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Il Tribunale, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità sul punto), ha ritenuto di trarre dal compendio investigativo, ed essenzialmente dalle conversazioni intercettate, conferma dell'esistenza ed operatività di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione della canapa ed alla successiva cessione illecita della stessa, capeggiata, tra gli altri, dal ricorrente. Tanto ha desunto dalla valutazione delle conversazioni attestanti gli indizi (non negati neppure dalla difesa) relativi alle singole ipotesi dei reati fine -ad eccezione di quello contestato al capo C6-, esplicitata con argomentazioni perfettamente aderenti alle indicate e testualmente riprodotte risultanze investigative - intercettive e relative a tradizionali attività di indagine (come riportate alle pagg. 35-17 della ordinanza impugnata e anche direttamente coinvolgenti la persona dell'indagato)- in ordine alla disponibilità in capo agli indagati, tra cui il ricorrente, di diversi luoghi destinati alla coltivazione della canapa, funzionale alla successiva commercializzazione dello stupefacente cosi prodotto. Ha, quindi, rilevato l'esistenza di gravi indizi a proposito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di detenzione, preparazione e confezionamento della sostanza per la successiva vendita, motivandoli, a confutazione della tesi difensiva, con la certosina ricostruzione delle attività da lui direttamente poste in essere in relazione a ciascuno dei reati fine, e, quanto alla realtà e dimensione della sua partecipazione al contestato sodalizio col censimento delle risultanze indicative della destinazione a lui di una quota-parte degli utili derivanti dalla vendita della sostanza stupefacente ottenuta dalle piantagioni ricollegabili al gruppo, speculare alla sua partecipazione agli investimenti necessari per l'acquisto di sementi, attrezzature e per l'allestimento e la pratica delle coltivazioni (pag. 28 e segg.), evidenziando, in particolare, come fosse proprio il ricorrente a proporre di destinare le somme di propria spettanza a pagamento del debito dell'intero gruppo cui è intraneo nei confronti del fornitore [OSCURATO:PERSONA], e come (cfr. pag. 39 e segg.) sempre il ricorrente partecipasse a conversazioni coi fratelli -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- in ordine a partite di droga vendute e non pagate, ed a possibili soluzioni strategiche future per prevenire perdite e per eludere le investigazioni, alfine individuando nella ripetitività di dette condotte e nelle modalità delle stesse la sostanza della messa a disposizione della persona del ricorrente ai fini di consentire la florida attività del sodalizio, nel che ha individuato sicuro indice della contestata partecipazione associative. Sì da argomentare, conclusivamente, che «MI [OSCURATO:PERSONA] era soggetto legato da rapporti familiari ai due principali artefici dell'attività associativa, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; partecipava stabilmente alla spartizione degli utili dell'attività illecita consistente nel ricavato della vendita della sostanza stupefacente prodotta in occasione delle molteplici piantagioni realizzate; sosteneva gli oneri finanziari per le spese connesse a sementi e materiali necessari alla coltivazione di ulteriori piantagioni; prendeva parte alla detenzione della sostanza stupefacente, alla lavorazione della stessa per la suddivisione in buste sottovuoto da destinare alla successiva vendita; era depositario di informazioni relative alla vendita di partite di sostanza stupefacente al Nord Italia, all'occultamento di partite di droga, alla programmazione di attività per il recupero dei crediti connessi alla vendita della sostanza». 4. Con questi elementi il ricorso non si confronta. 4A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante, ed è invece logica e non contraddittoria, il ricorso enuncia argomentazioni generiche, introducendo temi che esprimono la non condivisione delle ragioni della decisione impugnata, ma non anche censure concretamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, che si limita ad una doppia censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, neppure concretamente indicando quali elementi, di segno contrario, avrebbero dovuto/potuto esser valorizzati. 5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Di P.Q.Mr3,3302:4:2, in CairceLleriaOggi, 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rreabito 5
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