CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26009-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 14626/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 14626 del 17. 9. 2021 del Tribunale di Roma, che, in accoglimento del suo appello ed in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato le ordinanze ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Roma per violazioni dell’art. 7 del codice della strada, disponendo la compensazione delle spese del giudizio; la intimata Prefettura –UTG di Roma è rimasta intimata; il ricorrente ha depositato memoria; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese di giudizio nonostante la soccombenza dell’Amministrazione; il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 118 disp. att. stesso codice e 24 e 11 Cost., censurano la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione ravvisando le “ gravi ed eccezionali ragioni “ nell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla materia del contendere, adottando una motivazione del tutto inadegu ata e contraddittoria; il terzo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente. Considerato che: il primo motivo di ricorso è infondato, tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del principio della soccombenza, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., può dirsi violato nel solo caso in cui il giudice ponga le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa ( Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003 ); il secondo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, trovando applicazione nel caso di specie la nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal d ecreto legge n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 ( art. 13, comma 1 ), come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ( Cass. n. 3977 del 2020; Cass. n. 4696 del 2019 ); sotto altro profilo la motivazione della statuizione impugnata appare, oltre che generica, del tutto incongrua, avendo il Tribunale accolto l’opposizione per vizi formali dei verbali di accertamento, affermando che essi, non indicando il modello, la marca ed il numero di matricola della strumentazione impiegata per la rilevazione delle infrazioni, non consentivano all’opponente di verificare la sua omologazione e la taratura oraria, laddove il contrasto di giurisprudenza appare riferito all’ulteriore questione della applicabilità nella fattispecie della previsione contenuta nell’art. 5 bis della legge n. 21 del 1992 a seguito dell'art. 9, comma 3, del decreto leggen. 244 del 2016, aggiunto dalla legge di conversione n. 19 del 2017 di conversione; il terzo motivo di ricorso è assorbito; la sentenza va pertanto cassatain relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il s econdo motivo di ricorso, rigetta il primo ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consi