CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza. particolare di cui all'art. 14-bis, lett. a), b) e c) Ord. pen. per la durata di mesi A ragione osserva che il condannato, negli ultimi due anni, si era reso responsabile di svariate infrazioni disciplinari, secondo una allarmante escalation, passando dalla pronuncia di frasi offensive e minacciose a gratuite e brutali aggressioni fisiche, nei confronti sia di compagni di detenzione , sia di personale penitenziario. Ricorrono, pertantoptti e tre i presupposti indicati dall'art. 14-bis Ord. pen. per sottoporre il condannato al regime di sorveglianza particolare 'A • th° Infatti, le accertate infrazioni disciplinari dimostrano che Crea è un soggetto in grado di porre in essere comportamenti che compromettono la sicurezza e turbano l'ordine degli istituti sia entrando in contrasto, anche fisico, con altri detenuti sia avvalendosi dello stato di soggezione di questi ultimi nei suoi confronti. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27, comma 3, e 34 Cost., 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 14-bis, comma 1, lett. a), 14-quater, commi 3 e 4 Ord. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, abbia recepito acriticamente il provvedimento reclamato senza confrontarsi con i rilievi difensivi e senza, conseguentemente compiere il necessario vaglio delle questioni devolute con l'atto di impugnazione. Evidenzia che il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente provveduto ad integrare il decreto di sottoposizione al regime di cui all'art. 14-bis Ord. pen., che, in palese violazione del dell'art. 14-quater, comma 3, Ord. pen., non reca alcuna motivazione sulla idoneità dei beni sottratti al detenuto (televisore, fornellino individuale, armadio con ante, specchio) ad essere impiegati per aggredire o danneggiare soggetti terzi o per offendere o ad arrecare danno al personale penitenziario. La decisione contrasta apertamente con altro provvedimento, sempre del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha accolto il reclamo del detenuto sul rilievo che la motivazione delle restrizioni non può essere costituita dal mero richiamo all'esigenza di mantenere l'ordine e la sicurezza dell'istituto. il DAP deve, infatti, specificamente motivare in ordine al nesso funzionale tra divieto di detenere ciascuno degli oggetti elencati nel provvedimento applicativo e l'esigenza di mantenere l'ordine e la sicurezza. Nel caso di specie, molti degli oggetti sottratti a Crea non sono. neanche in astratto, idonei ad essere utilizzati come strumento di offesa. Il provvedimento oggetto di reclamo, allocando il detenuto per un periodo di tempo prolungato di sei mesi in una cella priva di televisore, fornellino e armadio, dotata unicamente di letto, tavolo e sgabello, non solo ha determinato un trattamento contrario ai principi di umanità e del rispetto della dignità umana, ma, in assenza di un nesso funzionale con l'esigenza di garantire la sicurezza interna ed in violazione dei principi in tema di tutela della dignità umana sanciti dagli artt. 2 e 27 della Costituzione, e dall'art. 3 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, ha disposto la privazione di diritti soggettivi fondamentali, costituzionalmente e 2 bog-&4/ legislativamente protetti, anche nei confronti delle persone sottoposte alla potestà punitiva dello Stato. È il caso del diritto all'informazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché propone censure in fatto non consentite e, comunque, manifestamente infondate. 1. Va premesso che il regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 (già applicato al ricorrente) è compatibile con quello di sorveglianza particolare, previsto dal precedente art. 14-bis, in quanto, mentre il primo consiste nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all'esterno del circuito penitenziario, il secondo ha connotazione disciplinare e la finalità di impedire condotte del detenuto stesso che rechino pregiudizio alla sicurezza o all'ordine interno dell'istituto (Sez. 1 n. 44072 del 23.10.2008, rv 241838). 2. In linea con la ratio dell'istituto, il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la sottoposizione di Crea alla sorveglianza particolare con le condotte tenute dallo stesso nei mesi immediatamente precedenti. Si tratta di molteplici condotte non solo inosservanti delle regole essenziali della comune convivenza e della dignità degli operatori penitenziari, ma, soprattutto, lesive dell'ordine e disciplina interna e sintomatiche della tendenza del detenuto ad instaurare anche in stato di restrizione carceraria un modus operandi che richiama le modalità operative della criminalità organizzata, quale monito per gli altri detenuti ristretti nella sezione 41 bis, per affermare, in maniera autoritaria, il suo spessore criminale. Quanto all'affermazione secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe motivato le ragioni per cui le singole disposizioni restrittive fossero funzionali a soddisfare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza interna, è appena il caso di osservare che l'ordinanza impugnata ha puntualmente indicato le condotte tenute da Crea, evidenziando i comportamenti violenti e minacciosi posti in essere nei confronti di operatori penitenziari e degli atri detenuti. Si tratta di episodi che, per la loro reiterazione in un breve arco temporale e la gravità, sono senz'altro destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e quindi suscettibili di integrare i presupposti per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare. Lungo tale crinale argomentativo, l'ordinanza ha anche chiarito, in maniera niente affatto illogica, che Crea è stato privato di qualsiasi arredo non strettamente ) necessario all'interno della camera detentiva, con il precipuo fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati dal detenuto per arrecare danno al personale penitenziario. Nella prospettiva seguita dal Tribunale, la sottrazione degli oggetti è, pertanto, chiaramente funzionale a circoscrivere la possibilità del detenuto di interagire con altri soggetti, onde limitare le occasioni di nuove condotte violente e aggressive; sicché le censure difensive devono ritenersi, sul punto, manifestamente infondate. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a