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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17228/2026

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rnello, il quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 10 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Anconarigettava l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare formulata daXXXXXXXXXXXXXXXX, condannata alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il delittodi estorsione.

Dopo aver illustrato la situazione personale, familiare e sociale dellacondannata, madre di dieci figli, vedova, con un compagno con il quale convive in zona dicampagna, con una pensione di reversibilità di euro 630,00 mensili, con due precedentipenali risalenti al 2006 e al 2010 (mancata esecuzione dolosa ordine del giudice einosservanza provvedimenti dell’autorità), osservava che la condannata, benchécollaborativa con l’[OSCURATO:PERSONA], ha difficoltà a rivisitare criticamente i fatti per i quali è statacondannata, minimizzando gli accadimenti.

Inoltre, ella non ha indicato alcuna attività divolontariato cui intende dedicarsi, non essendosi neanche attivata in tal senso e non èemersa alcuna attività a contenuto risocializzante.

Riteneva, quindi, che l’istanza diaffidamento in prova non potesse essere accolta.

Quanto alla detenzione domiciliare,osservava che è inammissibile in ragione dell’entità della pena da espiare.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrentededucendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. Pen.

Osserva chel’ordinanza si è basata su una lettura erronea e parziale della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale,premesso che la condannata si è rapportata al servizio in modo consono e con pienacollaborazione, ha osservato che, nonostante le difficoltà dovute ai traumi vissuti nel passatoe al contesto in cui è vissuta, se adeguatamente supportata, è in grado di compiere unariflessione critica sulla gravità dei fatti per i quali è stata condannata, concludendo conl’affermare che la condannata possiede «le risorse per poter positivamente fruire dellamisura dell’affidamento in prova al servizio sociale potendo, mediante i colloqui con lafunzionaria incaricata e l’eventuale partecipazione a percorsi sulla legalità...., pervenire ariflessioni critiche sui propri agiti e assimilare i concetti di legalità e convivenza civile che, acausa del contesto socio-culturale di appartenenza, non sono stati interiorizzati».Quanto alle attività di volontariato e risocializzanti, osserva che nell’istanza, lacondannata si era dichiarata disponibile a svolgere qualunque attività riparatoria e che, acausa del contesto di provenienza, ella non è in grado di compiere autonomamente unpercorso di rieducazione, al quale, invece, può essere instradata dal servizio sociale che lepotrebbe assicurare il necessario supporto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza.

Ha osservato che, nonostante la gravità del reato, anche in ragione del graveriflesso sulla persona offesa e nonostante i due precedenti penali che inducono a ritenereche le condotte antisociali non siano episodi isolati, tuttavia, non risulta adeguatamentevalutata la situazione familiare e il contesto socio-culturale di provenienza, anche in ragionedell’età della condannata, in relazione alla quale non risultano valutate altre ipotesi di misurealternative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.L’art. 47, comma 3-bis legge n. 354 del 1975 consente la misuraalternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che deveespiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione.Condizione per l’ammissione alla misura è che il condannato, quantomenonell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in statodetentivo o in libertà, abbia tenuto un comportamento tale da consentire ilgiudizio di cui al comma 2, ovvero tale da consentire di ritenere che la misurapossa contribuire alla rieducazione del condannato e, al contempo, adassicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.Ai fini della concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali,pertanto, il giudice di sorveglianza è chiamato a compiere una valutazioneprognostica in ordine al completo reinserimento sociale del condannato all’esitodella misura alternativa (Sez. 1, n. 1410 del 2020), da effettuare, nel caso dicondannato libero, sulla base della relazione sociale redatta dall’[OSCURATO:PERSONA].A tal fine, la giurisprudenza ha enucleato taluni parametri di valutazionecostituiti dall'esame della personalità del condannato desumibile dalla gravità deireati commessi per i quali è in espiazione la pena, dai precedenti penali (Sez. 1,04/03/1999, Rv. 213062) e da eventuali procedimenti pendenti (Sez. 1,11/03/1997, Rv. 207998).

La valutazione deve estendersi, inoltre, all'analisi dellacondotta successivamente serbata dal condannato, attesa l'esigenza diaccertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza dielementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito dellaprova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez.1, n. 4390 del 2020).

In taleprospettiva, assumono rilievo gli elementi costituiti dall’assenza di nuovedenunzie, dal ripudio delle condotte devianti del passato, dall'adesione alleragioni più profonde di valori socialmente condivisi, dall'attaccamento alcontesto familiare, dalla condotta di vita attuale, dall'eventuale buona prospettivarisocializzante.

D’altro canto, l'attività lavorativa non è rilevante per i soggetti dietà avanzata e comunque superiore a quella di ordinaria abilità al lavoro (Sez. 1,n. 1023 del 30/10/2018 dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869).

Assume, invece, rilievoin tale caso, la disponibilità all’impegno sociale da cui possa desumersi unaprognosi positiva di futuri comportamenti. (Sez. 1, n. 11191 del 17.2.2021).

Nonè richiesta, d'altro canto, una integrale revisione critica della propria condotta daparte del condannato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazionedella personalità emerga che sia stato almeno avviato tale processo critico (Sez.1, n° 773 del 03.12.2013, Rv 258402).3.

L’ordinanza impugnata non può superare il vaglio di legittimità,essendo stata pronunciata sulla base di una non corretta applicazione deiprincipi di diritto enunciati e di una parziale valutazione della relazionedell’[OSCURATO:PERSONA].

Nel compiere il giudizio prognostico, infatti, il Tribunale ha valorizzatoesclusivamente la difficoltà nella presa di coscienza e nell’organizzazioneautonoma e personale del percorso in ragione della situazione deficitaria dipartenza, senza, tuttavia, confrontarsi con la causa di tale difficoltà (provenienzasocio-culturale modesta) e, soprattutto, con la possibilità di superare taleostacolo con un adeguato supporto e guida nel percorso di presa di coscienza enell’organizzazione e gestione del programma risocializzante e di rieducazione.In tal modo, il Tribunale non ha compiuto la valutazione prognostica chedeve tenere conto non solo o non tanto delle difficoltà di partenza, quanto dellaprospettiva di recupero sulla base della volontà manifestata e con adeguatosupporto che consenta di superare gli ostacoli di natura socio-culturale.Nessuna valutazione è stata compiuta, inoltre, degli elementi costituitidall’assenza di carichi pendenti, dall’ammissione dei fatti, seppur con difficoltà acomprendere la gravità dell’agito, del contesto familiare con riferimento alsupporto che può fornirle, dalla condotta di vita attuale.4.

Alla luce di tali motivi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona perché proceda a nuovo giudizionel rispetto dei principi enunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diAncona.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rnello, il quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Anconarigettava l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare formulata daXXXXXXXXXXXXXXXX, condannata alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il delittodi estorsione. Dopo aver illustrato la situazione personale, familiare e sociale dellacondannata, madre di dieci figli, vedova, con un compagno con il quale convive in zona dicampagna, con una pensione di reversibilità di euro 630,00 mensili, con due precedentipenali risalenti al 2006 e al 2010 (mancata esecuzione dolosa ordine del giudice einosservanza provvedimenti dell’autorità), osservava che la condannata, benchécollaborativa con l’[OSCURATO:PERSONA], ha difficoltà a rivisitare criticamente i fatti per i quali è statacondannata, minimizzando gli accadimenti. Inoltre, ella non ha indicato alcuna attività divolontariato cui intende dedicarsi, non essendosi neanche attivata in tal senso e non èemersa alcuna attività a contenuto risocializzante. Riteneva, quindi, che l’istanza diaffidamento in prova non potesse essere accolta. Quanto alla detenzione domiciliare,osservava che è inammissibile in ragione dell’entità della pena da espiare.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrentededucendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. Pen. Osserva chel’ordinanza si è basata su una lettura erronea e parziale della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale,premesso che la condannata si è rapportata al servizio in modo consono e con pienacollaborazione, ha osservato che, nonostante le difficoltà dovute ai traumi vissuti nel passatoe al contesto in cui è vissuta, se adeguatamente supportata, è in grado di compiere unariflessione critica sulla gravità dei fatti per i quali è stata condannata, concludendo conl’affermare che la condannata possiede «le risorse per poter positivamente fruire dellamisura dell’affidamento in prova al servizio sociale potendo, mediante i colloqui con lafunzionaria incaricata e l’eventuale partecipazione a percorsi sulla legalità...., pervenire ariflessioni critiche sui propri agiti e assimilare i concetti di legalità e convivenza civile che, acausa del contesto socio-culturale di appartenenza, non sono stati interiorizzati».Quanto alle attività di volontariato e risocializzanti, osserva che nell’istanza, lacondannata si era dichiarata disponibile a svolgere qualunque attività riparatoria e che, acausa del contesto di provenienza, ella non è in grado di compiere autonomamente unpercorso di rieducazione, al quale, invece, può essere instradata dal servizio sociale che lepotrebbe assicurare il necessario supporto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza. Ha osservato che, nonostante la gravità del reato, anche in ragione del graveriflesso sulla persona offesa e nonostante i due precedenti penali che inducono a ritenereche le condotte antisociali non siano episodi isolati, tuttavia, non risulta adeguatamentevalutata la situazione familiare e il contesto socio-culturale di provenienza, anche in ragionedell’età della condannata, in relazione alla quale non risultano valutate altre ipotesi di misurealternative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2.L’art. 47, comma 3-bis legge n. 354 del 1975 consente la misuraalternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che deveespiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione.Condizione per l’ammissione alla misura è che il condannato, quantomenonell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in statodetentivo o in libertà, abbia tenuto un comportamento tale da consentire ilgiudizio di cui al comma 2, ovvero tale da consentire di ritenere che la misurapossa contribuire alla rieducazione del condannato e, al contempo, adassicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.Ai fini della concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali,pertanto, il giudice di sorveglianza è chiamato a compiere una valutazioneprognostica in ordine al completo reinserimento sociale del condannato all’esitodella misura alternativa (Sez. 1, n. 1410 del 2020), da effettuare, nel caso dicondannato libero, sulla base della relazione sociale redatta dall’[OSCURATO:PERSONA].A tal fine, la giurisprudenza ha enucleato taluni parametri di valutazionecostituiti dall'esame della personalità del condannato desumibile dalla gravità deireati commessi per i quali è in espiazione la pena, dai precedenti penali (Sez. 1,04/03/1999, Rv. 213062) e da eventuali procedimenti pendenti (Sez. 1,11/03/1997, Rv. 207998). La valutazione deve estendersi, inoltre, all'analisi dellacondotta successivamente serbata dal condannato, attesa l'esigenza diaccertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza dielementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito dellaprova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez.1, n. 4390 del 2020). In taleprospettiva, assumono rilievo gli elementi costituiti dall’assenza di nuovedenunzie, dal ripudio delle condotte devianti del passato, dall'adesione alleragioni più profonde di valori socialmente condivisi, dall'attaccamento alcontesto familiare, dalla condotta di vita attuale, dall'eventuale buona prospettivarisocializzante. D’altro canto, l'attività lavorativa non è rilevante per i soggetti dietà avanzata e comunque superiore a quella di ordinaria abilità al lavoro (Sez. 1,n. 1023 del 30/10/2018 dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). Assume, invece, rilievoin tale caso, la disponibilità all’impegno sociale da cui possa desumersi unaprognosi positiva di futuri comportamenti. (Sez. 1, n. 11191 del 17.2.2021). Nonè richiesta, d'altro canto, una integrale revisione critica della propria condotta daparte del condannato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazionedella personalità emerga che sia stato almeno avviato tale processo critico (Sez.1, n° 773 del 03.12.2013, Rv 258402).3. L’ordinanza impugnata non può superare il vaglio di legittimità,essendo stata pronunciata sulla base di una non corretta applicazione deiprincipi di diritto enunciati e di una parziale valutazione della relazionedell’[OSCURATO:PERSONA]. Nel compiere il giudizio prognostico, infatti, il Tribunale ha valorizzatoesclusivamente la difficoltà nella presa di coscienza e nell’organizzazioneautonoma e personale del percorso in ragione della situazione deficitaria dipartenza, senza, tuttavia, confrontarsi con la causa di tale difficoltà (provenienzasocio-culturale modesta) e, soprattutto, con la possibilità di superare taleostacolo con un adeguato supporto e guida nel percorso di presa di coscienza enell’organizzazione e gestione del programma risocializzante e di rieducazione.In tal modo, il Tribunale non ha compiuto la valutazione prognostica chedeve tenere conto non solo o non tanto delle difficoltà di partenza, quanto dellaprospettiva di recupero sulla base della volontà manifestata e con adeguatosupporto che consenta di superare gli ostacoli di natura socio-culturale.Nessuna valutazione è stata compiuta, inoltre, degli elementi costituitidall’assenza di carichi pendenti, dall’ammissione dei fatti, seppur con difficoltà acomprendere la gravità dell’agito, del contesto familiare con riferimento alsupporto che può fornirle, dalla condotta di vita attuale.4. Alla luce di tali motivi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona perché proceda a nuovo giudizionel rispetto dei principi enunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diAncona.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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