CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 01761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6917-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 850/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 06917 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- I Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 54, del d.P.R. n. 131 del 1986" ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] ha annullato per difetto di motivazione -segnatamente per mancata esternazione delle "informazioni necessarie a spiegare l'iter logico giuridico seguito per giungere alla richiesta prospettata"- due avvisi di liquidazione notificati da essa Agenzia a [OSCURATO:PERSONA] -odierna intimata- in relazione a due identici lodi arbitrali; 2. la contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022; 4. in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della quinta sezione civile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2