CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza del 4/2/2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., con il consenso del pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 644 cod. pen. e a [OSCURATO:PERSONA] la pena anni uno e mesi otto di reclusione in relazione a una ipotesi di reato di cui all'art. 644 cod. pen. e, visto l'art. 644, comma 6 cod. pen., ha ordinato la confisca delle somme o di altri beni per Perna fino alla concorrenza di 18.022,86, dei quali euro 10.067 in solido con Dainese. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, attraverso i rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444, 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. con riferimento alla confisca per equivalente del profitto del reato disposta con la sentenza. Nel primo motivo la difesa rileva che la confisca per equivalente prevista dall'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen. sarebbe alternativa e non cumulativa rispetto a quella diretta così che la misura di sicurezza patrimoniale di natura sanzionatoria non potrebbe essere disposta nei casi in cui, come quello di specie, all'imputato è stato già sequestro in via diretta il profitto del reato, pure già restituito alla persona offesa. In tali ipotesi, infatti, considerata la natura ripristinatoria della confisca, si avrebbe una irragionevole duplicazione della sanzione che determinerebbe una espropriazione definitiva superiore al profitto derivante dal reato. Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia che la motivazione della sentenza sul punto, in assenza di un accordo tra le parti in merito alla confisca, sarebbe carente. Nella sentenza, infatti, il giudice si sarebbe espresso esclusivamente con riferimento al quantum e avrebbe omesso qualsivoglia giustificazione circa l'an della misura. Benché la confisca sia obbligatoria ex art. 644 cod. pen., d'altro canto, il giudice avrebbe dovuto comunque evidenziare le ragioni per le quali, a fronte di un sequestro del profitto già operato, era necessario procedere alla confisca per equivalente della stessa somma. 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice non avrebbe potuto discostarsi dall'accordo tra le parti così che, qualora avesse ritenuto di dover disporre la confisca, diversamente da quanto accaduto, avrebbe dovuto respingere l'intera richiesta e non avrebbe potuto pronunciarsi in merito alla misura di sicurezza patrimoniale che, appunto, non aveva costituito oggetto di accordo tra le parti e non era contenuta nella richiesta di applicazione di pena. 1.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. Nel primo motivo, in buona parte sovrapponibile al primo motivo dedotto nell'interesse del coimputato, la difesa rileva che la confisca per equivalente prevista dall'art. 644 cod. pen. è alternativa e non cumulativa a quella diretta e che pertanto, nel caso di specie nel quale al coimputato è stata sequestrata la complessiva somma di 69.000 euro, comprensiva sia del prestito che degli interessi/profitto del reato, la misura di sicurezza patrimoniale disposta sarebbe illegale, ciò in quanto determinerebbe una illegittima duplicazione di una sanzione. 1.2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. Nel secondo motivo, sostanzialmente sovrapponibile alla seconda parte del primo motivo dedotto nell'interesse del coimputato, la difesa evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente. In assenza di uno specifico accordo tra le parti in merito alla confisca, infatti, il Tribunale, considerato che la confisca per equivalente è alternativa e quindi subordinata a quella diretta, oltre a spiegare il ragionamento seguito per la determinazione del quantum avrebbe dovuto soprattutto esporre i motivi che giustificavano l'applicazione della misura, l'an della stessa. 1.2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 444, 445 cod. proc. pen. e 240 e 644 cod. peri. Nel terzo motivo la difesa, evidenziato che l'accordo tra le parti si riferiva a una pena inferiore ai due anni per i quali è anche stato anche concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva che la misura di sicurezza non avrebbe potuto essere disposta in virtù dell'espresso divieto previsto dall'art. 445 cod. proc. pen. che prevede quale unica eccezione i "casi previsti dall'art. 240 cod. pen.". 1.2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. Nel quarto e ultimo motivo, sovrapponibile al secondo motivo dedotto nell'interesse del coimputato, la difesa rileva che in assenza di accordo sul punto il Tribunale non avrebbe potuto disporre la confisca per equivalente e avrebbe dovuto, pertanto, rigettare l'intera richiesta di patteggiamento. 2. In data 15 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta nella quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati e quello di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 1. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a. all'espressione della volontà dell'imputato; b. al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c. all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d. all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata 2. Come di recente evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, d'altro canto, i limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis cod. prop. pen. si riferiscono esclusivamente al caso in cui la misura di sicurezza applicata sia stata oggetto dell'accordo e che, diversamente, in assenza di accordo, la pronuncia sul punto sia ricorribile ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).Tanto premesso. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che seguono. 3.1. Nel primo motivo, in buona parte sovrapponibile al primo motivo dedotto nell'interesse del coimputato, la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. rilevando che la confisca per equivalente prevista dalla norma sostanziale è alternativa e non cumulativa a quella diretta e che pertanto, nel caso di specie nel quale al coimputato è stata sequestrata la complessiva somma di 69.000 euro, comprensiva sia del prestito che degli interessi/profitto del reato, la misura di sicurezza patrimoniale disposta quanto a euro 10.071,00 sarebbe illegale, ciò in quanto determinerebbe una illegittima duplicazione di una sanzione. La doglianza è infondata. L'art. 644 cod. pen. prevede come obbligatoria la confisca diretta, dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero per equivalente, di somme di denaro, beni e utilità per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, "salvi i diritti della persona offesa del reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni". La misura patrimoniale così prevista, sia quella nella forma diretta che quella c.d. per equivalente, che opera qualora la prima non sia possibile, è, per quanto rileva in ordine alla censura dedotta, del tutto autonoma e nulla ha a che vedere con il diritto alla restituzione e al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, soggetto diverso dallo Stato, cui sono invece destinate le somme oggetto dell'ablazione. A fronte della specifica formulazione normativa, infatti, risulta evidente la differenze tra gli aspetti di natura civilistica che intercorrono tra il soggetto agente e la persona offesa (afferenti il diritto alla restituzione di quanto indebitamente e illecitamente percepito e il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni prodotti dalla condotta) e quelli di natura pubblicistica che intercorrono tra l'imputato e lo Stato, che si fondano sulla pronuncia della sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena. Proprio in virtù della clausola indicata nella parte finale del comma, quindi, non può ritenersi che vi sia una duplicazione sanzionatoria laddove le somme, anche se eventualmente corrispondenti, sono dovute a soggetti diversi (il danneggiato in un caso e lo Stato nell'altro), i provvedimenti hanno natura diversa (la condanna alla restituzione o al risarcimento in favore della parte civile e la confisca destinata allo Stato) e, soprattutto, i presupposti sono diversi (risarcire un danno e sanzionare una condotta illecita).La specifica situazione e la clausola finale contenuta nel sesto comma dell'art. 644 cod. pen., d'altro canto, rendono inconferenti gli ulteriori rilievi evidenziati dalla difesa facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in merito alla diversa ipotesi in cui il soggetto danneggiato (come accade nei reati tributari, nei reati contro la pubblica amministrazione ovvero nella truffa aggravata ai danni dello stato) è, appunto lo Stato, cioè il medesimo soggetto cui sono destinate le somme e i beni oggetto della sanzione prevista dalla misura di sicurezza (cfr. ad esempio Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, Rv. 257628) Ragioni queste per le quali la circostanza che nel caso di specie sia stata restituita alla persona offesa, rectius al danneggiato, la somma di 10.000,00 sequestrata al Perna risulta irrilevante e deve concludersi che il motivo è infondato (quanto alla somma restituita cfr. verbale allegato al ricorso) 3.2. Il secondo e il terzo motivo devono essere analizzati congiuntamente. Nel secondo motivo la difesa deduce la carenza di motivazione in quanto, in assenza di uno specifico accordo sul punto, il giudice, considerato che la confisca per equivalente è alternativa e quindi subordinata a quella diretta, oltre a spiegare il ragionamento seguito per la determinazione del quantum avrebbe dovuto soprattutto esporre i motivi che giustificavano l'applicazione, l'an, della misura. Nel terzo motivo, più in generale, il ricorrente deduce la violazione di legge evidenziando che nel caso di specie, nel quale è stata applicata una pena inferiore ai due anni per i quali è stato anche concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la misura di sicurezza di cui all'art. 644, comma sesto cod. pen. non avrebbe potuto essere disposta. Le doglianze sono fondate nei termini che seguono. L'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. prevede che quando con la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia applicata una pena non superiore a due anni non possa essere disposta alcuna misura di sicurezza "fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.". A fronte di tale formulazione, così come modificata a seguito della L. 134/2003, pertanto, il giudice con la sentenza di patteggiamento può disporre la confisca diretta del profitto del reato. In tale contesto la disposizione di cui all'art. 644, comma sesto cod. pen., nella quale è prevista sia la confisca diretta che quella c.d. per equivalente, deve essere letta quale specificazione di quanto stabilito nell'art. 240 cod. pen., così che la confisca diretta del reato di usura e sempre obbligatoria, anche quando viene irrogata una pena inferiore a due anni.Esclusa, invece, rimane, nella sola ipotesi di cui all'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., la possibilità di disporre la confisca per equivalente. Ragioni queste per le quali nel caso di specie -nel quale il giudice in assenza di accordo in relazione alla misura di sicurezza ha fatto generico riferimento all'art. 644, comma sesto cod. pen. e al quantum da confiscare senza dare conto, dell'an e soprattutto del tipo di confisca applicata- la sentenza deve essere annullata con rinvio per il Dainese affinché il giudice si pronunci e motivi espressamente sul punto. 3.3. Nel quarto motivo, coincidente al secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice, qualora avesse ritenuto di dover disporre la confisca, in assenza di accordo sul punto, diversamente da quanto accaduto, avrebbe dovuto respingere l'intera richiesta e non avrebbe potuto pronunciarsi in merito alla misura di sicurezza patrimoniale. La doglianza è manifestamente infondata. La struttura del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen. prevede che sia intervenuto l'accordo in ordine alla pena da applicare e che l'accoglimento dello stesso possa essere condizionato all'accoglimento della concessione della sospensione condizionale della pena. In tale contesto, pertanto, la circostanza che vi sia stato o meno un accordo specifico in merito all'applicazione o meno di una misura di sicurezza non inficia la validità dell'accordo stesso che il giudice, ove ritenga di applicare la pena concordata, non può respingere tout court in quanto questo si è comunque perfezionato con riferimento agli elementi essenziali previsti dall'art. 444 cod. proc. pen. L'eventuale accordo intervenuto su elementi accessori, infatti, incide esclusivamente sull'onere di motivazione del giudice che, qualora le parti abbiano convenuto sul punto e la misura non sia obbligatoria, non è tenuto a dare conto, se non in termini estremamente sintetici, delle ragioni per le quali ha ritenuto di disporre la misura di sicurezza (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675; Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep.2017. Zaini, Rv. 268829). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 4.1. Nel primo motivo, con argomenti in buona parte sovrapponibili a quelli dedotti nel primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444, 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. con riferimento alla confisca per equivalente del profitto del reato disposta con la sentenza rilevando che la confisca per equivalente prevista dall'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen. sarebbe alternativa e non cumulativa rispetto a quella diretta così che la misura di sicurezza patrimoniale di natura sanzionatoria non potrebbe essere disposta nei casi in cui, come quello di specie, all'imputato è stato già sequestro in via diretta il profitto del reato, pure già restituito alla persona offesa. In tali ipotesi, infatti, considerata la natura ripristinatoria della confisca, si avrebbe una irragionevole duplicazione della sanzione che determinerebbe una espropriazione definitiva superiore al profitto derivante dal reato. Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia che la motivazione della sentenza sul punto, in assenza di un accordo tra le parti in merito alla confisca, sarebbe carente. Nella sentenza, infatti, il giudice si sarebbe espresso esclusivamente con riferimento al quantum e avrebbe omesso qualsivoglia giustificazione circa l'an della misura. Benché la confisca sia obbligatoria ex art. 644 cod. pen., d'altro canto, il giudice avrebbe dovuto comunque evidenziare le ragioni per le quali, a fronte di un sequestro del profitto già operato, era necessario procedere alla confisca per equivalente della stessa somma. Le doglianze sono infondate. 4.1. Come in precedenza evidenziato sub 3.1., alle cui considerazioni si rinvia, la circostanza che la somma individuata come profitto sia stata restituita alla persona offesa non determina alcuna duplicazione sanzionatoria. 4.2. Il fatto che il giudice abbia motivato esclusivamente con riferimento al quantum e non in ordine all'an della confisca non configura alcun vizio di motivazione. Nel patteggiamento c.d. allargato, quello ciò nel quale con la sentenza viene applicata una pena superiore ai due anni, infatti, non vi è alcuna preclusione all'applicazione delle misure di sicurezza così che la previsione di cui all'art. 644, comma sesto cod. pen., che espressamente si riferisce anche alle ipotesi di pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., impone di ritenere che entrambe le forme di confisca ivi previste, sia quella diretta che quella per equivalente, siano obbligatorie e quindi il giudice, così come avvenuto nel caso di specie, non è tenuto a motivare se non facendo riferimento alla norma. La motivazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., qualora la misura di sicurezza sia obbligatoria, infatti, può essere contenuta nel semplice rinvio alla norma che la prevede. 4.2. La doglianza dedotta con il secondo motivo è manifestamente infondata e sul punto si rinvia a quanto già esposto sub 3.3. in relazione alla coincidente censura contenuta nell'atto di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.3. Il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei