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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28422/2026

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on rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per graveinfermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quellasubordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter,comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avanzate dalla detenutaXXXXXXXXXXXX, ristretta in Istituto in espiazione della pena di dodici anni, tremesi e dodici giorni, in relazione a più reati contro il patrimonio (fine pena8.2.2032).Nel provvedimento sono richiamate le recenti relazioni sanitarie a firma deldott.

Coppettelli e dei dottori Falcocchio e Celli, che riflettono accertamentidiagnostici eseguiti fino a ottobre 2025 e delineano un quadro multi-patologico(deflessione del tono dell’umore in soggetto con possibile discontrollo degliimpulsi a carattere autolesivo e cronicizzazioni invalidanti dei disturbi osteo-articolari che richiedono frequenti accessi alle strutture esterne) ritenutostazionario e adeguatamente trattato in regime carcerario o, comunque, facendoluogo agli strumenti di cui all'art. 11 Ord. pen.Ha, dunque, escluso l’incompatibilità con lo stato detentivo, anche sotto ilprofilo dell'umanità dell'esecuzione della pena.2.

Ricorre per cassazione la condannata, per il tramite del difensore difiducia, articolando due motivi.2.1.

Con il primo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 147cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.Il motivo addebita all’ordinanza impugnata la sottovalutazione del quadronosografico della detenuta.

Sarebbe, invero, infondata l’affermazione delTribunale sulle condizioni stazionarie e in adeguato trattamento e cura, sol che siconsideri che a seguito degli esiti di ben due visite medico-legati era statodiagnosticato alla detenuta un disturbo depressivo in soggetto con aspetti dellapersonalità predisponenti a condotte suicidarie e si era evidenziato cha la purampia e prolungata terapia farmacologica antalgica non aveva comportato laregressione del quadro doloroso delle patologie osteo-articolari.

Inoltre, inriferimento alle patologie somatiche, si erano registrati frequenti accessi esterni,con necessità di solleciti al medico interno e la stessa Direzione della Casacircondariale, quanto meno da maggio 2024 e fino all’ottobre 2025, si eraespressa nel senso di una incompatibilità con il regime carcerario.Dunque, secondo la ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe per unverso misconosciuto la gravità della sua situazione, e per altro verso, pur in certomodo comunque riflettendola, non l’avrebbe adeguatamente valorizzata ai finidell’adozione dei provvedimenti di competenza.2.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agliartt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. in punto di mancataapplicazione della detenzione domiciliare.Osserva la ricorrente che, ove fosse eventualmente residuato un profilo dipericolosità, lo stesso avrebbe potuto essere arginato con tale misuraalternativa, espressamente invocata in sede di istanza al Giudice specializzato,sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettatol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati dalla Corte, ai finidel differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primocomma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto ilcondannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocarerilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che nonsi possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in propositooperare un bilanciamento tra l ’ interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n.11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020,dep. 2021 Furnari, Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014,Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv.251674).Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto aldifferimento, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparirel’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s'ispira la normacontenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv.228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia didignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n.39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011,Buonanno, Rv. 249966 – 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132).Ripetutamente questa Corte ha, però, precisato anche che le compromessecondizioni del condannato costituiscono condizione necessaria, ma nonsufficiente per il differimento della pena o per la sua esecuzione in ambienteextra murario, in quanto il giudice, pur in presenza di una «seria» patologia deldetenuto, non è tenuto automaticamente ad accogliere le istanze difensive,dovendo verificare se la stessa sia congruamente fronteggiabile in ambientecarcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità e impedisca ilnormale regime trattamentale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv.274879 – 01; Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013, Rossodivita, Rv. 254509; Sez. 1,n. 1371 del 24/11/2010, dep. 2011, Sergi, Rv. 249319; Sez. 1, n. 27313 del24/06/2008, Commisso, Rv. 240877).In merito al rapporto che intercorre tra le ipotesi di differimentodell'esecuzione della pena e l'applicazione provvisoria della detenzionedomiciliare ex art. 47, comma 1 ter, Ord. pen., è stato puntualizzato chel'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione delle prime precludeautomaticamente l'accesso alla seconda, essendo quest'ultima (priva di unambito applicativo autonomo) concedibile, in via surrogatoria, a condizione chericorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Paiano, Rv. 274879 –01; Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, Coku, Rv. 263971).Passando ai parametri valutativi cui il giudice deve, in questa materia,conformare la decisione, si è chiarito che la possibilità di ammettere ilcondannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato eprorogabile, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativodell'esecuzione della pena, mira a soddisfare l'esigenza che, in determinati casi,valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l'esecuzionedella pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzionedomiciliare.Pertanto, il tribunale di sorveglianza è chiamato a compiere una duplicevalutazione: deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richiestedalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, ladetenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualoraricorrano ragioni particolari.

In assenza dell'indicazione di un parametrolegislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a unaqualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristichedel reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute,esistenza o non di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degliinterventi terapeutici con il regime carcerario e così via) o sul piano della gravitàe durata della pena da scontare» (Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv.215494).

In linea con tale impostazione è stato affermato che «la valutazionesull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute delrecluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione dipersona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano odegradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizionicomplessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio, non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione deldetenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura edassistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto» (Sez.1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del30/06/2015, Pavone, Rv. 264468; Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, Vardaro,Rv. 251478).3.

Tanto premesso, la motivazione a fondamento della decisione impugnatanon esprime una logica e coerente applicazione dei principi ermeneutici sopraenunciati.Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, escluso la sussistenza delle condizioniper l'accoglimento di tutte le domande difensive sulla base di valutazioniassertive e poco coerenti rispetto a quanto risultante dalla documentazione insono state ritenute non incompatibili con il regime detentivo soltanto perché lestesse non presentavano acuzie e venivano costantemente monitorate daisanitari del carcere.Il Tribunale ha, tuttavia, omesso di considerare che: i) alla detenuta erastato diagnosticato un disturbo depressivo in soggetto con aspetti dellapersonalità predisponenti a condotte suicidarie e si era evidenziato come la purampia e prolungata terapia farmacologica antalgica non avesse determinato laregressione del quadro doloroso, incidente su quello psicologico; ii) si eranoregistrati frequenti accessi esterni, con solleciti al medico interno per problemiorganizzativi (indisponibilità del nucleo traduzioni; iii) nelle relazioni provenientedalla Direzione sanitaria dell'Istituto di pena, in epoca certamente antecedente amaggio 2024, era stato espresso un giudizio di incompatibilità con il regimecarcerario, evidenziandosi che – nonostante la sostanziale invariabilità dellepatologie e la regolare assunzione di terapia – «sul quadro patologico generaleincidevano profondamente la severa situazione patologica vertebrale del trattocervico-lombosacrale, progressivamente complicata dalla presenza di patologiaartrosica in altri distretti e l’impossibilità di mettere in atto l’utilizzazione deiidonei presidi ortopedici e praticare adeguata terapia riabilitativa, come più volteconfermato dagli specialisti».

Tale giudizio era stato confermato nelle successiverelazioni, ivi compresa quella del 24 ottobre 2025, dove – sebbene non si facesseespresso riferimento all’incompatibilità con il regime carcerario, invece contenutonelle relazioni precedenti – vi era l’esplicita «conferma del parere giàripetutamente espresso» nelle relazioni allegate.Si tratta di dati obiettivi il cui tenore imponeva al Tribunale una più attentalettura delle risultanze mediche in atti e, se necessario, un approfondimentovolto a comprendere l'effettiva gravità delle condizioni di salute della condannatae la loro compatibilità con il regime carcerario.Sul punto, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata appare,invece, del tutto inadeguato, tale da inficiare il necessario il bilanciamento deldiritto del condannato a ricevere le più appropriate cure mediche in ambienteextra murario, senza neppure un confronto con le istanze sociali correlate allasua pericolosità; la non compiutamente accertata curabilità in carcere dellepatologie della detenuta ha, infatti, reso indefinito il primo dei due poli delgiudizio, facendo sì che al secondo venisse sostanzialmente e implicitamenteaccordata una indebita valenza primaria.In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nellaforma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può, invero,limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidisanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, lecondizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchél'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, n.49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01).

Il giudice che, in presenza di datio documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanzadi differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motividi salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 – 01;Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016,Morelli, Rv. 269200 - 01).La motivazione, poi, è del tutto mancante rispetto alla richiesta diconcessione della detenzione domiciliare perché si conclude, in via generale,ritenendo la compatibilità con il regime intramurario senza affrontare la richiestasvolta dall'istante in via subordinata.4.

La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame dell’istanza, libero negliesiti, ma ossequiante dei principi suindicati.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per graveinfermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quellasubordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter,comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avanzate dalla detenutaXXXXXXXXXXXX, ristretta in Istituto in espiazione della pena di dodici anni, tremesi e dodici giorni, in relazione a più reati contro il patrimonio (fine pena8.2.2032).Nel provvedimento sono richiamate le recenti relazioni sanitarie a firma deldott. Coppettelli e dei dottori Falcocchio e Celli, che riflettono accertamentidiagnostici eseguiti fino a ottobre 2025 e delineano un quadro multi-patologico(deflessione del tono dell’umore in soggetto con possibile discontrollo degliimpulsi a carattere autolesivo e cronicizzazioni invalidanti dei disturbi osteo-articolari che richiedono frequenti accessi alle strutture esterne) ritenutostazionario e adeguatamente trattato in regime carcerario o, comunque, facendoluogo agli strumenti di cui all'art. 11 Ord. pen.Ha, dunque, escluso l’incompatibilità con lo stato detentivo, anche sotto ilprofilo dell'umanità dell'esecuzione della pena.2. Ricorre per cassazione la condannata, per il tramite del difensore difiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 147cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.Il motivo addebita all’ordinanza impugnata la sottovalutazione del quadronosografico della detenuta. Sarebbe, invero, infondata l’affermazione delTribunale sulle condizioni stazionarie e in adeguato trattamento e cura, sol che siconsideri che a seguito degli esiti di ben due visite medico-legati era statodiagnosticato alla detenuta un disturbo depressivo in soggetto con aspetti dellapersonalità predisponenti a condotte suicidarie e si era evidenziato cha la purampia e prolungata terapia farmacologica antalgica non aveva comportato laregressione del quadro doloroso delle patologie osteo-articolari. Inoltre, inriferimento alle patologie somatiche, si erano registrati frequenti accessi esterni,con necessità di solleciti al medico interno e la stessa Direzione della Casacircondariale, quanto meno da maggio 2024 e fino all’ottobre 2025, si eraespressa nel senso di una incompatibilità con il regime carcerario.Dunque, secondo la ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe per unverso misconosciuto la gravità della sua situazione, e per altro verso, pur in certomodo comunque riflettendola, non l’avrebbe adeguatamente valorizzata ai finidell’adozione dei provvedimenti di competenza.2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agliartt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. in punto di mancataapplicazione della detenzione domiciliare.Osserva la ricorrente che, ove fosse eventualmente residuato un profilo dipericolosità, lo stesso avrebbe potuto essere arginato con tale misuraalternativa, espressamente invocata in sede di istanza al Giudice specializzato,sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettatol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati dalla Corte, ai finidel differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primocomma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto ilcondannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocarerilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che nonsi possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in propositooperare un bilanciamento tra l ’ interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n.11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020,dep. 2021 Furnari, Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014,Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv.251674).Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto aldifferimento, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparirel’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s'ispira la normacontenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv.228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia didignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n.39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011,Buonanno, Rv. 249966 – 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132).Ripetutamente questa Corte ha, però, precisato anche che le compromessecondizioni del condannato costituiscono condizione necessaria, ma nonsufficiente per il differimento della pena o per la sua esecuzione in ambienteextra murario, in quanto il giudice, pur in presenza di una «seria» patologia deldetenuto, non è tenuto automaticamente ad accogliere le istanze difensive,dovendo verificare se la stessa sia congruamente fronteggiabile in ambientecarcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità e impedisca ilnormale regime trattamentale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv.274879 – 01; Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013, Rossodivita, Rv. 254509; Sez. 1,n. 1371 del 24/11/2010, dep. 2011, Sergi, Rv. 249319; Sez. 1, n. 27313 del24/06/2008, Commisso, Rv. 240877).In merito al rapporto che intercorre tra le ipotesi di differimentodell'esecuzione della pena e l'applicazione provvisoria della detenzionedomiciliare ex art. 47, comma 1 ter, Ord. pen., è stato puntualizzato chel'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione delle prime precludeautomaticamente l'accesso alla seconda, essendo quest'ultima (priva di unambito applicativo autonomo) concedibile, in via surrogatoria, a condizione chericorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Paiano, Rv. 274879 –01; Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, Coku, Rv. 263971).Passando ai parametri valutativi cui il giudice deve, in questa materia,conformare la decisione, si è chiarito che la possibilità di ammettere ilcondannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato eprorogabile, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativodell'esecuzione della pena, mira a soddisfare l'esigenza che, in determinati casi,valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l'esecuzionedella pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzionedomiciliare.Pertanto, il tribunale di sorveglianza è chiamato a compiere una duplicevalutazione: deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richiestedalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, ladetenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualoraricorrano ragioni particolari. In assenza dell'indicazione di un parametrolegislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a unaqualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristichedel reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute,esistenza o non di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degliinterventi terapeutici con il regime carcerario e così via) o sul piano della gravitàe durata della pena da scontare» (Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv.215494). In linea con tale impostazione è stato affermato che «la valutazionesull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute delrecluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione dipersona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano odegradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizionicomplessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio, non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione deldetenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura edassistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto» (Sez.1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del30/06/2015, Pavone, Rv. 264468; Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, Vardaro,Rv. 251478).3. Tanto premesso, la motivazione a fondamento della decisione impugnatanon esprime una logica e coerente applicazione dei principi ermeneutici sopraenunciati.Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, escluso la sussistenza delle condizioniper l'accoglimento di tutte le domande difensive sulla base di valutazioniassertive e poco coerenti rispetto a quanto risultante dalla documentazione insono state ritenute non incompatibili con il regime detentivo soltanto perché lestesse non presentavano acuzie e venivano costantemente monitorate daisanitari del carcere.Il Tribunale ha, tuttavia, omesso di considerare che: i) alla detenuta erastato diagnosticato un disturbo depressivo in soggetto con aspetti dellapersonalità predisponenti a condotte suicidarie e si era evidenziato come la purampia e prolungata terapia farmacologica antalgica non avesse determinato laregressione del quadro doloroso, incidente su quello psicologico; ii) si eranoregistrati frequenti accessi esterni, con solleciti al medico interno per problemiorganizzativi (indisponibilità del nucleo traduzioni; iii) nelle relazioni provenientedalla Direzione sanitaria dell'Istituto di pena, in epoca certamente antecedente amaggio 2024, era stato espresso un giudizio di incompatibilità con il regimecarcerario, evidenziandosi che – nonostante la sostanziale invariabilità dellepatologie e la regolare assunzione di terapia – «sul quadro patologico generaleincidevano profondamente la severa situazione patologica vertebrale del trattocervico-lombosacrale, progressivamente complicata dalla presenza di patologiaartrosica in altri distretti e l’impossibilità di mettere in atto l’utilizzazione deiidonei presidi ortopedici e praticare adeguata terapia riabilitativa, come più volteconfermato dagli specialisti». Tale giudizio era stato confermato nelle successiverelazioni, ivi compresa quella del 24 ottobre 2025, dove – sebbene non si facesseespresso riferimento all’incompatibilità con il regime carcerario, invece contenutonelle relazioni precedenti – vi era l’esplicita «conferma del parere giàripetutamente espresso» nelle relazioni allegate.Si tratta di dati obiettivi il cui tenore imponeva al Tribunale una più attentalettura delle risultanze mediche in atti e, se necessario, un approfondimentovolto a comprendere l'effettiva gravità delle condizioni di salute della condannatae la loro compatibilità con il regime carcerario.Sul punto, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata appare,invece, del tutto inadeguato, tale da inficiare il necessario il bilanciamento deldiritto del condannato a ricevere le più appropriate cure mediche in ambienteextra murario, senza neppure un confronto con le istanze sociali correlate allasua pericolosità; la non compiutamente accertata curabilità in carcere dellepatologie della detenuta ha, infatti, reso indefinito il primo dei due poli delgiudizio, facendo sì che al secondo venisse sostanzialmente e implicitamenteaccordata una indebita valenza primaria.In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nellaforma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può, invero,limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidisanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, lecondizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchél'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, n.49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01). Il giudice che, in presenza di datio documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanzadi differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motividi salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicinecessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 – 01;Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016,Morelli, Rv. 269200 - 01).La motivazione, poi, è del tutto mancante rispetto alla richiesta diconcessione della detenzione domiciliare perché si conclude, in via generale,ritenendo la compatibilità con il regime intramurario senza affrontare la richiestasvolta dall'istante in via subordinata.4. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame dell’istanza, libero negliesiti, ma ossequiante dei principi suindicati.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28422/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris