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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 15861/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-M)

1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 24/1/2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in quanto il termine, pure calcolato il periodo di sospensione "covid", sarebbe maturato il 13 novembre 2022, antecedente al 24 gennaio 2023 in cui è stata pronunciata la sentenza.3/\

3. In data 20 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

4. In data 21 dicembre 2023 sono pervenute in cancellaria le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. rilevando che la prescrizione del reato, anche tenuto conto della sospensione prevista per il periodo c.d. covid, era interamente decorsa in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

La doglianza è manifestamente infondata.

2.1. Il reato risulta commesso e accertato il 23 settembre 2017 e da tale data si devono prendere le mosse al fine di calcolare il decorso della prescrizione in quanto la contestazione contenuta nell'imputazione è chiusa e non risultano ulteriori atti antigiuridici.

La consumazione del reato di cui all'art. 660 cod. pen., infatti, va individuata alla data dell'ultima condotta antigiuridica (Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309 - 01: Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico).

2.2. Il termine di prescrizione "ordinario" per la contravvenzione è di cinque anni (4+1) e, quindi, qualora non ci fossero state sospensioni nel corso del processo, questo sarebbe interamente decorso il 23 settembre 2022.

A tale termine però, come evidenzia anche la difesa, va aggiunta la c.d. sospensione "covid" (dal 27 aprile al 30 giugno 2020) e, allora, la data cui fare riferimento diventa il 13 novembre 2022.

Giorno in effetti precedente la pronuncia di secondo grado.

Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e dagli atti, che questa Corte ha il potere- dovere di esaminare per risolvere le questioni processuali dedotte (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094-01), però, risulta un ulteriore periodo di sospensione, dal 20 giugno 2022 al 27 settembre 2022, pari a 98 giorni, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze.

Computando tale ulteriore periodo di sospensione la prescrizione sarebbe maturata in data 19 febbraio 2023, successiva al 24 gennaio 2023, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado.

Circostanza questa che rende manifestamente infondata la censura sollevata dalla difesa.

Ciò anche senza voler considerare, a ben vedere, che termine di prescrizione del reato non era alla data della sentenza comunque ancora interamente decorso (come non lo è ora) poiché si deve tenere conto dell'ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi, previsto per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017 dalla L. 103 del 2017.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-M) 1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 24/1/2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in quanto il termine, pure calcolato il periodo di sospensione "covid", sarebbe maturato il 13 novembre 2022, antecedente al 24 gennaio 2023 in cui è stata pronunciata la sentenza.3/\ 3. In data 20 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 4. In data 21 dicembre 2023 sono pervenute in cancellaria le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. rilevando che la prescrizione del reato, anche tenuto conto della sospensione prevista per il periodo c.d. covid, era interamente decorsa in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Il reato risulta commesso e accertato il 23 settembre 2017 e da tale data si devono prendere le mosse al fine di calcolare il decorso della prescrizione in quanto la contestazione contenuta nell'imputazione è chiusa e non risultano ulteriori atti antigiuridici. La consumazione del reato di cui all'art. 660 cod. pen., infatti, va individuata alla data dell'ultima condotta antigiuridica (Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309 - 01: Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico). 2.2. Il termine di prescrizione "ordinario" per la contravvenzione è di cinque anni (4+1) e, quindi, qualora non ci fossero state sospensioni nel corso del processo, questo sarebbe interamente decorso il 23 settembre 2022. A tale termine però, come evidenzia anche la difesa, va aggiunta la c.d. sospensione "covid" (dal 27 aprile al 30 giugno 2020) e, allora, la data cui fare riferimento diventa il 13 novembre 2022. Giorno in effetti precedente la pronuncia di secondo grado. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e dagli atti, che questa Corte ha il potere- dovere di esaminare per risolvere le questioni processuali dedotte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094-01), però, risulta un ulteriore periodo di sospensione, dal 20 giugno 2022 al 27 settembre 2022, pari a 98 giorni, per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze. Computando tale ulteriore periodo di sospensione la prescrizione sarebbe maturata in data 19 febbraio 2023, successiva al 24 gennaio 2023, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado. Circostanza questa che rende manifestamente infondata la censura sollevata dalla difesa. Ciò anche senza voler considerare, a ben vedere, che termine di prescrizione del reato non era alla data della sentenza comunque ancora interamente decorso (come non lo è ora) poiché si deve tenere conto dell'ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi, previsto per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017 dalla L. 103 del 2017. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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