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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 febbraio 2020

Cassazione n. 32590/2021

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ETO 9 [OSCURATO:PERSONA] 13514/2020 Roma, 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 2_ Sci O [OSCURATO:PERSONA] in Liquicla7ione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], recante il nr. 502 nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

DEPOSITATO !N CANICELI.F77.1\ oggi, • 2 NOM 20 2--1 li Funzioaurio (iudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO 9 [OSCURATO:PERSONA] 13514/2020 Roma, 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 2_ Sci O [OSCURATO:PERSONA] in Liquicla7ione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], recante il nr. 502 nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N CANICELI.F77.1\ oggi, • 2 NOM 20 2--1 li Funzioaurio (iudiz
Decreto Cassazione n. 32590/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris