CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1998
Cassazione n. 27863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale in ordine ai reati di truffa, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente con riguardo ai reati di truffa (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente deduce la remissione tacita della querela conseguente alla mancata comparizione delle persone offese nel giudizio di primo grado è manifestamente infondata. L'accesso agli atti comprova, infatti, che il giudizio è stato trattato con le forme del rito abbreviato e che persone offese non sono state citate come testi nel giudizio; ritenuto, pertanto, che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della remissione tacita della querela, la mancata comparizione all'udienza del querelante senza giustificato motivo assume specifica rilevanza solo se il medesimo abbia ricevuto la citazione a comparire all'udienza segnatamente come testimone e non ad altro titolo (vedi Sez. 5 n. 41634 del 11/11/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 289167 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M