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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 30371/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A; nel resto, il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento; l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 24 maggio 2021 il Tribunale di Trento, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, riqualificato il delitto di cui al capo A quale lesioni personali aggravate ed esclusa la recidiva, condannando l'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede, alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa il 23 febbraio 2022 la Corte di appello di Trento, pronunciandosi sugli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento e da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile.

3. Dalle sentenze di merito emergeva che il 5 luglio 2020, mentre [OSCURATO:PERSONA], che era il figlio dell'imputato e della vittima, [OSCURATO:PERSONA], era ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di Trento, nasceva, all'interno del nosocomio, un acceso diverbio tra i genitori del paziente.

Nel corso del litigio conseguentemente sviluppatosi, il ricorrente, nonostante fosse sottoposto alla misura restrittiva di cui all'art. 282-ter cod. pen., aggrediva fisicamente la vittima, colpendola ripetutamente con un paio di forbici, che la attingevano al collo, alle braccia e al torace, provocandole ferite da taglio giudicate guaribili in dodici giorni.

Gli accadimenti criminosi, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi e non contestati, incentrandosi le doglianze prospettate dai ricorrenti esclusivamente sulla qualificazione giuridica dei fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A, B e C; il primo, censurato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, il secondo e il terzo, censurati dal solo imputato.

In questa cornice, deve osservarsi che la dinamica degli accadimenti criminosi veniva ricostruita grazie alle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri soggetti che avevano assistito all'aggressione dell'imputato.

Tali, convergenti, dichiarazioni consentivano di ricostruire i fatti di reato e di corroborare la versione fornita dalla persona offesa agli investigatori, che procedevano all'arresto dell'imputato, che, come detto, era sottoposto alla misura restrittiva di cui all'art. 282-ter cod. pen., disposta dal Tribunale di Rovereto.

Deve, inoltre, evidenziarsi che il Tribunale di Trento riqualificava il delitto di cui al capo A della rubrica, originariamente contestato quale tentato omicidio, sull'assunto che l'azione condotta dall'imputato non era connotata da idoneità offensiva ed era priva di animus necandi, tenuto conto della sequenza dell'aggressione e dalle modalità con cui veniva colpita la persona offesa, alla quale venivano provocate ferite superficiali alle braccia, al collo e al torace, con delle forbici impugnate dal ricorrente.

Non si riteneva, pertanto, che l'azione aggressiva posta in essere da Guastamacchia in danno della consorte, pur legittimando il giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo C, fosse idonea a provocarne la morte, non essendo i colpi di forbice sferrati al suo indirizzo teleologicamente orientati a provocare il decesso della persona offesa, anche tenuto conto della tipologia di lesioni causate dai fendenti dell'imputato.

La Corte di appello di Trento, infine, riteneva sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie ascritta a Guastamacchia al capo B, evidenziando che l'avvicinamento della moglie da parte del ricorrente, durante la degenza del figlio, era stato effettuato in violazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Rovereto ex art. 282-ter cod. pen., che avrebbe dovuto autorizzare espressamente eventuali deroghe alle prescrizioni riguardanti i contatti tra l'imputato e la consorte.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare conto separatamente.

4.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la riqualificazione della fattispecie contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo A della rubrica nel reato di lesioni personali, effettuata senza il compimento di un'adeguata ricostruzione degli accadimenti criminosi sfociati nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA], escludendo assertivamente l'idoneità offensiva della condotta aggressiva dell'imputato e l'animus necandi che vi era sotteso.

Secondo la parte ricorrente, su questi, pur decisivi, profili valutativi, la sentenza impugnata non si soffermava in termini congrui, non chiarendo le ragioni per cui l'azione aggressiva di Guastamacchia doveva ritenersi inidonea a provocare la morte della moglie e priva di volontà omicidiaria, essendo stati sferrati, con delle forbici, colpi violenti in zone dove si trovano numerosi organi vitali, rispetto ai quali non assumeva un rilievo decisivo la connotazione nosografica delle lesioni personali provocate alla vittima.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo B, affermata dalla Corte di appello di Trento senza considerare che l'avvicinamento alla moglie del ricorrente era giustificato dalla contingente degenza ospedaliera del figlio, ricoverato per ragioni di salute presso l'Ospedale di Trento, che non consentiva di ipotizzare alcuna violazione della misura applicata all'imputato ex art. 282-ter cod. per).

Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rappresentandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo C, la cui ricorrenza era stata affermata dalla Corte territoriale senza la preventiva individuazione delle modalità con cui il ricorrente si era procurato le forbici utilizzate per ferire la moglie e del luogo da cui le aveva prelevate.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati separatamente.2.

Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, articolato in un'unica censura difensiva.

Con questo atto di impugnazione la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la riqualificazione della fattispecie contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo A della rubrica nel reato di lesioni personali, effettuata senza il compimento di un'adeguata ricostruzione degli accadimenti criminosi sfociati nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA], escludendo assertivamente l'idoneità offensiva della condotta aggressiva dell'imputato e l'animus necandi che vi era sotteso.

Osserva il Collegio che le conclusioni della Corte di appello di Trento, secondo cui l'azione condotta da [OSCURATO:PERSONA] in danno della moglie, [OSCURATO:PERSONA], nel reparto ospedaliero dove era ricoverato il figlio, era inidonea a provocarne la morte, risulta smentito dalla sequenza dell'aggressione e dalle modalità con cui il ricorrente colpiva la persona offesa con un paio di forbici, attingendola, con violenza e da distanza ravvicinata, alle braccia, al collo e al torace.

Su questi decisivi profili valutativi, la sentenza impugnata non si soffermava in termini congrui, non chiarendo le ragioni per cui l'azione criminosa di Guastamacchia doveva ritenersi inidonea a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la persona offesa, dopo essere stata bloccata, fosse stata attinta da numerosi colpi di forbici, sferrati in aree corporee dove si trovano numerosi organi vitali.

Rispetto a questa sequenza dell'azione criminosa, infatti, non assumevano un rilievo decisivo le connotazioni nosografiche delle lesioni personali provocate alla persona offesa, che non potevano ritenersi, sic et simpliciter, decisive ai fini della qualificazione giuridica del reato di cui al capo A della rubrica.

Sulla scorta di una tale, inadeguata, ricostruzione dell'aggressione armata posta in essere dal ricorrente in danno del coniuge, che non veniva correttamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, decisive ai fini del vaglio giurisdizionale richiesto, la Corte di appello di Trento formulava un giudizio incongruo sull'idoneità degli atti posti in essere dall'imputato a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Venivano, in questo modo, disattesi i parametri affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di idoneità del tentativo, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 - 01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738 - 01).

Questo orientamento ermeneutico, a ben vedere, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo.

Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421 - 01).

2.1. Deve, per altro verso, rilevarsi che la Corte di appello di Trento, pur a fronte delle doglianze prospettate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, che aveva impugnato la sentenza di primo grado, non chiariva per quali ragioni la dinamica dell'aggressione armata posta in essere dal ricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA] non era univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dal Pubblico ministero, in relazione al delitto di cui capo A della rubrica, pur avendo il ricorrente colpito ripetutamente la vittima, dopo averla bloccata, con un paio di forbici, che la attingevano in varie parti del corpo.

Non può, in proposito, non rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella ascritta a Guastamacchia al capo A - riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen.

Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini processualmente certi la volontà del soggetto attivo del reato rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma penale, che, nel caso in esame, è rappresentato dalla vita di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che, ai fini dell'accertamento dell'animus necandi sotteso alla condotta illecita in esame, afferma: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236401 - 01; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110 - 01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lamari, Rv. 191241 - 01).

