CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 526/2018Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 9067/2026Data pubblicazione 10/04/2026GUGLIELMI VINCENZO, in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 393/2/17 depositata in data 19 maggio 2017 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n.393/2/17 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n.89/3/2015 con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] e in proprio,contro l’atto di irrogazione di sanzione IVA 2007 emesso nei loro confronti,la ASD quale responsabile principale e la persona fisica n.q. di autoremateriale della violazione e perciò responsabile solidale.2. Il giudice di prime cure rilevava la connessione tra l'atto oggetto digiudizio e l'avviso di accertamento TC306R201838, impugnato con separatoricorso e separatamente deciso, in quanto entrambi i giudizi scaturivanodallo stesso processo verbale di constatazione e, tenuto conto che lasentenza n. 211/03/13 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] annullato l'accertamento, a sua volta annullava l'avviso di irrogazionesanzioni impugnato.Il giudice d’appello, dato atto del fatto che nelle more era intervenutoappello contro la sentenza pregiudicante con il medesimo esito favorevolea parte contribuente, confermava la decisione di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 526/2018Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 9067/2026Data pubblicazione 10/04/20263. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso perCassazione, affidato ad un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA], inproprio e nella qualità, è rimasto parte intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va premesso che agli atti l’Agenzia ricorrente ha depositato copia delprovvedimento di rigetto dell’istanza di definizione agevolata della lite prot.31777/2018 e che dunque, in assenza di ulteriori elementi forniti da partecontribuente non costituita, la controversia va senz’altro decisa.2. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt.2909 cod. civ., 16 e 17 d.lgs. n.472 del 1997 per aver il giudiced’appello indebitamente annullato il provvedimento sanzionatorio inconseguenza di una sentenza della CTR, n.30/3/2016, relativa all’avviso diaccertamento delle violazioni poi sanzionate con il provvedimentoimpugnato nel presente processo, non definitiva e gravata da ricorso perCassazione iscritto all’rgn 17043/2016.3. Il motivo è fondato, dal momento che il ricorso rgn. 17043/2016 è statoaccolto dalla Corte con ordinanza n.25543 del 2017 la quale ha cassato conrinvio la sentenza della CTR, n.30/3/2016, relativa all’avviso diaccertamento, non passata in giudicato e posta a base della decisioneimpugnata in questa sede.Sussiste, indubbiamente, un rapporto di pregiudizialità tra tale atto e ilconsequenziale atto di irrogazione sanzioni a base del presente processo;tale condizione, peraltro, è al più idonea a determinare la sospensione delgiudizio.Spetterà, dunque, alla Corte di giustizia verificare l’esito del diverso giudizioe adottare i provvedimenti conseguenti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 526/2018Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 9067/2026Data pubblicazione 10/04/20264. La sentenza impugnata è perciò cassata, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, inrelazione al profilo accolto e per le spese. P.Q.Mla Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]