CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa e minacce già pronunciata dal Tribunale di Vercelli con sentenza 22/6/2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MAGRI Lorenzo. 3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, è inammissibile sussistendo adeguata motivazione da parte dei giudici del merito in ordine alla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, logiche e coerenti a quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] Remy, alle acquisizioni documentali e alla portata della frase dei ricorrente, anche in relazione alla situazione in cui la persona offesa medesima si era trovata. Le rimanenti considerazioni appaiono finalizzate a una inammissibile rilettura degli elementi istruttori che prescinde da concreti profili di illogicità dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]