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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43296/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione di un'arma e di detenzione di un'arma e di relativi colpi ascritti all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, dal momento che, pur indicando censure formalmente riconducibili ai suddetti vizi, in vero, prospetta una diversa lettura delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, senza considerare la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, il giudice di merito, con congrua motivazione esente dai contestati vizi di logicità e contraddittorietà, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione di un'arma e di detenzione di un'arma e di relativi colpi ascritti all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, dal momento che, pur indicando censure formalmente riconducibili ai suddetti vizi, in vero, prospetta una diversa lettura delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, senza considerare la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, il giudice di merito, con congrua motivazione esente dai contestati vizi di logicità e contraddittorietà, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobr
Sentenza Cassazione n. 43296/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris