CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE DISTRETTUALE per il RIESAME, con ordinanza in data 30/6/2022 ha respinto l'appello avverso l'ordinanza con la quale la CORTE d'APPELLO di NAPOLI il 7-10/5/2022 ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, con la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis e 629 e 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. L'atto, presentato il 17 maggio 2022, è sottoscritto personalmente dall'imputato (il difensore ha sottoscritto solo per autentica della firma apposta alla delega per il deposito "in nome e vece" del ricorrente) e il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Cos