CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAlessandro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 876/2015 depositata il 21/09/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.T7E031303489/2010, notificato all’[OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’annoNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026d’imposta 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione: aifini IRES, euro 35.861,00 quali costi ritenuti indeducibili (spese perenergia elettrica, acqua e riscaldamento, nonché costi qualificati comemanutenzioni straordinarie); ai fini IRAP, l’incremento del valore dellaproduzione da euro 46.829,00 a euro 82.690,00;ai fini IVA, la determinazione induttiva di un volume d’affari pari a euro151.648, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione annualeIVA 2005 (pervenuta oltre i 90 giorni), con IVA dovuta pari a euro28.691,00 e irrogazione delle relative sanzioni.Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino, la societàdeduceva che: (i) i costi recuperati a tassazione per energia elettrica,acqua e riscaldamento erano oneri anticipati per conto dei conduttori,oggetto di successiva rivalsa; (ii) l’importo di euro 30.363,86 riguardavamanutenzioni straordinarie sugli immobili; (iii) la dichiarazione IVA erastata omessa per un disguido tecnico nella trasmissione telematica; (iv) lasocietà vantava un credito IVA di euro 19.177,00, esposto nelladichiarazione integrativa poi trasmessa, e comunque già oggetto di istanzadi autotutela.L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio sostenendo l’indeducibilitàdei costi per mancanza di prova e negando l’esistenza del credito IVA,anche in relazione alla precedente annualità 2004, per la quale non erastata presentata dichiarazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 40/12/12,respingeva il ricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio sia quantoall’indeducibilità dei costi, sia quanto alla ricostruzione induttiva dell’IVAdovuta, osservando come la contribuente non avesse prodottodocumentazione idonea a dimostrare l’esistenza del credito vantato.Avverso tale decisione la società proponeva appello innanzi allaCommissione tributaria regionale del Piemonte, insistendo sulriconoscimento del credito IVA 2005 e sulla deducibilità dei costi,Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026ribadendo il carattere di oneri anticipati e l’inerenza delle manutenzionistraordinarie. L’Agenzia delle Entrate riproponeva integralmente le propriedifese, contestando la documentazione prodotta dalla società.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza n. 876/26/15,respingeva l’appello. Riteneva insussistente la prova del credito IVA,l’assenza di istanza di rimborso e la mancanza di documenti idonei adimostrarne la spettanza. Quanto ai costi, riteneva non provato il titolodegli oneri di riscaldamento e acqua quali anticipazioni per conto deiconduttori e non dimostrata la natura straordinaria degli interventiqualificati come manutenzioni. Confermava inoltre la legittimitàdell’accertamento induttivo ex art. 55 DPR 633/1972.Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione, articolatoin tredici motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.,deducendosi che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto nondimostrati i crediti IVA relativi agli anni 2004 e 2005 e avrebbero reputatofondato il recupero a tassazione dei costi per euro 35.861,00 nonostantela documentazione prodotta.Il primo motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato integralmente ladecisione di primo grado ritenendo, quanto al credito IVA, che la societànon avesse fornito alcuna prova idonea della sua esistenza o spettanza.Poiché il modello Unico 2005 era stato presentato senza la dichiarazioneIVA, trasmessa solo nell’ottobre 2009 e quindi “da considerarsi a norma dilegge omessa”, l’Ufficio era legittimato a procedere ad accertamentoinduttivo ai sensi dell’art. 55 del DPR 633/1972. Dalle verifiche risultavaNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’assenza di versamenti e, soprattutto, che anche la dichiarazione dell’annoprecedente (2004) era stata omessa, sicché “non risultavano crediti Ivadal precedente esercizio 2004, essendo stata omessa anche per taleannualità la dichiarazione annuale”. La CTR ha accertato inoltre che lasocietà non aveva presentato alcuna istanza di rimborso e non avevaprodotto documentazione idonea a dimostrare il credito, rilevando che “ilcontribuente non è risultato aver presentato istanza di rimborso (…) né hadimostrato (…) mediante idonea documentazione, l’effettiva esistenza espettanza del credito”. La mera esposizione di un credito nelladichiarazione IVA 2006 è stata ritenuta irrilevante perché “non potendosiritenere elemento sufficiente la mera esposizione nella dichiarazioneannuale Iva per il 2006 (…) di un credito derivante da dichiarazioneomessa”. In tale prospettiva, la CTR ha valorizzato un quadro di assolutacarenza probatoria, sottolineando come l’assenza di un titolo dichiarativovalido non costituisca un vizio meramente formale, ma incida direttamentesulla possibilità stessa di verificare la continuità del credito IVA e la suacorretta formazione. La ratio del rigetto è dunque fondata sull’assenzaassoluta di un titolo dichiarativo valido, sull’omessa prova del credito esulla mancata attivazione degli strumenti di tutela (istanza di rimborso)previsti dalla normativa.Quanto ai costi ritenuti indeducibili, la Commissione ha condiviso l’operatodell’Ufficio rilevando che le fatture richiamate dalla società non trovavanoriscontro nei costi recuperati, poiché “non trovando corrispondenza, perdata, oggetto e importi, i costi ripresi a tassazione con le fatture indicatedall’appellante”, veniva meno la prova della natura di anticipazioni perconto dei conduttori. La CTR ha puntualmente ricordato che l’onereprobatorio grava integralmente sul contribuente, il quale deve dimostrarenon solo l’effettività dell’operazione, ma anche la sua correlazionefunzionale con l’attività d’impresa. Per quanto riguarda l’importo di euro30.363,86, la Commissione ha ritenuto non dimostrata la naturaNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026straordinaria degli interventi sostenuti, affermando che “difetta la provache si tratterebbe di costi di edilizia straordinaria inerenti l’attivitàd’impresa esercitata”, atteso che era stata prodotta solo una schedacontabile qualificante genericamente gli oneri come “manutenzioniimmobili”, “senza meglio specificarne la natura”, con l’ulteriore rilievo chenel bilancio tali costi erano stati “annotati come spese di riscaldamento”.La stessa qualificazione contabile adottata dalla società, priva di dettaglitecnici o giustificativi, è stata valutata come elemento sintomatico dellamancanza di prova dell’inerenza, non potendo il mero nomen impresso inbilancio assolvere il rigoroso standard probatorio richiesto per costistraordinari. [OSCURATO:PERSONA] ha anche osservato che il motivo d’appellomancava di specificità, circostanza che ne avrebbe comportatol’inammissibilità, ma ha comunque deciso nel merito ritenendo ledoglianze infondate. Ne risulta una motivazione unitaria incentratasull’onere della prova: la società non ha dimostrato né l’esistenza delcredito IVA né l’inerenza e la natura dei costi dedotti, e pertanto l’Ufficioha correttamente proceduto al recupero a tassazione.A fronte di questo articolato accertamento di fatto, la censura tralignaall’evidenza dal recinto del vizio di violazione di legge, volgendo altentativo d’ottenere una rivalutazione del merito della controversia,aspirando ad un sindacato invero precluso in questa sede. L’impugnazione,infatti, si limita a contrapporre una propria valutazione delle risultanzedocumentali a quella operata dal giudice di merito, senza evidenziarealcun errore percettivo o travisamento giuridicamente rilevante, cosìcollocandosi al di fuori del paradigma dell’art. 360, n. 3, c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2729 c.c., per avere laCommissione regionale ritenuto legittimo l’accertamento induttivo IVAsenza indicare la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026Esso si basa sull’assunto che il giudice regionale avrebbe ritenuto legittimol’accertamento induttivo senza valorizzare alcun elemento indiziario.L’assunto non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.La CTR, infatti, ha delineato un complesso di circostanze fattuali,descrivendo nella sostanza un quadro indiziario suscettibile di giustificareil ricorso allo strumento induttivo.In primo luogo, i giudici di appello hanno posto in evidenza che lacontribuente aveva presentato il modello Unico per il 2005 “privo delladichiarazione annuale Iva (poi presentata soltanto nell’ottobre 2009 equindi da considerarsi a norma di legge omessa). Hanno poi rilevato che ilquadro si aggravava per effetto dell’omissione anche della dichiarazionerelativa al 2004, poiché “non risultavano crediti Iva dal precedenteesercizio 2004, essendo stata omessa anche per tale annualità ladichiarazione annuale”. A ciò si aggiunge il rilievo, non contestato,dell’“assenza di versamenti” per l’anno oggetto di verifica, elemento che laCTR considera ulteriore riscontro della non veridicità del creditorivendicato. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre evidenziato che il contribuente“non è risultato aver presentato istanza di rimborso” del creditoasseritamente maturato, né ha prodotto “idonea documentazione” atta acomprovarne l’effettiva sussistenza, sicché la pretesa creditoria nontrovava alcun riscontro oggettivo. È stata infine qualificata come priva dirilievo probatorio la circostanza che la società avesse indicato un creditonella dichiarazione del 2006, giacché ciò costituisce “mera esposizione (…)di un credito derivante da dichiarazione omessa”. Nel loro insieme, talicircostanze — l’assenza della dichiarazione IVA per due annualitàconsecutive, la mancanza di versamenti, il difetto di un’istanza dirimborso, la totale assenza di documentazione idonea e la meraindicazione di un credito in un modello successivo — rappresentano,nell’ottica della CTR un complesso di elementi convergenti, logicamenteidonei a condurre alla conclusione raggiunta dal giudice di merito.Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026La motivazione del giudice regionale si articola dunque su un insiemecoerente di indizi, che non solo soddisfano il canone legale richiesto per lepresunzioni semplici, ma tendono a rafforzarsi reciprocamente, formandoun quadro probatorio antitetico rispetto alla tesi difensiva dellacontribuente.La CTR ha dunque fatto corretta applicazione dei principi che regolanol’accertamento induttivo e la formazione del convincimento mediantepresunzioni semplici, avendo valorizzato circostanze plurime, coerenti etra loro compatibili e idonee secondo l’approccio adottato ad integrare irequisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.La doglianza della ricorrente, che pretende l’assenza di qualsivogliaragionamento presuntivo, si risolve quindi in una non corretta lettura dellasentenza impugnata, la quale contiene invece un percorso argomentativoteso a valorizzare un corredo fattuale indiziario. La censura omette diconfrontarsi con tale articolata ricostruzione, limitandosi a richiedere unadiversa valutazione del materiale istruttorio, operazione che trascende ilimiti propri del giudizio di legittimità.Né vi è stata la violazione dell’art. 2729 c.c., che ricorre solo quando ilgiudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordantigli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornirela prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi,non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare ilfatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza che, nelcaso in esame, non è stata nemmeno dedotta dalla società ricorrente.Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui irequisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntividevono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi nonsenso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenzaindiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto diNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026vicendevole completamento. In applicazione di questo principio, questaCorte ha ritenuto censurabile la decisione in cui il giudice di merito si sialimitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senzaaccertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria,non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel sensoche ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in unrapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass., 25 ottobre 2019, n.27419; Cass., 12 aprile 2018, n. 9059; Cass., 16 maggio 2017, n.12002). A questo riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa ilricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti diprecisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzareelementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti checostituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui sideduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito,rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verificadella tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360,comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1234;Cass., 23 gennaio 2006, n. 1216). Nel caso di specie, la motivazione nonsolo supera agevolmente tale soglia, ma si pone in linea con gli standarddi controllo propri dell’accertamento induttivo, fondandosi su un percorsoargomentativo logicamente strutturato e immune da vizi logici o giuridici.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa oinsufficiente motivazione circa gli elementi posti a fondamentodell’accertamento induttivo.Il terzo motivo è infondato.La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi.È nulla solo la sentenza che dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, contenga una motivazione che non consente di«comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in talmodo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo»,logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi» (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). Come questaCorte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass.,23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Invero, latipica fattispecie di «motivazione apparente» ricorre solo allorquando lamotivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e,quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale darendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra letante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). Nellaspecie, la soglia del “minimo costituzionale” non è infranta, tendendosipiuttosto ad una rivisitazione del merito della controversia, in relazione adun accertamento di merito discrezionalmente già compiuto dal giudice atal fine deputato.La Corte regionale, infatti, ha esposto un percorso argomentativo lineare eintellegibile, che consente di individuare con chiarezza gli elementiprobatori valorizzati e il criterio valutativo adottato, sicché la censura dellaNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricorrente si traduce non nella denuncia di una vera lacuna motivazionale,ma nella richiesta di sostituire una diversa lettura delle risultanzeprocessuali a quella, pienamente sufficiente, compiuta dal giudice dimerito. Tale impostazione travalica i confini del vizio denunciabile ex art.360, n. 3, c.p.c., mirando in realtà a un riesame del merito inammissibilein sede di legittimità.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentatodall’inosservanza da parte dell’Ufficio della risoluzione n. 74/2007dell’Agenzia delle Entrate, che — secondo la ricorrente — avrebbe impostoil riconoscimento del credito IVA.Il quarto motivo è inammissibile.La censura è veicolata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., ma non rispetta i requisiti rigorosi richiesti dalla nuovaformulazione della norma, risultante dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n.134 del 2012. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l’ambitoapplicativo del vizio motivazionale è oggi ristretto all'omesso esame di unfatto storico decisivo, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti: si tratta di un fatto in senso tecnico-giuridico, principale osecondario, rilevante ai fini dell’art. 2697 cod. civ., e non già di deduzionidifensive, argomentazioni, interpretazioni giuridiche o richiami adocumenti di prassi (Cass. 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13dicembre 2017, n. 29883; Cass., Sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303;Cass. 14 giugno 2017, n. 14802). Inoltre, non integra il vizio la mancataconsiderazione di elementi istruttori, ove il fatto storico rappresentato siastato comunque preso in esame, anche senza affrontare tutte le risultanzeprobatorie in modo analitico (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Nel caso in esame, la società ricorrente non individua alcun “fatto” insenso tecnico il cui esame sarebbe stato omesso. Lamenta invece che ilgiudice d’appello non abbia dato seguito alla risoluzione n. 74/2007Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi però di un atto di prassiamministrativa, privo della natura di fatto storico e non riconducibile allanozione di “fatto decisivo” rilevante ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc.civ. Né la ricorrente spiega in che modo l’asserita omissione dell’esamedella risoluzione avrebbe potuto condurre, se considerata, a un diversoesito della lite, mancando del tutto l’allegazione circa la decisività del fattoe non essendo quindi rispettati i presupposti richiesti dalle Sezioni Uniteper una corretta deduzione del vizio motivazionale (Cass., Sez. U., 7 aprile2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). L’argomentazione siarresta infatti su un piano meramente assertivo, non essendo suscettibiledi trasformare il richiamo alla prassi in un “fatto storico” dotato diautonomia e decisività, come la norma oggi esige.A ciò si aggiunga che la doglianza è comunque estranea al paradigma deln. 5, poiché essa non denuncia l’omesso esame di un fatto, ma mira acensurare la valutazione giuridica della CTR circa la sussistenza del creditoIVA e la legittimità dell'accertamento induttivo, sollecitando una revisionedel giudizio di merito in ordine alla idoneità della documentazione e allacondotta dell’Ufficio. Si tratta, in definitiva, di una critica che investe ilgoverno del materiale istruttorio e la ricostruzione della fattispecie operatadal giudice regionale, profili che restano riservati al giudice del merito enon sono sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazionecongrua e non apparente. La censura, dunque, non incide sull’omissione diun fatto, ma ripropone il merito sotto la veste formale di viziomotivazionale, modalità più volte stigmatizzata dalla giurisprudenza diquesta Corte.Ne consegue l’inammissibilità del motivo.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la CommissioneNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026regionale esaminato la questione relativa alla citata risoluzione n.74/2007.Il quinto motivo è inammissibile.La risoluzione evocata dal ricorrente non integra un capo di domanda sulquale il giudice fosse chiamato a statuire. Si tratta, infatti, di un merorichiamo argomentativo, privo di autonoma idoneità a costituire unpetitum o una causa petendi, e dunque strutturalmente inidoneo agenerare un obbligo di specifica pronuncia.Questa Corte ha chiarito che il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato risulta violato solo quando il giudice, incidendo sul poteredispositivo delle parti, alteri gli elementi oggettivi che identificano l’azione– petitum e causa petendi – attribuendo o negando un bene diverso daquello domandato e non compreso, neppure implicitamente, nella richiesta(Cass., 3 luglio 2019, n. 17897). È stato poi ribadito che il vizio diultrapetizione o extrapetizione si configura solo ove il giudice superi i limitidelle pretese o delle eccezioni dedotte, ovvero si pronunci su questioniestranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo unbene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; resta ferma,per contro, la sua facoltà di qualificare diversamente l’azione o di fondarela decisione su considerazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelleprospettate dalle parti, così come di rilevare d’ufficio l’assenza deglielementi che conferiscono efficacia costitutiva o estintiva alla pretesa,trattandosi di attività connaturata all’esatta applicazione della legge(Cass., 5 agosto 2019, n. 20932). Va altresì ricordato l’orientamentoconsolidato secondo cui il vizio di omessa pronuncia presuppone la totalemancanza del momento decisorio su un capo autonomo della domanda,intendendosi per tale ogni istanza diretta ad ottenere l’attuazione concretadi una norma attributiva di un bene della vita alla parte che la invoca.Occorre, dunque, l’integrale omissione di un provvedimento indispensabileper la soluzione della controversia, che il giudice non abbia adottato né inNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026senso positivo né in senso negativo (Cass., 4 gennaio 2024, n. 272; Cass.,26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 16 luglio 2018, n. 18797; Cass., 27novembre 2017, n. 28308). Viceversa, il mancato o incompleto esamedelle argomentazioni svolte dalle parti costituisce vizio diverso, attinenteal percorso motivazionale, senza che possa dirsi mancante il momentodecisorio (Cass., 3 marzo 2020, n. 5730).Alla luce di tali principi, non vi è stata omissione di un capo di domandaautonomo. La risoluzione richiamata non costituisce un’istanza suscettibiledi decisione autonoma. La mera omissione del relativo riferimento nonintegra alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il giudice non eratenuto a pronunciarsi su un elemento privo di portata dispositiva e nonriconducibile ad alcun petitum specifico.Lamentare che la Commissione regionale non l’abbia espressamenteesaminata equivale, in realtà, a censurare il percorso logico-argomentativodella motivazione, ciò che non integra il vizio di omessa pronuncia. Né,d’altra parte, potrebbe configurarsi un vizio di ultrapetizione, non avendo ilgiudice attribuito beni della vita diversi o ulteriori rispetto a quantorichiesto (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002).Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessamotivazione in ordine al mancato esame della doglianza concernentel’applicazione della risoluzione n. 74/2007.Il sesto motivo è infondato.Come si è già evidenziato, la sentenza ben lascia cogliere la propria ratiodecidendi. Questa Corte ha incisivamente affermato che “In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono inviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità dellasentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del “minimocostituzionale” non è infranta, tendendosi piuttosto ad una rivisitazione delmerito della controversia, in relazione ad un accertamento di meritodiscrezionalmente già compiuto dal giudice a tal fine deputato. La CTR hainfatti esposto un percorso argomentativo compiuto, logicamentestrutturato e pienamente idoneo a rendere intellegibili le ragioni delladecisione, sicché il richiamo della ricorrente alla risoluzione amministrativasi traduce, ancora una volta, nella pretesa di ottenere una rivalutazionedel merito non consentita in sede di legittimità. Non è d’altronde previstoche la CTR sia tenuta risponde punto su punto alle considerazioni e/oargomentazioni di parte ricorrente in ordine alla maggiore affidabilità di unelemento probatorio in luogo di un altro. È sufficiente che l’apparatomotivazionale consenta di comprendere quali elementi siano stati ritenutidecisivi e quali, per implicito, disattesi; la richiesta di una confutazioneanalitica si risolve in un tentativo surrettizio di eludere i limiti del giudiziodi legittimità.Una pretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusadel merito della controversia, invero preclusa in questa sede.Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con il settimo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 10, primo comma, legge n.212/2000 (Statuto del contribuente), per avere la CTR avallato unapretesa ritenuta contraria ai principi di buona fede e correttezza,fondandosi su una presunta insussistenza del credito IVA.Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 10, terzo comma, legge n.212/2000, assumendosi che le sanzioni irrogate sarebbero conseguenza diuna mera violazione formale.Il settimo motivo e l’ottavo motivo, tra loro strettamente connessi,possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.La ricorrente assume che l’Ufficio avrebbe irrogato sanzioni in violazionedell’art. 10 dello Statuto del contribuente, poiché la mancatapresentazione delle dichiarazioni IVA costituirebbe una mera violazioneformale in un contesto nel quale la società sarebbe stata effettivamentetitolare di crediti IVA per le annualità di riferimento; e sostiene, altresì,che le sanzioni irrogate dovrebbero essere escluse in quanto afferenti aviolazioni meramente formali.Le censure non colgono nel segno.Esse muovono, infatti, da un presupposto difensivo radicalmentedivergente rispetto all’accertamento di merito compiuto dalla CTR, che haescluso in modo puntuale la stessa esistenza dei crediti IVA invocati dallasocietà. Il giudice regionale ha osservato che la contribuente avevapresentato il [OSCURATO:PERSONA] 2005 «con i soli quadri riguardantil’imposizione diretta e privo della dichiarazione annuale Iva (poipresentata soltanto nell’ottobre 2009 e quindi da considerarsi a norma dilegge omessa)» e che, sulla base dei controlli operati, «non risultavanoversamenti e non risultando crediti Iva dal precedente esercizio 2004,essendo stata omessa anche per tale annualità la dichiarazione annuale»;ha inoltre dato atto che il contribuente «non è risultato aver presentatoNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026istanza di rimborso del credito Iva asseritamente maturato, ex art. 21D.Lgs. 546/1992, né ha dimostrato in sede di giudizio, mediante idoneadocumentazione, l’effettiva esistenza e spettanza del credito in discorso,non potendosi ritenere elemento sufficiente la mera esposizione nelladichiarazione annuale Iva per il 2006 … di un credito derivante dadichiarazione omessa».La CTR ha così ricostruito un quadro fattuale a suo modo di vedereunivoco, dal quale emerge che la società non aveva presentato né ladichiarazione IVA 2004 né quella per il 2005, non aveva effettuatoversamenti, non aveva documentato la spettanza delle detrazioni e nonaveva attivato alcuno degli strumenti previsti dall’ordinamento per farvalere eventuali eccedenze. È stato quindi coerentemente escluso chel’Amministrazione «avesse contezza di un credito esistente opotenzialmente esigibile», ragione per cui non viene in rilievo alcunaviolazione dei principi di collaborazione e buona fede cui si ispira l’art. 10dello Statuto del contribuente.In assenza di qualsivoglia elemento che consentisse all’Ufficio di percepirel’esistenza anche solo potenziale di un’eccedenza detraibile, non puòconfigurarsi alcuna lesione dell’affidamento né alcuna violazione delcanone di lealtà amministrativa, essendo lo stesso presupposto fattualedel credito integralmente privo di supporto probatorio.In tale contesto, viene meno anche l’assunto secondo cui le omissionidichiarative potrebbero integrare mere irregolarità formali. La stessa CTRha rilevato che, in assenza di dichiarazioni IVA per due annualitàconsecutive e di qualsiasi elemento attestante un credito riportabile,«correttamente l’Amministrazione finanziaria ha procedutoall’accertamento dell’Iva dovuta sulla base dell’imponibile corrispondenteall’ammontare dei ricavi accertati, con riconoscimento della sola Ivadetraibile risultante dalla documentazione contabile esibita». Taleaccertamento non può essere qualificato come fondato su violazioniNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026meramente formali, poiché la condotta omissiva del contribuente èsuscettibile di incidere sulla determinazione dell’imposta e ha resonecessario il ricorso al metodo induttivo in funzione del recupero fiscale. Sitratta, dunque, di violazioni che intervengono sul cuore dell’obbligazionetributaria, escludendo in radice l’applicabilità dello schema delleirregolarità formali prive di incidenza sostanziale.I criteri distintivi tra violazioni sostanziali e formali sono stati più volteaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte: sono formali sepregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo pur senza incidere sulladeterminazione dell’imposta; sono sostanziali se incidono sulla baseimponibile, sull’imposta o sul versamento (Cass. n. 16450 del 2021; Cass.n. 28938 del 2020).Applicando tali principi al caso concreto, emerge che l’omessapresentazione delle dichiarazioni IVA per due anni consecutivi, unitamentealla totale assenza di prova dei crediti invocati, integra una violazione dinatura sostanziale, idonea a incidere sulla determinazione dell’imposta e apregiudicare l’attività di controllo. Il richiamo, da parte della ricorrente,all’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, non è dunquepertinente, non ricorrendo alcuna violazione meramente formale né alcunasituazione di affidamento legittimo in presenza di dichiarazioni omesse ecrediti non provati. Le doglianze finiscono, pertanto, per reiterare unaricostruzione fattuale smentita dal giudice del merito e non più sindacabilein questa sede.I motivi, pertanto, non possono trovare accoglimento.Con il nono motivo di ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalcontrasto tra la sentenza resa nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. e quella resa, infattispecie ritenuta identica, nel caso [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva riconosciuto ilcredito IVA.Il nono motivo è inammissibile.Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026Parte ricorrente pretende di additare come fatto decisivo un fattoeccentrico ed estraneo rispetto alla causa e al suo ambito oggettivo. Unadecisione resa al di fuori dell’alveo dell’odierno giudizio e del perimetrostorico-fattuale correlato alla presente controversia assurge nell’otticadella società a “fatto decisivo”.Tale impostazione, tuttavia, equivoca la nozione stessa di “fatto” nel sensonormativo rilevante per l’art. 360, n. 5, c.p.c., traducendo un precedentegiurisprudenziale in un dato storico, laddove la giurisprudenza di questaCorte esige che il fatto decisivo sia interno alla vicenda processuale e nonconsista mai in valutazioni, esiti o conclusioni tratte da altri giudiziriguardanti soggetti terzi.La giurisprudenza nomofilattica, d’altronde, ha chiarito che il fatto storicoprospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero perpotersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione,in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e lasoluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n.21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Un fatto esterno alla causa erappresentato, secondo l’assunto della medesima ricorrente, da unadecisione emessa fra altre parti, non è idonea ad integrare il fatto storicopresupposto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., che invero deve coincidere con unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico ed essere decisivo, ovvero tale per cui la sua assenza èpotenzialmente in grado di condurre, con un giudizio di certezza e non dimera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità frala circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data;occorre, in altri termini, un fatto che se esaminato avrebbe determinatoun esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152;Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Il fatto decisivo non è assimilabile inalcun modo a «questioni» o «argomentazioni» (Cass., 8 ottobre 2014, n.21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608), sicché sono inammissibili lecensure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questiultimi profili (Cass. 6 settembre 2019, n. 22397). Ne consegue che ilprecedente giurisprudenziale evocato dalla ricorrente, per quanto ritenuto“analogo”, resta ontologicamente estraneo al fatto storico rilevante,rappresentando un mero parametro argomentativo e non un elementofattuale idoneo a incidere sul decisum. Non risulta, perciò, censurabilesotto il profilo dedotto la mancata valutazione di un precedentegiurisprudenziale che abbia riguardato soggetti altri e distinti rispetto aquelli processualmente coinvolti.Con il decimo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancatoesame e decisione sulla questione del contrasto giurisprudenzialeevidenziato.Il decimo motivo è inammissibile.La doglianza non intercetta il paradigma dell’art. 112 c.p.c. e si colloca aldi fuori dei presupposti che definiscono l’omessa pronuncia. Il pretesocontrasto giurisprudenziale evocato dalla ricorrente non costituisce, infatti,un punto controverso su cui il giudice d’appello fosse tenuto a rendere unadecisione: esso attiene ad un precedente relativo ad altro giudizio e adaltre parti, estraneo al thema decidendum e privo di autonoma rilevanzadecisoria nel presente processo. Non ogni profilo sollevato dalla parte,infatti, si traduce in una domanda o in un’eccezione dotata di autonomaportata decisoria: la giurisprudenza richiede che l’omessa pronunciariguardi un capo effettivamente devoluto e non già una meraargomentazione difensiva. Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltantoquando manchi del tutto la statuizione su una domanda, eccezione oistanza dotata di autonomia decisoria, ossia su un capo effettivamenteNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026devoluto al giudice (Cass., 4 gennaio 2024, n. 272). È invece esclusoquando il ricorrente lamenti l’assenza di una presa di posizione su mereargomentazioni, profili difensivi o richiami a precedenti giurisprudenziali,che non impongono un obbligo di specifica trattazione (Cass., 3 marzo2020, n. 5730). Il presunto contrasto giurisprudenziale evocato dallaparte, lungi dal rappresentare un capo di domanda, si atteggia dunque asemplice supporto argomentativo, inidoneo a richiedere una rispostaautonoma.Parimenti, non ricorre alcuna violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato. L’ultrapetizione presuppone che il giudicepronunci su questioni che alterino il contenuto oggettivo dell’azione (Cass.,5 agosto 2019, n. 20932). Nel caso di specie, invece, il giudice regionalesi è limitato a decidere i motivi d’appello, senza estendere l’oggetto delgiudizio né introdurre statuizioni estranee alle richieste delle parti (Cass.,21 marzo 2019, n. 8048). Non vi è, dunque, alcuno scostamento rispettoal petitum o alla causa petendi tali da far emergere un vizio diultrapetizione.L’invocato contrasto con altra sentenza, reso in una controversia diversa,non dà luogo a un capo di domanda né ad un’eccezione in senso tecnico,ma integra una mera prospettazione argomentativa volta a sollecitare unadiversa valutazione del merito, e come tale non è idonea a fondare il viziodi cui all’art. 112 c.p.c. n altri termini, la parte tenta di rivestire di vesteformale un dissenso rispetto alla soluzione adottata, ma ciò non èsufficiente a generare un obbligo di pronuncia autonomo in capo al giudicedi merito.Il motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Con l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 perNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026omessa motivazione circa detto contrasto e il mancato esame dellarelativa doglianza.L’undicesimo motivo è infondato.La motivazione della sentenza impugnata supera ampiamente la sogliaminima richiesta dall’ordinamento. Essa espone in maniera chiara glielementi posti a base della decisione e consente di ricostruire senzadifficoltà il percorso logico-giuridico seguito dalla CTR. Non si ravvisa,dunque, alcuna delle ipotesi patologiche idonee a incrinare il “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., né la ricorrenteindividua un segmento motivazionale effettivamente mancante oapparente.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dopo la riformadell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il controllo di legittimità sullamotivazione è limitato alla verifica dell’esistenza di un apparatoargomentativo che soddisfi il requisito del minimo costituzionale richiestodall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232).In particolare, la nullità della sentenza consegue unicamente alle ipotesitipiche di mancanza assoluta di motivazione, quale requisito essenziale delprovvedimento; motivazione meramente apparente; – contraddittorietàinsanabile; motivazione talmente oscura da impedire l’individuazione delleragioni della decisione (Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). La motivazioneapparente è quella che, pur essendo graficamente esistente e talvoltaanche prolissa, non consente un effettivo controllo sull’iterlogico-decisionale, poiché risulta costruita in modo tale da non renderepercepibili le ragioni decisive della pronuncia (Cass. Sez. U, n. 22232/2016cit.; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie. La ricorrente tenta infatti di fardiscendere un vizio motivazionale dalla mancata adesione della CTR alproprio impianto difensivo, mentre il controllo di legittimità non puòtrasformarsi in una verifica della persuasività soggettiva della motivazione,ma solo della sua esistenza e intellegibilità oggettiva.La CTR ha illustrato in modo coerente e lineare le ragioni del rigettodell’appello, indicando gli elementi di fatto e chiarendo il criterio valutativoseguito. L’impugnazione, invece, si risolve nella prospettazione di undiverso apprezzamento delle prove e delle emergenze processuali,mirando in realtà a un riesame del merito non consentito in questa sede.Il merito valutativo delle risultanze istruttorie rimane prerogativa esclusivadel giudice regionale e non è sindacabile in cassazione, se sorretto – comenel caso di specie – da motivazione logica, sufficiente e non apparente.Va altresì osservato che il giudice del merito non è tenuto a confutaresingolarmente ogni deduzione delle parti, né a un’analisi atomistica dellerispettive argomentazioni: è sufficiente che l’apparato motivazionaleconsenta di comprendere quali elementi siano stati ritenuti decisivi e quali,per implicito, disattesi. La richiesta di una risposta puntuale su ogni rilievodifensivo equivale, in definitiva, a sollecitare una rivalutazione complessivadel materiale istruttorio — attività estranea al giudizio di legittimità. Ilrichiamo al “contrasto” giudiziario evidenziato dalla parte resta dunque sulpiano di una mera doglianza argomentativa, che non è idonea, di per sé, aconfigurare un vizio motivazionale rilevante.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.Con il dodicesimo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 3 Cost., sostenendo che laCTR avrebbe avallato una disparità di trattamento tra situazioni identiche.Il dodicesimo motivo è inammissibile.Non è configurabile alcun vizio di legittimità alla luce del fatto che ilgiudice di merito non è tenuto a uniformarsi a decisioni assunte in altreNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026controversie tra parti diverse, riferite a differenti annualità d’imposta eaventi ad oggetto atti impositivi non omogenei. In mancanza di identitàsoggettiva e oggettiva, le sentenze rese in giudizi estranei non generanovincolo né fondano un parametro di correttezza cui rapportare la decisioneimpugnata.Nel caso di specie, la censura non individua alcun errore di diritto né unvizio motivazionale rilevante nei rigorosi limiti attualmente consentiti, masi risolve nel prospettare una diversa ricostruzione della vicenda fattualerispetto a quella compiuta dalla CTR. La ricorrente, in sostanza,contrappone il proprio giudizio valutativo alla ricostruzione operata dalgiudice territoriale, che ha esaminato le risultanze di causa in modocoerente e logicamente fondato. La