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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21329/2026

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I: 0455EXS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4._RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato funto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale nonché l'erronea applicazione della legge in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nonché all'applicazione della recidiva contestata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuati generiche nonché al riconoscimento della recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I: 0455EXS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4._RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato funto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale nonché l'erronea applicazione della legge in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nonché all'applicazione della recidiva contestata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuati generiche nonché al riconoscimento della recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21329/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris