Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 39355/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Repubblica Dominicana avverso la sentenza in data 13/05/2022 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni inviate dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per violazione di legge avverso la sentenza predibattinnentale emessa in data 13 maggio 2022, con cui detta Corte di appello ha prosciolto per intervenuta ^ prescrizione [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, risalente al 2014.

Deduce il ricorrente che la sentenza, successiva alla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale, era stata emessa senza il rispetto del contraddittorio, sia pure limitato alla forma della richiesta di una previa valutazione, ciò che ne imponeva l'annullamento.

2. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il difensore dell'imputato ha inviato le conclusioni, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente contesta la declaratoria di estinzione del reato, intervenuta «de plano», e invoca a tal fine la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato».

3. Tale principio, funzionale al rispetto del contradditorio, è stato tuttavia affermato a fronte del consolidato indirizzo giurisprudenziale, costituente «diritto vivente», in forza del quale «nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).

4. Orbene, ciò che ha assunto rilievo assorbente, nella valutazione della Corte costituzionale, è da un lato l'inadeguatezza del riferimento alla più spedita definizione del giudizio, ove non sia assicurato un "giusto processo", e dall'altro - soprattutto- il rilievo che «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito».

A ben guardare, dunque, il senso della pronuncia risiede nell'esigenza di non far dipendere l'interesse all'impugnazione dalla previa rinuncia alla prescrizione, quale sola condizione idonea a consentire una valutazione di merito, e di assicurare una piena valutazione in contraddittorio della regiudicanda, in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, che ha interesse ad ottenere una valutazione non condizionata dai limiti del giudizio di legittimità.

Ma in tale prospettiva non può dirsi equiparabile la posizione della parte pubblica, rispetto alla quale il vulnus al contraddittorio non sottende automaticamente la possibilità di pervenire ad un esito diverso, in presenza di una causa estintiva di cui non siano contestati i presupposti.

Poiché nel ricorso si deduce la mera violazione del contradditorio, non correlata al concreto vulnus derivante da tale violazione, a fronte di una causa estintiva non dipendente dalla valutazione di specifici elementi di fatto, deve concludersi che l'impugnazione si risolva in una deduzione astratta, inidonea a qualificare l'effettivo intervento nel giudizio della parte pubblica e non inquadrabile nell'ambito delle coordinate tipiche del "giusto processo".

Di qui la rilevata inammissibilità.

P. Q. M. Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Repubblica Dominicana avverso la sentenza in data 13/05/2022 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni inviate dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per violazione di legge avverso la sentenza predibattinnentale emessa in data 13 maggio 2022, con cui detta Corte di appello ha prosciolto per intervenuta ^ prescrizione [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, risalente al 2014. Deduce il ricorrente che la sentenza, successiva alla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale, era stata emessa senza il rispetto del contraddittorio, sia pure limitato alla forma della richiesta di una previa valutazione, ciò che ne imponeva l'annullamento. 2. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il difensore dell'imputato ha inviato le conclusioni, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente contesta la declaratoria di estinzione del reato, intervenuta «de plano», e invoca a tal fine la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato». 3. Tale principio, funzionale al rispetto del contradditorio, è stato tuttavia affermato a fronte del consolidato indirizzo giurisprudenziale, costituente «diritto vivente», in forza del quale «nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). 4. Orbene, ciò che ha assunto rilievo assorbente, nella valutazione della Corte costituzionale, è da un lato l'inadeguatezza del riferimento alla più spedita definizione del giudizio, ove non sia assicurato un "giusto processo", e dall'altro - soprattutto- il rilievo che «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito». A ben guardare, dunque, il senso della pronuncia risiede nell'esigenza di non far dipendere l'interesse all'impugnazione dalla previa rinuncia alla prescrizione, quale sola condizione idonea a consentire una valutazione di merito, e di assicurare una piena valutazione in contraddittorio della regiudicanda, in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, che ha interesse ad ottenere una valutazione non condizionata dai limiti del giudizio di legittimità. Ma in tale prospettiva non può dirsi equiparabile la posizione della parte pubblica, rispetto alla quale il vulnus al contraddittorio non sottende automaticamente la possibilità di pervenire ad un esito diverso, in presenza di una causa estintiva di cui non siano contestati i presupposti. Poiché nel ricorso si deduce la mera violazione del contradditorio, non correlata al concreto vulnus derivante da tale violazione, a fronte di una causa estintiva non dipendente dalla valutazione di specifici elementi di fatto, deve concludersi che l'impugnazione si risolva in una deduzione astratta, inidonea a qualificare l'effettivo intervento nel giudizio della parte pubblica e non inquadrabile nell'ambito delle coordinate tipiche del "giusto processo". Di qui la rilevata inammissibilità. P. Q. M. Dichi
Sentenza Cassazione n. 39355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris