CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 28703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22489-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro- tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2021 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22489 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- `\„& Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 698 del 2021 del Tribunale di Macerata, esponendo che: -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si era opposto ex art. 615, cod. proc. civ., all'esecuzione presso terzi promossa in suo danno dal deducente, in forza di titolo giudiziale decisorio di un'opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, accolta con condanna alle spese; - il Giudice di Pace adito aveva accolto l'opposizione all'esecuzione osservando che il pagamento dovuto, comprensivo delle spese fino alla notifica del pignoramento, era intervenuto il giorno stesso dell'invio delle coordinate bancarie del creditore, richiesto da più di un mese, sicché l'iscrizione a ruolo del pignoramento stesso, avvenuta cinque giorni prima, aveva integrato un abuso del diritto; -il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.; resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 339, terzo comma, 88, 112, cod. proc. civ., 24, 111, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la decisione del giudice di prime cure era stata motivata assumendo la sussistenza, peraltro erroneamente ritenuta, stante la tardività del pagamento, di un abuso del diritto, inerendo dunque ai principi regolatori della materia; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;Rilevato che il ricorso è fondato; il Tribunale ha osservato che la decisione del Giudice di Pace afferiva alla «ricostruzione dei fatti», con ciò evidentemente riferendosi all'effetto estintivo del pagamento in relazione alle sue concrete modalità; e però va rimarcato in contrario che la motivazione del giudice di primo grado, riportata in ricorso nel rispetto dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., si è fondata sull'affermazione di un abuso del diritto, concretizzatosi con l'iscrizione a ruolo del pignoramento in un momento nel quale, secondo la ricostruzione fattuale operata, l'ente locale aveva dato rassicurazioni sul pagamento, pur sempre tardivo, intervenuto infine cinque giorni dopo, a séguito della comunicazione delle coordinate bancarie richieste; in questa cornice, l'appello era diretto a contestare il rispetto e la speculare violazione degli obblighi di buona fede e correttezza su cui misurare la sussistenza di quell'abuso e delle sue conseguenze, e dunque sulla ricostruzione, sia pure in base alla verifica dei fatti, dei principi generali delle obbligazioni (cfr. Cass., 19/01/2021, n. 769, Cass., 24/09/2019, n. 23623); spese al giudice del rinvio, P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Macerata perché provveda in diversa co