doglianza finisce dunque per porsi aldi fuori del paradigma del vizio di legittimità, mirando a sostituire allamotivazione del giudice del merito una propria lettura delle circostanze delcaso concreto.Una simile impostazione è estranea alla funzione del giudizio di legittimità.Come più volte precisato, è inammissibile il motivo che, pur formalmentericondotto al vizio di violazione di legge, miri in realtà a censurare laricognizione della fattispecie concreta e la valutazione del materialeprobatorio, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili inCassazione (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).Ed infatti – ribadisce questa Corte – non è consentito trasformaresurrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di meritomediante la deduzione, sotto veste formale di violazione di legge, didoglianze che sollecitano una diversa ponderazione dei fatti (Cass., 4aprile 2017, n. 8758). Tale operazione si risolve in un inammissibiletentativo di riesame del merito, incompatibile con la struttura a criticavincolata del ricorso per cassazione.Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,Numero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’apprezzamento dei giudici di merito, ove questo risulti tratto da unesame complessivo coerente delle risultanze processuali. L’esame delmerito, infatti, implica valutazioni che attengono alla scelta delle prove,alla loro attendibilità e concludenza, e alla selezione degli elementi ritenutiidonei a fondare il convincimento del giudice, tutte attività che restanoriservate al giudice del merito e sottratte al controllo di legittimità (Cass.,26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo2018, n. 5355). L’argomentazione della ricorrente, anziché individuare unvizio tipico, si limita a criticare il merito valutativo della decisione, il cherende il motivo strutturalmente inidoneo a superare il vaglio diammissibilità.Il motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Con il tredicesimo motivo di ricorso si svolgono considerazioniconclusive di carattere generale, volte a evidenziare ulteriori profili diillegittimità e di ingiustizia sostanziale della sentenza impugnata.Il tredicesimo motivo è inammissibile.La censura non è in alcun modo riconducibile ad alcuno dei vizi tipiciprevisti dall’art. 360 c.p.c., risolvendosi in considerazioni conclusive dicarattere generale, prive di specifica attinenza al decisum e non idonee aindividuare un capo della sentenza impugnata oggetto di autonoma critica.La ricorrente non articola una violazione di legge, né un viziomotivazionale nei ristretti termini oggi ammissibili, né delimita il perimetrofattuale o normativo della doglianza: si tratta, dunque, di un motivomeramente assertivo, privo dei requisiti minimi di specificità. La genericitàdella doglianza impedisce di cogliere un qualsivoglia collegamento tra lacritica formulata e uno specifico segmento della motivazione impugnata,così da precludere in radice qualsiasi scrutinio di legittimità.Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorsoper cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la «specificaindicazione» dei motivi, non essendo sufficiente un generico dissensoNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026rispetto alla decisione, né essendo consentito assolvere tale oneremediante rinvii indeterminati ad atti del giudizio di merito, privi diriproduzione o illustrazione nel ricorso (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342). Ilgiudizio di legittimità è strutturalmente un giudizio a critica vincolata:l’esposizione del motivo deve pertanto enucleare con chiarezza laviolazione denunciata, individuare il capo della decisione censurato eformulare argomentazioni che siano, al contempo, pertinenti rispetto allamotivazione e conformi ai parametri dell’art. 360 c.p.c. (Cass., Sez. U., 28ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905). Nel casoconcreto, il motivo difetta del tutto di tali requisiti: manca una rubrica,manca l’indicazione della norma asseritamente violata, mancal’individuazione del vizio denunciato e manca la precisa delimitazione delpassaggio della sentenza ritenuto viziato. La Corte non può colmare talilacune mediante eterointegrazione, poiché ciò contrasterebbe con lanatura stessa del giudizio di cassazione, che non consente di ricostruired’ufficio il contenuto del motivo né di attribuirgli significati ulteriori rispettoa quelli — insufficienti — prospettati dalla parte.Né potrebbe questa Corte sopperire alla totale genericità del motivoalla censura natura o contenuto diversi da quelli approssimativi che laparte ha inteso esporre. Sotto diverso profilo, e in ogni caso, la doglianzasi risolve nell’ennesimo tentativo di sollecitare una rilettura del meritodella controversia, contrapponendo una propria ricostruzione dei fatti edelle prove a quella operata dalla CTR. È principio fermo che talicontestazioni non integrano violazione di legge ma investono laricognizione della fattispecie concreta, attività riservata al giudice dimerito e sottratta al controllo della Corte (Cass., 19 agosto 2020, n.17313) cit. Il motivo, pertanto, non solo difetta dei caratteri dellaspecificità e della pertinenza al decisum, ma si pone anche in apertoNumero registro generale 7042/2016Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 8330/2026Data pubblicazione 03/04/2026contrasto con i confini cognitivi del giudizio di legittimità, mirando atrasformare il processo di cassazione in un terzo grado di merito.Ne consegue che il motivo, privo di specificità, privo di riferibilità aldecisum e diretto a ottenere una rivalutazione del merito, deve esseredichiarato inammissibile.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.Il PresidenteTania Hmeljak