Ne discende che, nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti, attraverso cui si concretizzava l'aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dal ricorrente in danno del coniuge, nel senso che, per escludere la ricorrenza del tentato omicidio contestato al capo A, il suo comportamento aggressivo non avrebbe dovuto possedere, tenuto conto della sequenza criminosa in cui si inseriva - valutata alla luce dello stato di aspra conflittualità che, da tempo, caratterizzava i rapporti tra i due coniugi - e della dinamica dell'azione delittuosa, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida, desumibile sia dagli atti preparatori sia da quelli di natura esecutiva (tra le altre, Sez. 2, n. 24302 del 24/05/2017, Gentile, Rv. 269963 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931 - 01; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589 - 01; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106 - 01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829 - 01).

2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del ricorso in esame, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A e al trattamento sanzionatorio, nei termini di cui in dispositivo.

3. Deve, invece, ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], articolato in due censure difensive.

3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo B della rubrica, affermata dalla Corte di appello di Trento senza considerare che l'avvicinamento alla moglie del ricorrente era giustificato dalla contingente degenza ospedaliera del figlio, ricoverato per ragioni di salute presso l'Ospedale di Trento, che non consentiva di ipotizzare alcuna violazione della misura restrittiva applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 282-ter cod. pen.

Si consideri, in proposito, che la Corte di appello di Trento riteneva sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie ascritta all'imputato al capo B sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, evidenziando che l'avvicinamento alla moglie del ricorrente, durante la degenza ospedaliera del figlio, era avvenuto in violazione del provvedimento emesso nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Rovereto, ai sensi dell'art. 282-ter cod.

Infatti, in sede di emissione della misura restrittiva, al ricorrente era stato prescritto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa.

Né poteva assumere rilievo la degenza del figlio dalla coppia, [OSCURATO:PERSONA], presso l'Ospedale di Trento, atteso che le condizioni di salute del congiunto, di per sé sole, non legittimavano il ricorrente a eludere le prescrizioni impostegli dal Tribunale di Rovereto.

D'altra parte, il combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 282-ter cod. pen. prevede la possibilità che il soggetto sottoposto alla misura restrittiva venga autorizzato a effettuare degli spostamenti in deroga alle prescrizioni impostegli, per ragioni personali, lavorative o abitative, proprie o di terze persone; il che comportava l'obbligo per il ricorrente, non derogabile e non rispettato nel caso in esame, di venire autorizzato preventivamente dal Tribunale di Rovereto a recarsi presso la struttura ospedaliera dove si trovava ricoverato il figlio.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rappresentandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo C della rubrica, la cui ricorrenza era stata affermata dalla Corte di appello di Trento senza la preventiva individuazione delle modalità con cui il ricorrente si era procurato le forbici utilizzate per ferire la moglie e del luogo da cui le aveva prelevate.

Osserva il Collegio il riesame invocato dalla difesa dei ricorrenti, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo C, è inammissibile in questa sede, possedendo la struttura razionale della sentenza impugnata, sotto questo profilo, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che la rende saldamente ancorata alle regole della logica giudiziaria e alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 160569 - 01).

La prospettazione difensiva, del resto, è smentita dalle verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti, che traevano origine dalle deposizioni effettuate dagli operatori ospedalieri intervenuti per bloccare l'imputato, impedendogli che proseguisse nell'azione aggressiva posta in essere in danno della vittima.

Tali verifiche investigative consentivano di accertare che l'imputato, nel momento in cui aveva aggredito la moglie all'interno del reparto di ortopedia dell'Ospedale di Trento era già in possesso delle forbici con cui aveva ferito [OSCURATO:PERSONA].

Questo dato circostanziale rende irrilevante l'individuazione preventiva delle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] si era procurato lo strumento offensivo utilizzato per aggredire la consorte e del luogo da cui lo aveva prelevato, che, peraltro, avrebbero dovuto essere immediatamente indicati dal ricorrente, a sostegno di un, eventuale, giustificato motivo, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame.

Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto secondo cui: «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 18925 del 30/04/2003, Carrara, Rv. 256007 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

3.3. Queste ragioni impongono di ritenere infondato l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere fondato il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano.Deve, invece, ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A; nel resto, il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento; l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 24 maggio 2021 il Tribunale di Trento, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B e C, riqualificato il delitto di cui al capo A quale lesioni personali aggravate ed esclusa la recidiva, condannando l'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede, alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 23 febbraio 2022 la Corte di appello di Trento, pronunciandosi sugli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento e da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile. 3. Dalle sentenze di merito emergeva che il 5 luglio 2020, mentre [OSCURATO:PERSONA], che era il figlio dell'imputato e della vittima, [OSCURATO:PERSONA], era ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di Trento, nasceva, all'interno del nosocomio, un acceso diverbio tra i genitori del paziente. Nel corso del litigio conseguentemente sviluppatosi, il ricorrente, nonostante fosse sottoposto alla misura restrittiva di cui all'art. 282-ter cod. pen., aggrediva fisicamente la vittima, colpendola ripetutamente con un paio di forbici, che la attingevano al collo, alle braccia e al torace, provocandole ferite da taglio giudicate guaribili in dodici giorni. Gli accadimenti criminosi, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi e non contestati, incentrandosi le doglianze prospettate dai ricorrenti esclusivamente sulla qualificazione giuridica dei fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A, B e C; il primo, censurato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, il secondo e il terzo, censurati dal solo imputato. In questa cornice, deve osservarsi che la dinamica degli accadimenti criminosi veniva ricostruita grazie alle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri soggetti che avevano assistito all'aggressione dell'imputato. Tali, convergenti, dichiarazioni consentivano di ricostruire i fatti di reato e di corroborare la versione fornita dalla persona offesa agli investigatori, che procedevano all'arresto dell'imputato, che, come detto, era sottoposto alla misura restrittiva di cui all'art. 282-ter cod. pen., disposta dal Tribunale di Rovereto. Deve, inoltre, evidenziarsi che il Tribunale di Trento riqualificava il delitto di cui al capo A della rubrica, originariamente contestato quale tentato omicidio, sull'assunto che l'azione condotta dall'imputato non era connotata da idoneità offensiva ed era priva di animus necandi, tenuto conto della sequenza dell'aggressione e dalle modalità con cui veniva colpita la persona offesa, alla quale venivano provocate ferite superficiali alle braccia, al collo e al torace, con delle forbici impugnate dal ricorrente. Non si riteneva, pertanto, che l'azione aggressiva posta in essere da Guastamacchia in danno della consorte, pur legittimando il giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo C, fosse idonea a provocarne la morte, non essendo i colpi di forbice sferrati al suo indirizzo teleologicamente orientati a provocare il decesso della persona offesa, anche tenuto conto della tipologia di lesioni causate dai fendenti dell'imputato. La Corte di appello di Trento, infine, riteneva sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie ascritta a Guastamacchia al capo B, evidenziando che l'avvicinamento della moglie da parte del ricorrente, durante la degenza del figlio, era stato effettuato in violazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Rovereto ex art. 282-ter cod. pen., che avrebbe dovuto autorizzare espressamente eventuali deroghe alle prescrizioni riguardanti i contatti tra l'imputato e la consorte. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare conto separatamente. 4.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con questa doglianza la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la riqualificazione della fattispecie contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo A della rubrica nel reato di lesioni personali, effettuata senza il compimento di un'adeguata ricostruzione degli accadimenti criminosi sfociati nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA], escludendo assertivamente l'idoneità offensiva della condotta aggressiva dell'imputato e l'animus necandi che vi era sotteso. Secondo la parte ricorrente, su questi, pur decisivi, profili valutativi, la sentenza impugnata non si soffermava in termini congrui, non chiarendo le ragioni per cui l'azione aggressiva di Guastamacchia doveva ritenersi inidonea a provocare la morte della moglie e priva di volontà omicidiaria, essendo stati sferrati, con delle forbici, colpi violenti in zone dove si trovano numerosi organi vitali, rispetto ai quali non assumeva un rilievo decisivo la connotazione nosografica delle lesioni personali provocate alla vittima. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo B, affermata dalla Corte di appello di Trento senza considerare che l'avvicinamento alla moglie del ricorrente era giustificato dalla contingente degenza ospedaliera del figlio, ricoverato per ragioni di salute presso l'Ospedale di Trento, che non consentiva di ipotizzare alcuna violazione della misura applicata all'imputato ex art. 282-ter cod. per). Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rappresentandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo C, la cui ricorrenza era stata affermata dalla Corte territoriale senza la preventiva individuazione delle modalità con cui il ricorrente si era procurato le forbici utilizzate per ferire la moglie e del luogo da cui le aveva prelevate. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati separatamente.2. Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, articolato in un'unica censura difensiva. Con questo atto di impugnazione la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la riqualificazione della fattispecie contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo A della rubrica nel reato di lesioni personali, effettuata senza il compimento di un'adeguata ricostruzione degli accadimenti criminosi sfociati nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA], escludendo assertivamente l'idoneità offensiva della condotta aggressiva dell'imputato e l'animus necandi che vi era sotteso. Osserva il Collegio che le conclusioni della Corte di appello di Trento, secondo cui l'azione condotta da [OSCURATO:PERSONA] in danno della moglie, [OSCURATO:PERSONA], nel reparto ospedaliero dove era ricoverato il figlio, era inidonea a provocarne la morte, risulta smentito dalla sequenza dell'aggressione e dalle modalità con cui il ricorrente colpiva la persona offesa con un paio di forbici, attingendola, con violenza e da distanza ravvicinata, alle braccia, al collo e al torace. Su questi decisivi profili valutativi, la sentenza impugnata non si soffermava in termini congrui, non chiarendo le ragioni per cui l'azione criminosa di Guastamacchia doveva ritenersi inidonea a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la persona offesa, dopo essere stata bloccata, fosse stata attinta da numerosi colpi di forbici, sferrati in aree corporee dove si trovano numerosi organi vitali. Rispetto a questa sequenza dell'azione criminosa, infatti, non assumevano un rilievo decisivo le connotazioni nosografiche delle lesioni personali provocate alla persona offesa, che non potevano ritenersi, sic et simpliciter, decisive ai fini della qualificazione giuridica del reato di cui al capo A della rubrica. Sulla scorta di una tale, inadeguata, ricostruzione dell'aggressione armata posta in essere dal ricorrente in danno del coniuge, che non veniva correttamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, decisive ai fini del vaglio giurisdizionale richiesto, la Corte di appello di Trento formulava un giudizio incongruo sull'idoneità degli atti posti in essere dall'imputato a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Venivano, in questo modo, disattesi i parametri affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di idoneità del tentativo, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 - 01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738 - 01). Questo orientamento ermeneutico, a ben vedere, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421 - 01). 2.1. Deve, per altro verso, rilevarsi che la Corte di appello di Trento, pur a fronte delle doglianze prospettate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, che aveva impugnato la sentenza di primo grado, non chiariva per quali ragioni la dinamica dell'aggressione armata posta in essere dal ricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA] non era univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dal Pubblico ministero, in relazione al delitto di cui capo A della rubrica, pur avendo il ricorrente colpito ripetutamente la vittima, dopo averla bloccata, con un paio di forbici, che la attingevano in varie parti del corpo. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella ascritta a Guastamacchia al capo A - riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini processualmente certi la volontà del soggetto attivo del reato rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma penale, che, nel caso in esame, è rappresentato dalla vita di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che, ai fini dell'accertamento dell'animus necandi sotteso alla condotta illecita in esame, afferma: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236401 - 01; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110 - 01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lamari, Rv. 191241 - 01). Ne discende che, nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti, attraverso cui si concretizzava l'aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dal ricorrente in danno del coniuge, nel senso che, per escludere la ricorrenza del tentato omicidio contestato al capo A, il suo comportamento aggressivo non avrebbe dovuto possedere, tenuto conto della sequenza criminosa in cui si inseriva - valutata alla luce dello stato di aspra conflittualità che, da tempo, caratterizzava i rapporti tra i due coniugi - e della dinamica dell'azione delittuosa, l'attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida, desumibile sia dagli atti preparatori sia da quelli di natura esecutiva (tra le altre, Sez. 2, n. 24302 del 24/05/2017, Gentile, Rv. 269963 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931 - 01; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589 - 01; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106 - 01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829 - 01). 2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del ricorso in esame, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A e al trattamento sanzionatorio, nei termini di cui in dispositivo. 3. Deve, invece, ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], articolato in due censure difensive. 3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo B della rubrica, affermata dalla Corte di appello di Trento senza considerare che l'avvicinamento alla moglie del ricorrente era giustificato dalla contingente degenza ospedaliera del figlio, ricoverato per ragioni di salute presso l'Ospedale di Trento, che non consentiva di ipotizzare alcuna violazione della misura restrittiva applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 282-ter cod. pen. Si consideri, in proposito, che la Corte di appello di Trento riteneva sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie ascritta all'imputato al capo B sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, evidenziando che l'avvicinamento alla moglie del ricorrente, durante la degenza ospedaliera del figlio, era avvenuto in violazione del provvedimento emesso nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Rovereto, ai sensi dell'art. 282-ter cod. Infatti, in sede di emissione della misura restrittiva, al ricorrente era stato prescritto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa. Né poteva assumere rilievo la degenza del figlio dalla coppia, [OSCURATO:PERSONA], presso l'Ospedale di Trento, atteso che le condizioni di salute del congiunto, di per sé sole, non legittimavano il ricorrente a eludere le prescrizioni impostegli dal Tribunale di Rovereto. D'altra parte, il combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 282-ter cod. pen. prevede la possibilità che il soggetto sottoposto alla misura restrittiva venga autorizzato a effettuare degli spostamenti in deroga alle prescrizioni impostegli, per ragioni personali, lavorative o abitative, proprie o di terze persone; il che comportava l'obbligo per il ricorrente, non derogabile e non rispettato nel caso in esame, di venire autorizzato preventivamente dal Tribunale di Rovereto a recarsi presso la struttura ospedaliera dove si trovava ricoverato il figlio. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rappresentandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo C della rubrica, la cui ricorrenza era stata affermata dalla Corte di appello di Trento senza la preventiva individuazione delle modalità con cui il ricorrente si era procurato le forbici utilizzate per ferire la moglie e del luogo da cui le aveva prelevate. Osserva il Collegio il riesame invocato dalla difesa dei ricorrenti, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo C, è inammissibile in questa sede, possedendo la struttura razionale della sentenza impugnata, sotto questo profilo, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che la rende saldamente ancorata alle regole della logica giudiziaria e alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 160569 - 01). La prospettazione difensiva, del resto, è smentita dalle verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti, che traevano origine dalle deposizioni effettuate dagli operatori ospedalieri intervenuti per bloccare l'imputato, impedendogli che proseguisse nell'azione aggressiva posta in essere in danno della vittima. Tali verifiche investigative consentivano di accertare che l'imputato, nel momento in cui aveva aggredito la moglie all'interno del reparto di ortopedia dell'Ospedale di Trento era già in possesso delle forbici con cui aveva ferito [OSCURATO:PERSONA]. Questo dato circostanziale rende irrilevante l'individuazione preventiva delle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] si era procurato lo strumento offensivo utilizzato per aggredire la consorte e del luogo da cui lo aveva prelevato, che, peraltro, avrebbero dovuto essere immediatamente indicati dal ricorrente, a sostegno di un, eventuale, giustificato motivo, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame. Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto secondo cui: «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 18925 del 30/04/2003, Carrara, Rv. 256007 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3.3. Queste ragioni impongono di ritenere infondato l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere fondato il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano.Deve, invece, ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica d
Sentenza Cassazione n. 30371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris