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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21180/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGG[0 CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 582 - 585 e 337 cod. pen. sono inammissibili perché generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di lesioni aggravate dai futili motivi, è prevalentemente generico nella parte in cui il ricorrente si limita ad enunciare principi di diritto privi di effettiva e concreta valenza, mettendo apoditticamente in dubbio l'attendibilità del teste di polizia e della persona offesa e la consistenza delle lesioni adeguatamente apprezzate; che, quanto alla contestata aggravante, il ricorso si presenta generico nella parte in cui non prende in esame il valorizzato aspetto della futilità del motivo, rivolgendo critiche in ordine al mai apprezzato "motivo abbietto"; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta resistenza a pubblico ufficiale adeguatamente argomentata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le finalità della condotta tesa ad ostacolare, con violenza e minacce, l'intervento della Assistente della Polizia di Stato teso ad impedire ulteriori violenze nei confronti della parte offesa del delitto di lesioni, essendo il ricorrente ben consapevole della qualifica di agente di polizia giudiziario immediatamente dichiarata; ritenuto che egualmente reiterativa di identica censura, anche generica, risulta il motivo formulato in ordine al trattamento sanzionatorio che si assume essere eccessivo, avendo la Corte di appello con logicità e completezza fornito risposta sia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla contestata recidiva su cui la difesa nulla osserva; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGG[0 CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 582 - 585 e 337 cod. pen. sono inammissibili perché generici e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di lesioni aggravate dai futili motivi, è prevalentemente generico nella parte in cui il ricorrente si limita ad enunciare principi di diritto privi di effettiva e concreta valenza, mettendo apoditticamente in dubbio l'attendibilità del teste di polizia e della persona offesa e la consistenza delle lesioni adeguatamente apprezzate; che, quanto alla contestata aggravante, il ricorso si presenta generico nella parte in cui non prende in esame il valorizzato aspetto della futilità del motivo, rivolgendo critiche in ordine al mai apprezzato "motivo abbietto"; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta resistenza a pubblico ufficiale adeguatamente argomentata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le finalità della condotta tesa ad ostacolare, con violenza e minacce, l'intervento della Assistente della Polizia di Stato teso ad impedire ulteriori violenze nei confronti della parte offesa del delitto di lesioni, essendo il ricorrente ben consapevole della qualifica di agente di polizia giudiziario immediatamente dichiarata; ritenuto che egualmente reiterativa di identica censura, anche generica, risulta il motivo formulato in ordine al trattamento sanzionatorio che si assume essere eccessivo, avendo la Corte di appello con logicità e completezza fornito risposta sia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla contestata recidiva su cui la difesa nulla osserva; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 21180/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris